Secondo l'articolo 8 capoverso 8 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di stupefacenti vietati in quanto le sostanze siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.
Documentazione e dati per autorizzazioni eccezionali
Le domande devono essere inviate per scritto al seguente indirizzo:
Confidenziale
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione prevenzione delle malattie non trasmissibili
3003 Berna
L'UFSP può in ogni momento richiedere documenti e dati supplementari per l'accertamento. Si prega di presentare le domande per tempo.
Documenti e dati necessari per la domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale:
• nome e indirizzo dell'istituzione o autorità che esegue le misure di lotta contro gli stupefacenti;
• descrizione del tipo e dello scopo della misura di lotta contro gli stupefacenti (p. es. analisi, addestramento di cani ecc.);
• tipo di stupefacente vietato oggetto di una domanda di autorizzazione eccezionale;
• quantitativo;
• durata dell'autorizzazione eccezionale.
Per l'addestramento di cani antidroga: nome e indirizzo del conducente del cane
Analisi
In aggiunta, certificazione della partecipazione a controlli della qualità esterni (esami d'idoneità) come per esempio la partecipazione a prove interlaboratorio della Società svizzera di medicina legale (SSML) con sostanze controllate dell'elenco d.
Legislazione
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812.121 Legge sugli stupefacenti (LStup)Art. 8, cpv. 5 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) del 3 ottobre 1951 (Stato 1° ottobre 2013).
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812.121.1 Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)Art. 8, Ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011
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812.121.6 Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup) Art. 28 e 29, Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup) del 25 maggio 2011.
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812.121.11 Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI)Allegati 1 e 5, Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (OEStup-DFI) del 30 maggio 2011
- 812.212.1 Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ultima modifica 07.05.2021
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
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