Le terapie basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, disciplinate specificatamente nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), sono soggette a un sistema di autorizzazioni federali.
Secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup, per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicodipendenti è necessaria un’autorizzazione cantonale. Per le terapie basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, oltre a un'autorizzazione cantonale è necessaria anche un’autorizzazione federale, rilasciata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Tipi di autorizzazioni rilasciate dall’UFSP
L’autorizzazione dell’UFSP è necessaria per:
- il/la paziente che beneficia di una terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina;
- il medico che prescrive la diacetilmorfina;
- l’istituzione che dispensa la terapia basata sulla prescrizione di diacetilmorfina.
- Réduire le délai permettant une remise de diacétylmorphine ;
- Une remise de jusqu’à un mois de doses de diacétylmorphine à titre exceptionnel.