Secondo l'art. 8 cpv. 5 della legge sugli stupefacenti, l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio) di stupefacenti vietati se sono utilizzati per la ricerca scientifica.
Documentazione e dati per autorizzazioni speciali
Le domande devono essere inviate per scritto al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione prevenzione delle malattie non trasmissibili
3003 Berna
L'UFSP può in ogni momento richiedere documenti e dati supplementari per l'accertamento. Si prega di presentare le domande per tempo.
Documenti e dati necessari per la domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale:
• descrizione precisa della ricerca scientifica eseguita con la sostanza controllata (verbale);
• eventuale approvazione della commissione d'etica;
• designazione della sostanza controllata dell’elenco d (allegati 1 e 5 OEStup-DFI) per cui è richiesta un'autorizzazione eccezionale;
• dati sul quantitativo necessario di sostanza controllata;
• durata richiesta dell'autorizzazione eccezionale;
• descrizione della funzione precisa del responsabile e del suo sostituto nel quadro della ricerca scientifica;
• curriculum vitae e copie degli attestati rilevanti di formazione, perfezionamento e aggiornamento del responsabile della ricerca;
• nome e indirizzo del sostituto;
• se disponibile: autorizzazione per gli stupefacenti cantonale (autorizzazione di esercizio);
• se disponibile: Swissmedic autorizzazione di esercizio per l’impiego di sostanze controllate (art. 2 lett. H OCStup);
• certificazione della partecipazione a controlli della qualità esterni.
Ricerca clinica (studi clinici)
• Numero EudraCT dello studio
• Protocollo della sperimentazione (protocollo dello studio / piano degli esami)
• Approvazione della commissione d'etica
• Notifica di Swissmedic
• Curriculum vitae e attestati del responsabile
Analisi
Se le sostanze sono utilizzate solo per scopi analitici, si rimanda alla scheda informativa «Misure di lotta contro gli stupefacenti».
Legislazione
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812.121 Legge sugli stupefacentiArt. 8, cpv. 5 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) del 3 ottobre 1951 (Stato 1° ottobre 2013).
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812.121.1 Ordinanza sul controllo degli stupefacentiArt. 8, Ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011
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812.121.6 Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenzaArt. 28 e 29, Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup) del 25 maggio 2011.
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812.121.11 Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacentiAllegati 1 e 5, Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (OEStup-DFI) del 30 maggio 2011
- 812.212.1 Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ultima modifica 18.05.2021
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 465 37 82