A causa dell'elevato onere finanziario dei premi LAINF per le società sportive popolari, nel 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare per trovare una soluzione a questo problema con l'obiettivo di alleggerire l'onere per queste società e quindi preservarle.
La modifica dell'ordinanza consiste in un'aggiunta all'articolo 2 capoverso 1 OAINF con un'ulteriore lettera (j), in cui viene elencata un'ulteriore eccezione all'obbligo assicurativo. Una società sportiva - in cui tutti gli sportivi e gli allenatori guadagnano meno del limite di esenzione di 10.080 franchi (due terzi dell’importo minimo della rendita annuale completa di vecchiaia AVS, stato 1° gennaio 2025) - non è obbligata a stipulare una polizza LAINF. Tuttavia, se una persona che fa parte di una società sportiva percepisce un reddito di almeno 10.080 franchi, tutti gli sportivi e gli allenatori devono essere assicurati contro gli infortuni dalla società secondo la LAINF. Tuttavia, questo vale solo per gli sportivi e gli allenatori che percepiscono un reddito. Se una persona non retribuita subisce un infortunio in una società sportiva - indipendentemente dal fatto che la società abbia una polizza LAINF per i suoi giocatori/allenatori retribuiti (art. 2 cpv. 1 lett. j OAINF) - è responsabile l'assicurazione non professionale del datore di lavoro principale o, in assenza di copertura non professionale, la cassa malati.
La modifica dell'OAINF è entrata in vigore il 1° luglio 2024.
Documenti
- Avamprogetto (PDF, 110 kB, 23.11.2022)
- Elenco dei destinatari della consultazione (PDF, 85 kB, 23.11.2022)
- Rapporto esplicativo (PDF, 154 kB, 23.11.2022)
- Lettera d'informazione ai cantoni (PDF, 168 kB, 23.11.2022)
- Lettera d'informazione ai partiti e ai organizzazioni (PDF, 168 kB, 23.11.2022)
- Presentazione della modifica dell'ordinanza (PDF, 31 kB, 23.11.2022)
Comunicati
22.11.2023
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Ultima modifica 07.02.2025
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Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
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