Autorizzazioni eccezionali connesse a progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup
L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Le condizioni per la realizzazione di questi progetti sono disciplinate nell’ordinanza d’esecuzione del Consiglio federale (ordinanza del 31 marzo 2021 sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup).
Il 15 maggio 2021 sono entrate in vigore le basi legali che consentono, per un periodo di ricerca di dieci anni, di svolgere sperimentazioni pilota con dispensazione controllata di canapa a scopi non medici («a scopo ricreativo»).
Il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per la coltivazione, l’importazione o la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nell’ambito di sperimentazioni pilota presuppone una regolare domanda per la realizzazione di un progetto pilota ai sensi dell’articolo 8a capoverso 1 LStup. Pertanto, le organizzazioni pubbliche o private interessate devono coordinare l’inoltro delle loro domande. L’UFSP, autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, assicura il coordinamento delle procedure connesse.
A causa della complessità della procedura di autorizzazione, in genere si prevede un periodo di elaborazione di tre mesi. La procedura prevede una revisione completa dei requisiti legali, il coordinamento delle decisioni con i comitati etici e, infine, la consultazione dei cantoni e dei comuni interessati. L'esperienza dimostra che sono necessari diversi cicli di chiarimenti con i richiedenti.
La scelta dei coltivatori e dei fabbricanti per un progetto pilota spetta all’organizzazione pubblica o privata responsabile. L’UFSP non designa nessun produttore e non realizza nemmeno progetti pilota in proprio.
Obblighi di documentazione e notifica
I titolari di autorizzazioni devono tenere una contabilità di tutto il loro commercio con prodotti della canapa e alla fine di ogni anno presentare rapporto all’UFSP e ai Cantoni in merito al loro commercio con prodotti della canapa e alle scorte nei singoli punti vendita. Inoltre, devono notificare tempestivamente all’UFSP eventi straordinari (cfr. art. 27 OSPStup). Nell’ambito della procedura di autorizzazione l’UFSP verifica l’esistenza degli opportuni processi.
Attività di controllo
Il rispetto delle disposizioni dell’OSPStup sulla qualità delle coltivazioni e dei prodotti, sul confezionamento e sulle informazioni relative al prodotto è soggetto all’obbligo di controllo autonomo da parte di chi mette in commercio tali prodotti, per quanto attiene alla coltivazione e alla fabbricazione, ma anche all’importazione (art. 30 OSPStup).
L’UFSP controlla se i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota rispettano le disposizioni dell’OSPStup. A tal fine può far capo alle competenti autorità cantonali di esecuzione. Le autorità cantonali designano gli organi di controllo incaricati di verificare per campionamento il rispetto dei requisiti di qualità dei prodotti della canapa ai sensi dell’articolo 9 OSPStup.
Il rispetto delle prescrizioni relative alla realizzazione di sperimentazioni pilota è assicurato in particolare mediante ispezioni periodiche da parte delle competenti autorità federali e cantonali. I titolari di autorizzazioni sono tenuti a dare accesso a luoghi e locali, e in particolare a tutte le aree in cui si trattano stupefacenti, vale a dire alle superfici coltivabili e ai locali di fabbricazione, vendita e deposito. Le scorte in questione e tutta la pertinente documentazione devono essere mostrate su richiesta alle autorità preposte al controllo.