Autorizzazione all’istituzione

A complemento dell’autorizzazione cantonale di prescrizione, dispensazione e somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di persone tossicodipendenti, le istituzioni che desiderano offrire terapie con prescrizione di diacetilmorfina necessitano di un’autorizzazione federale speciale rilasciata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Secondo l’articolo 3e capoverso 3 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), la diacetilmorfina può essere prescritta soltanto da apposite istituzioni.  L’istituzione che desidera offrire terapie con prescrizione di diacetilmorfina necessita di un’autorizzazione dell’UFSP, che le viene rilasciata se è titolare di un’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 3e capoverso 1 LStup e se sono adempiute le condizioni per dispensare terapie basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, nonché le esigenze riguardanti il personale di cura e l’istituzione stabilite dall’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup; RS 812.121.6).

Ulteriori informazioni

Terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (eroina)

Una terapia sostitutiva a base di diacetilmorfina (forma farmaceutica dell’eroina) è indicata per chi soffre di una dipendenza grave dall’eroina ed è dispensata in centri specializzati.

Ultima modifica 22.07.2021

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