Per coltivare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a della legge sugli stupefacenti (LStup), è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
Per coltivare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, da dispensare nell’ambito di progetti pilota ai sensi dell’articolo 8a LStup, è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup.
Le organizzazioni pubbliche o private responsabili della realizzazione di progetti pilota designano autonomamente il o i loro produttori. I coltivatori interessati presentano la domanda di autorizzazione eccezionale per la coltivazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa insieme alle organizzazioni responsabili che intendono realizzare un progetto pilota e presentare all’UFSP la relativa domanda.