Per fabbricazione di prodotti della canapa da dispensare nell’ambito di sperimentazioni pilota si intende la lavorazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa come materia prima da trasformare in prodotti della canapa pronti per la dispensazione. La lavorazione comprende tutti i processi di trasformazione successivi alla coltivazione e al raccolto della materia prima, quali ad esempio la setacciatura o l’estrazione (prodotti della canapa lavorati), la mescolatura con additivi (prodotti della canapa mescolati), i controlli di qualità, il confezionamento e l’etichettatura.
I prodotti della canapa fabbricati devono soddisfare i requisiti concernenti la qualità dei prodotti previsti dall’ordinanza del 31 marzo 2021 sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup, art. 9), tra cui:
- avere un tenore di THC non superiore al 20 per cento;
- rispettare i tenori massimi di contaminanti (cfr. art. 9 cpv. 3 e allegato OSPStup);
- non contenere additivi tossici o psicotropi;
- rispettare i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari per i prodotti della canapa destinati a essere consumati come cibo o bevanda («edibles»).
Vanno inoltre rispettate le prescrizioni sul confezionamento e le informazioni sul prodotto (art. 11 OSPStup), tra cui:
- la confezione deve essere sigillata e per i prodotti della canapa destinati a uso orale anche a prova di bambino;
- i componenti (THC, CBD) devono essere dichiarati;
- la confezione deve riportare un’avvertenza concernente i rischi per la salute.
Inoltre va considerato che gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa per i prodotti devono rispettare di principio i requisiti concernenti la coltivazione per le sperimentazioni pilota (cfr. art. 8 OSPStup).