Autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati

L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio) di stupefacenti vietati.

Autorizzazioni eccezionali

Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), l’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati (elenco d OEStup-DFI; RS 812.121.11) come l’oppio da fumare, la diacetilmorfina, l’LSD, la canapa a fini non medici ecc. per:

  • la coltivazione
  • l’importazione;
  • la fabbricazione;
  • la messa in commercio;

se alla domanda non ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per i seguenti scopi:

> l’applicazione medica limitata
> la ricerca scientifica
> lo sviluppo di medicamenti

Dal 15 maggio 2021 l’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione e la fabbricazione di canapa e prodotti a base di canapa anche in relazione a sperimentazioni pilota scientifiche secondo l’articolo 8a LStup con dispensazione controllata di canapa a fini non medici:

> Sperimentazioni pilota scientifiche con canapa

Si tratta di un caso speciale riguardante la ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 8 capoverso 5 LStup che viene quindi illustrato separatamente.

Importazione di stupefacenti vietati

L'importazione di stupefacenti vietati necessita sempre di un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP (art. 8 cpv. 5 LStup). In base a un’autorizzazione eccezionale corrispondente, Swissmedic può rilasciare la necessaria autorizzazione supplementare d’importazione per queste sostanze (cfr. art. 5 LStup).

Attenzione: il commercio di stupefacenti vietati per un’illimitata applicazione medica generale all’estero non corrisponde a nessuno degli scopi eccezionali di cui all'articolo 8 capoverso 5 LStup e pertanto non può essere autorizzato (v. anche Applicazione medica limitata di stupefacenti vietati).

D’altra parte, se uno stupefacente vietato è importato come principio attivo di un medicamento omologato da Swissmedic, non è necessario richiedere un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP. È sufficiente un'autorizzazione all’importazione di Swissmedic (cfr. art. 8 cpv. 7 i.c.d. con l’art. 4 LStup).

Coltivazione, fabbricazione e messa in commercio

Per la coltivazione, la fabbricazione e la messa in commercio di sostanze controllate dell’elenco d è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP (art. 8 cpv. 5 LStup), sempreché queste sostanze non siano fabbricate e messe in commercio come principi attivi di medicamenti omologati da Swissmedic (art. 8 cpv. 7 LStup).

La «coltivazione» comprende tutti i tipi di semina come pure la moltiplicazione per clonazione di piante e funghi che contengono sostanze controllate di cui all’elenco d dal momento della semina o della moltiplicazione fino alla raccolta.

Per «fabbricazione» s’intendono tutte le fasi di lavoro comprendenti l’estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia, la trasformazione, l’imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite (art. 2 lett. c OCStup).

Per «messa in commercio» s’intendono tutte le pratiche legate a un passaggio di mano (detenzione o proprietà) e al trasporto della sostanza controllata, tra cui anche il commercio e la prescrizione.

Per la coltivazione e la fabbricazione di sostanze stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa in relazione a sperimentazioni pilota con canapa ai sensi dell’articolo 8a LStup vigono ulteriori requisiti.  

Per la messa in commercio di canapa e prodotti a base di canapa nel quadro di sperimentazioni pilota con canapa ai sensi dell’articolo 8a LStup non occorre alcuna autorizzazione eccezionale. La messa in commercio è contemplata nell’autorizzazione per sperimentazioni pilota con canapa.

Ulteriori informazioni

Applicazione medica limitata di stupefacenti vietati

L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'applicazione medica di stupefacenti vietati. Soltanto il medico curante può inoltrare la domanda con il consenso scritto del paziente.

Ricerca scientifica con stupefacenti vietati

Secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge sugli stupefacenti, l'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego (coltivazione, importazione, fabbricazione, messa in commercio) di stupefacenti vietati se sono utilizzati per la ricerca scientifica

Sviluppo di medicamenti con stupefacenti vietati

L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per lo sviluppo di medicamenti contenenti stupefacenti vietati (elenco d OEStup-DFI).

Stupefacenti vietati nell'ambito delle misure di lotta contro gli stupefacenti

L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di stupefacenti vietati in quanto le sostanze siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.

Coltivazione di canapa per la ricerca scientifica

Possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la coltivazione di canapa con un tenore di THC di almeno l'1 per cento utilizzata per la ricerca scientifica.

Autorizzazioni eccezionali progetti pilota

L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa.

Ultima modifica 18.08.2023

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