Per l’installazione e l’esercizio di un impianto terapeutico per uso medico vige l’obbligo di licenza.
L’autorità di rilascio delle licenze e di sorveglianza nel settore della medicina è l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Divisione radioprotezione.
Presentazione di una domanda di licenza
Prima di installare e mettere in esercizio l’impianto è necessario presentare all’Ufficio federale della sanità pubblica una domanda di licenza corredata dei piani di costruzione per il locale d’irradiazione.
I necessari dispositivi edili di schermatura sono disciplinati nelle seguenti ordinanze dipartimentali.
Impianti a raggi X per uso terapeutico
Ordinanza del 26 aprile 2017 del DFI concernente la radioprotezione nei sistemi a raggi X per uso medico (Ordinanza sui raggi X, OrX; RS 814.542.1)
Acceleratori lineari
Ordinanza del 26 aprile 2017 del DFI sulla radioprotezione per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina (Ordinanza sugli acceleratori, OrAc; RS 814.501.513)
Brachiterapia, unità d’irradiazione per uso medico
Ordinanza del 26 aprile 2017 del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSRM; RS 814.501.512)
Ultima modifica 28.06.2018
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione radioprotezione
Sezione radioterapia e diagnostica medica
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 462 96 14