A complemento dell’autorizzazione cantonale di prescrizione, dispensazione e somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di persone tossicodipendenti, i medici che desiderano offrire terapie con prescrizione di diacetilmorfina necessitano di un’autorizzazione federale speciale rilasciata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Secondo l’articolo 3e capoverso 3 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121812.121), la diacetilmorfina può essere prescritta soltanto da medici specializzati. Il medico che desidera offrire terapie con prescrizione di diacetilmorfina necessita di un’autorizzazione dell’UFSP per l’acquisizione, l’impiego e la dispensazione di diacetilmorfina nell’ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza (art. 18 dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza, ODStup; RS 812.121.6).