Di seguito sono definiti in modo chiaro e giuridicamente vincolante concetti importanti sugli «embrioni soprannumerari». L’impiego accurato del materiale di ricerca confor-memente alle disposizioni legali è fondamentale nella ricerca sulle cellule staminali.
Sulla base di undici domande sugli «embrioni soprannumerari» sono di seguito circo-scritte e spiegate le definizioni legali fondamentali sul tema. Le informazioni sono rile-vanti innanzitutto per gli scienziati che lavorano nel settore della ricerca.
Gli embrioni soprannumerari sono embrioni prodotti nell’ambito di una fe-condazione in vitro (FIV) che non possono essere utilizzati per causare una gravidanza e non hanno pertanto probabilità di sopravvivenza (art. 2 cpv. b LCel).
• Gli embrioni hanno un basso o nessun potenziale di sviluppo
• L’embrione non può essere trasferito nella donna, in quanto quest’ultima si ammala o subisce un incidente
• Per motivi personali la donna non intende farsi trasferire l’embrione nell’utero
• La donna muore
Gli embrioni soprannumerari secondo il vecchio diritto sono embrioni che sono stati prodotti e crioconservati prima dell’entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) il 1° gennaio 2001.
Gli embrioni soprannumerari secondo il nuovo diritto sono embrioni che sono stati prodotti e sono diventati soprannumerari dopo l’entrata in vigore della legge sulla medi-cina della procreazione (LPAM) il 1° gennaio 2001.
Si parla di «oocita impregnato» dopo che lo sperma è introdotto nell’oocita ma prima della fusione dei pronuclei paterno e materno. L’«oocita impregnato» con entrambi i pronuclei visibili si sviluppa circa 5 ore dopo l’inseminazione e sopravvive fino a circa 20 ore dopo. In questo lasso di tempo i corredi cromosomici paterno e materno sono ancora separati.
Un embrione ai sensi della legge sulla medicina della procreazione si sviluppa se i pronuclei paterno e materno si sono fusi e quindi circa 24 ore dopo l’introduzione dello sperma nell’oocita. La fase embrionale termina con la conclusione dell’organogenesi circa 8 settimane dopo la fecondazione.
Uno zigote è la prima cellula di un embrione. Nasce dalla fusione dei due pronuclei circa 23 ore dopo l’inseminazione e pertanto è già un embrione ai sensi della legge sulla medicina della procreazione.
Lo stadio di zigote termina con la prima divisione cellulare, cioè quando il primo em-brione si divide in due cellule circa 24-28 ore dopo l’inseminazione. Nella prassi medica i termini non sono sempre utilizzati in modo uniforme. Nella medicina della procreazio-ne il termine «zigote» è infatti utilizzato di frequente come sinonimo del termine «oocita impregnato». Spesso nella prassi si parla di embrione solo a partire dallo stadio di due cellule.
Tuttavia solo le definizioni legali sono giuridicamente rilevanti. Secondo queste ultime, in Svizzera è vietata la crioconservazione degli embrioni e degli zigoti, mentre è am-messa la conservazione di oociti impregnati.
Dall’unica rilevazione statistica dell’UFSP è emerso che nel 2003 in Svizzera sono stati prodotti circa 700 embrioni soprannumerari. Per il 2005 e il 2006 l’Ufficio federale di statistica ha registrato i seguenti dati: in totale sono stati prodotti 1421 embrioni sopran-numerari nel 2005 e 1138 nel 2006.
In linea di massima la legge sulla medicina della procreazione vieta la conservazione di embrioni (art. 17 cpv. 3 LPAM). Questo divieto si riferisce tuttavia soltanto al contesto della procreazione con assistenza medica, ma non alla crioconservazione per la ricer-ca sulle cellule staminali. Non appena gli embrioni diventano soprannumerari nel qua-dro del metodo FIV, termina il metodo di procreazione e l’articolo 17 capoverso 3 LPAM non trova più applicazione.
Se gli embrioni soprannumerari devono essere conservati per la ricerca, si applica la legge sulle cellule staminali (LCel). Essa consente la conservazione da parte delle cliniche FIV se l’UFSP ha rilasciato l’autorizzazione per la conservazione (crioconser-vazione) conformemente all’articolo 10 LCel. L’autorizzazione è rilasciata se:
1. l’UFSP ha già autorizzato un progetto di derivazione (conformemente agli ar-ticoli 7 e 8 LCel)
2. è necessaria la conservazione (motivazione scritta)
3. sono date le condizioni tecniche e d’esercizio
Le cliniche che praticano la fecondazione in vitro (FIV) possono quindi conservare gli embrioni soprannumerari in vista della ricerca, alle suddette condizioni (cfr. anche il messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni sopran-numerari e le cellule staminali embrionali del 20 novembre 2002, FF 2003, pag. 1129).
Gli embrioni soprannumerari «secondo il vecchio diritto» possono essere conservati a scopi di ricerca fino al 31 dicembre 2008 (art. 42 cpv. 2 LPAM).
Se la coppia vi acconsente per scritto, gli embrioni soprannumerari possono essere utilizzati per scopi di ricerca. In questo ambito possono essere utilizzati solo per progetti di derivazione di cellule staminali o per progetti di miglioramento del processo di deri-vazione. Altri scopi di ricerca (per esempio per la ricerca in biologia dello sviluppo) non sono ammessi.
Non esiste una distribuzione centralizzata di embrioni soprannumerari per la ricerca sulle cellule staminali. Gli scienziati devono mettersi in contatto con le cliniche FIV e mettere a disposizione dei medici il documento esplicativo e il modulo per il consenso.
Ultima modifica 28.06.2018
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