L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio) di stupefacenti vietati.
Autorizzazioni eccezionali
Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), l’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati (elenco d OEStup-DFI; RS 812.121.11) come l’oppio da fumare, la diacetilmorfina, l’LSD, la canapa a fini non medici ecc. per:
- la coltivazione
- l’importazione;
- la fabbricazione;
- la messa in commercio;
se alla domanda non ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per i seguenti scopi:
> l’applicazione medica limitata
> la ricerca scientifica
> lo sviluppo di medicamenti
Dal 15 maggio 2021 l’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione e la fabbricazione di canapa e prodotti a base di canapa anche in relazione a sperimentazioni pilota scientifiche secondo l’articolo 8a LStup con dispensazione controllata di canapa a fini non medici:
> Sperimentazioni pilota scientifiche con canapa
Si tratta di un caso speciale riguardante la ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup che viene quindi illustrato separatamente.
Importazione di stupefacenti vietati
L'importazione di stupefacenti vietati necessita sempre di un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP (art. 8 cpv. 5 LStup). In base a un’autorizzazione eccezionale corrispondente, Swissmedic può rilasciare la necessaria autorizzazione supplementare d’importazione per queste sostanze (cfr. art. 5 LStup).
Attenzione: il commercio di stupefacenti vietati per un’illimitata applicazione medica generale all’estero non corrisponde a nessuno degli scopi eccezionali di cui all'articolo 8 capoverso 5 LStup e pertanto non può essere autorizzato (v. anche Applicazione medica limitata di stupefacenti vietati).
D’altra parte, se uno stupefacente vietato è importato come principio attivo di un medicamento omologato da Swissmedic, non è necessario richiedere un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP. È sufficiente un'autorizzazione all’importazione di Swissmedic (cfr. art. 8 cpv. 7 i.c.d. con l’art. 4 LStup).
Coltivazione, fabbricazione e messa in commercio
Per la coltivazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze controllate dell’elenco d è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP (art. 8 cpv. 5 LStup), sempreché queste sostanze non siano fabbricate e messe in commercio come principi attivi di medicamenti omologati da Swissmedic (art. 8 cpv. 7 LStup).
La «coltivazione» comprende tutti i tipi di semina come pure la moltiplicazione per clonazione di piante e funghi che contengono sostanze controllate di cui all’elenco d dal momento della semina o della moltiplicazione fino alla raccolta.
Per «fabbricazione» s’intendono tutte le fasi di lavoro comprendenti l’estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia, la trasformazione, l’imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite (art. 2 lett. c OCStup).
Per «messa in commercio» s’intendono tutte le pratiche legate a un passaggio di mano (detenzione o proprietà) e al trasporto della sostanza controllata, tra cui anche il commercio e la prescrizione.
Per la coltivazione e la fabbricazione di sostanze stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa in relazione a sperimentazioni pilota con canapa ai sensi dell’articolo 8a LStup vigono ulteriori requisiti.
Per la messa in commercio di canapa e prodotti a base di canapa nel quadro di sperimentazioni pilota con canapa ai sensi dell’articolo 8a LStup non occorre alcuna autorizzazione eccezionale. La messa in commercio è contemplata nell’autorizzazione per sperimentazioni pilota con canapa.
Ultima modifica 18.08.2023
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