Modifica della LAMal (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all’iniziativa per premi meno onerosi

Nella seduta del 13 dicembre 2024, il Consiglio federale ha avviato la con-sultazione sull'attuazione del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare “Al massimo 10 per cento del reddito  per i premi delle casse malati (inizia-tiva per premi meno onerosi)” presentata dal Partito socialista  (PS).. Il controprogetto prevede che i Cantoni debbano prestare un contributo mi-nimo al finanziamento della riduzione dei premi e stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assi-curati domiciliati nel Cantone.

Punti essenziali del progetto

Il 17 settembre 2021 il Consiglio Federale ha trasmesso al Parlamento un massaggio nel quale respingeva l’iniziativa per premi meno onerosi a vantaggio di un contro progetto indiretto. Secondo quest’ultimo, il contributo di ciascun Cantone alla riduzione dei premi deve corrispondere ad almeno un punto percentuale delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come è già il caso oggi per la Confederazione. Sulla base dei dati del 2020, il controprogetto del Consiglio federale prevedeva uno sgravio supplementare per gli assicurati pari all’incirca a 500 milioni di franchi.

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha deciso di obbligare i Cantoni a prestare un contributo minimo alle riduzioni dei premi. Tale contributo deve corrispondere a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel rispettivo Cantone. L’entità della quota deve dipendere dalla misura in cui i premi dopo la riduzione gravano sul reddito degli assicurati del Cantone. Inoltre, ogni Cantone deve stabilire la quota massima che il premio può rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio. 

Fondandosi sui dati dell’anno 2020 il controprogetto dal Parlamento del 29 settembre 2023 prevede uno sgravio di circa 360 milioni di franchi e riduce  l’onere per gli assicurati in misura leggermente inferiore a quanto prevedeva il controprogetto del Consiglio federale.

Quota minima dei Cantoni

Il controprogetto modifica la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal): ogni Cantone deve disciplinare la riduzione dei premi in modo che corrisponda complessivamente, per anno civile, a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Tale quota minima è calcolata sulla base della quota media che i premi rappresentano rispetto al reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone. Se i premi rappresentano meno dell’11 per cento del reddito, la quota minima ammonta al 3,5 per cento delle spese lorde. Se i premi rappresentano il 18,5 per cento del reddito o più, la quota minima ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde. Tra i due valori limite la quota minima aumenta in modo lineare.

Obbligo del Cantone di stabilire una quota massima del premio rispetto al reddito disponibile

Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone debba stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio, ma non la prescrive. Se alla fine del quarto anno che segue l’entrata in vigore della modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima, tale quota è stabilita dal Consiglio federale. 

Attuazione a livello di ordinanza

Il Consiglio federale porrà in vigore il controprogetto adottato dal Parlamen-to se l’iniziativa sarà respinta e se contro il controprogetto non sarà posto con successo un referendum. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controprogetto indiretto in un'ordinanza d’esecuzione basata  sulla base legale adottata dal Parlamento. Il 13 dicembre 2024 ha sottoposto a con-sultazione il corrispondente avamprogetto di ordinanza ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie interessate. La procedura  di consultazione si conclu-derà il 31 marzo 2025.

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Ultima modifica 15.01.2025

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