Autorizzazioni per la terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina

Le terapie basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, disciplinate specificatamente nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), sono soggette a un sistema di autorizzazioni federali.

Secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup, per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicodipendenti è necessaria un’autorizzazione cantonale. Per le terapie basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, oltre a un'autorizzazione cantonale è necessaria anche un’autorizzazione federale, rilasciata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 

Tipi di autorizzazioni rilasciate dall’UFSP

L’autorizzazione dell’UFSP è necessaria per:

  • il/la paziente che beneficia di una terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina;
  • il medico che prescrive la diacetilmorfina;
  • l’istituzione che dispensa la terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina.
  • Réduire le délai permettant une remise de diacétylmorphine ;
  • Une remise de jusqu’à un mois de doses de diacétylmorphine à titre exceptionnel.

Ulteriori informazioni

Terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (eroina)

Una terapia sostitutiva a base di diacetilmorfina (forma farmaceutica dell’eroina) è indicata per chi soffre di una dipendenza grave dall’eroina ed è dispensata in centri specializzati.

Ultima modifica 31.03.2023

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