L’importazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi della legge sugli stupefacenti può essere autorizzata soltanto in via eccezionale e presuppone un’autorizzazione eccezionale rilasciata dall’UFSP.
Per importare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa o prodotti della canapa destinati ai progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup) è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup.
In linea di massima, gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, da dispensare nell’ambito di progetti pilota, devono essere coltivati in Svizzera. In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 OSPStup, l’importazione di questi stupefacenti nel contesto dei progetti pilota è ammessa soltanto in via eccezionale e in presenza di fondati motivi.