Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni

Le vaccinazioni sono una delle protezioni più efficaci contro le malattie trasmissibili. In casi rari possono anche avere effetti indesiderati gravi. La legge sulle epidemie (LEp) disciplina le procedure per chiedere indennizzi finanziari nel caso in cui i danni dovuti a vaccinazioni non sono coperti.

La legge sulle epidemie (LEp) sottoposta a revisione totale è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Gli articoli da 64 a 69 prevedono una procedura uniforme a livello federale per il trattamento delle domande di indennizzo e riparazione morale in caso di danni dovuti a vaccinazioni.

Un indennizzo entra in linea di conto solo nei seguenti casi:

  1. La vaccinazione è stata raccomandata o ordinata dalle autorità.
  2. La vaccinazione ha provocato un danno alla salute, ossia una menomazione grave della salute per un periodo più o meno lungo che comporta un danno patrimoniale (ossia una riduzione del patrimonio).
    • Nei danni dovuti a vaccinazioni non rientrano gli effetti collaterali abituali (p. es. arrossamento, gonfiore o indurimento nel punto di inoculazione, mal di testa, dolori muscolari, febbre) che generano costi in caso di trattamento farmacologico o di visita medica.
  3. Un indennizzo da parte della Confederazione viene concesso soltanto se il danno non è coperto altrimenti (responsabilità sussidiaria). Questo significa che:
    • La persona danneggiata può chiedere un indennizzo solo se il danno non è coperto da terzi, per esempio da un medico (responsabilità del medico), dal fabbricante del vaccino (responsabilità del prodotto) o da un’assicurazione (sociale o privata). L’indennizzo mira a compensare le prestazioni insufficienti di terzi.
    • I costi di trattamento non coperti dalla cassa malati (franchigia minima o franchigia scelta oppure aliquota percentuale) non sono indennizzati e sono a carico della persona assicurata.

La riparazione morale serve a compensare il danno morale derivante dalla vaccinazione (danno immateriale). Viene concessa solo in caso di lesioni gravi successive a una vaccinazione raccomandata o ordinata dalle autorità. Conformemente al principio di sussidiarietà, anche la riparazione morale è concessa solo se la persona danneggiata non ha ricevuto prestazioni da terzi o se le prestazioni sono insufficienti. L’importo massimo della riparazione ammonta a 70 000 franchi.

Condizioni per presentare una domanda di indennizzo

Chiunque intenda chiedere alla Confederazione un indennizzo per danni dovuti a vaccinazioni deve presentare una domanda al Dipartimento federale dell’interno (DFI) compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta. In particolare, i costi devono essere elencati in modo completo ed esaustivo e documentati per mezzo di giustificativi. Inoltre, la domanda dev’essere corredata di tutti i giustificativi richiesti (certificato medico, certificato di vaccinazione ecc.)

La domanda deve essere presentata entro il compimento dei 21 anni d’età o entro cinque anni dalla vaccinazione. Il sistema di indennizzo previsto dalla LEp rivista si applica unicamente ai danni dovuti alle vaccinazioni verificatisi dopo il 1° gennaio 2016.

Importante: è possibile segnalare un effetto collaterale dopo una vaccinazione sul portale di Swissmedic.

Ultima modifica 23.11.2023

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