In casi eccezionali, su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese.
L’articolo 13 capoverso 3 dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup; RS 812.121.6) prevede la possibilità di consegnare fino a sette dosi giornaliere di diacetilmorfina.
Su richiesta motivata del medico competente, l’UFSP può autorizzare in via eccezionale la consegna a un paziente di dosi giornaliere fino a un mese.
Il rilascio dell’autorizzazione alla consegna di dosi di diacetilmorfina fino a un mese a titolo eccezionale è subordinato all’adempimento delle seguenti condizioni:
Contenuto della richiesta
- il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo;
- il paziente è particolarmente ben stabilizzato;
- il paziente deve partire per un determinato periodo per motivi personali o professionali.
La richiesta di una consegna a titolo eccezionale di dosi di diacetilmorfina fino a un mese deve essere presentata dal medico curante a nome del paziente.
L’autorizzazione alla consegna a titolo eccezionale di dosi di diacetilmorfina fino a un mese è esente da emolumenti (art. 40 lett. d. ODStup).
Il modulo (PDF, 175 kB, 25.04.2023) deve essere inviato a hegebe@hin.ch.