Situazione iniziale
Attualmente, i mezzi e gli apparecchi acquistati a titolo privato all’estero da una persona assicurata in Svizzera non vengono generalmente rimunerati nell’ambito dell’AOMS. Ciò è dovuto al cosiddetto principio di territorialità, che consente agli assicurati e all’AOMS di beneficiare di un’offerta più vantaggiosa all’estero solo in casi eccezionali (p. es. nelle situazioni di emergenza).
Contenuto del progetto di modifica
Determinati prodotti acquistati nello Spazio economico europeo dovranno essere rimunerati dall’AOMS. Tra questi rientrano in particolare i materiali di consumo, che rappresentano un buon 50 per cento dei costi dei mezzi e degli apparecchi coperti dall’AOMS. Nella sua seduta del 13 dicembre 2024, il Consiglio federale ha posto in consultazione un’apposita modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
La modifica ha lo scopo di contenere i costi
L’assunzione dei costi dei prodotti acquistati all’estero permette di contenere i costi dei mezzi e degli apparecchi a carico dell’AOMS e di favorire la concorrenza. Il Consiglio federale provvederà a disciplinare l’attuazione a livello di ordinanza e a definire quali mezzi e apparecchi specifici saranno rimunerati dagli assicuratori-malattie se acquistati all’interno dello Spazio economico europeo.
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 13.12.2024
Contatto
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