L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'applicazione medica di stupefacenti vietati. Soltanto il medico curante può inoltrare la domanda con il consenso scritto del paziente.
Requisiti per la domanda
Le domande, da redigere in forma elettronica e con firma manoscritta, devono essere inviate al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
3003 Berna
Possono essere esaminate soltanto le domande firmate di propria mano dal medico curante. Le domande provviste di firma elettronica o in facsimile o presentate per posta elettronica non sono ammesse. Non sono neppure ammesse le domande presentate direttamente dal paziente.
Le domande devono essere complete e descrivere esaurientemente i fatti. L'UFSP può, in ogni momento, richiedere documenti e dati supplementari per l'accertamento.
L'UFSP controlla i titolari di autorizzazioni eccezionali. Il controllo comprende in particolare la verifica di rapporti intermedi e finali. All’occorrenza, può essere eseguito un controllo sul posto presso il medico che ha prescritto la sostanza.
Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate soltanto a medici abilitati all'esercizio della professione in Svizzera per il trattamento di pazienti domiciliati in Svizzera.
Dal 1° agosto 2022, per l’applicazione medica di medicamenti a base di canapa non occorre più un’autorizzazione eccezionale.
Documenti e dati richiesti per le autorizzazioni eccezionali
1. Dati del paziente
- nome
- sesso
- data di nascita
- indirizzo
2. Informazioni mediche
- Diagnosi
- Indicazione per il trattamento
- Spiegazione del motivo per cui si richiede la terapia (anamnesi, terapie precedenti, decorso della terapia ecc.)
3. Terapia farmacologica
- Medicamento (trattamento che si intende effettuare)
- Dosaggio
- Durata del trattamento
4. Fonte di acquisizione (farmacia), possibile assunzione dei costi di trattamento da parte di un'assicurazione malattie
5. Dati del medico richiedente
- nome
- indirizzo
6. Il medico richiedente conferma con la propria firma che:
- tutti i dati sono corretti;
- in base alle condizioni fissate dall'UFSP, redigerà un rapporto intermedio sul decorso del trattamento.
7. Consenso scritto del paziente per il trattamento oggetto della domanda.
Proroghe
Le domande di proroga devono pervenire al più tardi due settimane prima della scadenza dell'autorizzazione con un breve rapporto intermedio sul decorso del trattamento.
Interruzione/fine del trattamento
L'interruzione del trattamento deve essere comunicata indicandone succintamente i motivi (caso di decesso, effetto insoddisfacente ecc.).
Legislazione
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812.121 Legge sugli stupefacenti (LStup)Art. 8, cpv. 5 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) del 3 ottobre 1951 (Stato 1° ottobre 2013).
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812.121.1 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)Art. 8, Ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011
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812.121.6 Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup) Art. 28 e 29, Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup) del 25 maggio 2011.
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812.121.11 Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI)Allegati 1 e 5, Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (OEStup-DFI) del 30 maggio 2011
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812.21 Legge sugli agenti terapeutici (LATer)Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
- 812.212.1 Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ultima modifica 25.09.2023
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 463 88 24