Allo scopo di ottenere un’autorizzazione, il responsabile dell’istituzione deve presentare una domanda scritta all’UFSP e:
- attestare di essere titolare di un’autorizzazione cantonale (art. 3e cpv. 1 LStup). Alla domanda va allegata una copia dell’autorizzazione;
- precisare la durata prevista dell’autorizzazione (5 anni massimo) (nota bene: l’autorizzazione federale è rilasciata per una durata massima equivalente a quella dell’autorizzazione cantonale. Se quest’ultima è revocata o giunge a scadenza, anche l’autorizzazione federale decade automaticamente);
- garantire una cura e un’assistenza interdisciplinari (art. 14 ODStup), giustificando nella domanda che:
- il team riunisce diversi profili (medici, infermieri specializzati, assistenti sociali e psicologi);
- ogni medico che prescrive la diacetilmorfina è titolare di un’autorizzazione rilasciata dall’UFSP;
- il personale è qualificato e frequenta regolarmente corsi di perfezionamento;
- esiste un piano di assistenza e un protocollo terapeutico che prevede la somministrazione di diacetilmorfina (linee guida per la posologia, la modalità di impiego, la combinazione con altri oppiacei, ecc.);
- esiste un accordo con il paziente. Un modello, da adeguare al contesto specifico del centro, può essere richiesto all’UFSP;
- disporre di sufficiente personale di cura (art. 15 ODStup), ossia:
- almeno un medico autorizzato a prescrivere diacetilmorfina (per paziente = 1,7 % di posti);
- assistenti sociali (per paziente = 1,7 % di posti);
- personale infermieristico / personale incaricato di dispensare la terapia; se il luogo di dispensazione della terapia conta cinque posti per l’iniezione, devono essere presenti due membri del personale durante ogni turno di lavoro. Se i posti sono più di cinque, occorre prevedere tre collaboratori, di cui almeno un professionista della salute;
- disporre di un’infrastruttura appropriata, in particolare:
- piano e foto dei locali;
- misure di sicurezza e dispositivi d'urgenza;
- assicurazioni per la responsabilità civile dell'istituzione e dei medici;
- regolamento interno;
- eventuali certificati di qualità (p. es. ISO o QuaTheDa);
- misure per garantire la protezione dei dati (art. 3f LStup in combinato disposto con l’art. 41 segg. ODStup);
- garantire la sicurezza e la qualità dell’impiego di diacetilmorfina (art. 51 cpv. 2 e 54 OCStup), in particolare:
- proteggere la diacetilmorfina da furti;
- documentare l’impiego della diacetilmorfina, specialmente riguardo alle ordinazioni, all’organizzazione interna, al controllo della dispensazione, ecc.;
- partecipare al monitoraggio HeGeBe condotto da Gerhard Gmel (E-Mail: ggmel@addictionsuisse.ch, Dipendenze Svizzera, Losanna).
L’autorizzazione rilasciata all’istituzione è esente da emolumenti (art. 40 lett. d ODStup).
La domanda deve essere presentata presso:
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel.: 058 463 20 43