In questa rubrica troverete informazioni relative ad altre convenzioni internazionali di assicurazione sociale concluse dalla Svizzera.
Convenzioni bilaterali di assicurazione sociale
La Svizzera ha concluso convenzioni con numerosi Stati allo scopo di disciplinare la situazione in materia di assicurazione sociale degli assicurati che trasferiscono il loro domicilio o la loro attività lucrativa dalla Svizzera in uno di questi Stati e viceversa. Alcune di queste convenzioni non si applicano all’assicurazione malattie, ma hanno soltanto un effetto indiretto su questo settore, come per esempio sulla condizione dei lavoratori distaccati.
Convenzioni concluse con Stati terzi (al di fuori dell’UE/AELS)
Gli Stati con cui la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono: Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina*, Brasile, Canada (compreso il Québec), Cile, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Stati Uniti, India, Israele, Giappone, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Filippine, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Turchia e Uruguay (v. tabella allegata).
* Dall’entrata in vigore della convenzione con la Bosnia ed Erzegovina, quella stipulata in materia di assicurazione sociale con l’ex Iugoslavia è stata abrogata.
Nuova convenzione di sicurezza sociale con l’Albania
La convenzione di sicurezza sociale con l’Albania è entrata in vigore il 1° ottobre 2023. Questa convenzione riguarda i settori dell’AVS, dell’AI e della LAINF e ha solo un effetto indiretto sull’assicurazione malattie.
Per i lavoratori svizzeri distaccati in Albania e per i familiari che li accompagnano e che non esercitano attività lucrativa, la protrazione dell’assicurazione malattie in Svizzera corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione (2 anni al massimo). Se queste persone sono soggette all’obbligo di assicurazione malattie in Tunisia, possono richiedere l’esenzione da quest’obbligo in Svizzera se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure prestate nel nostro Paese.
I lavoratori distaccati in Svizzera dall’Albania, e i familiari che li accompagnano e che non esercitano attività lucrativa sono assoggettati all’assicurazione malattie svizzera e possono richiederne l’esenzione se il datore di lavoro garantisce loro una copertura assicurativa equivalente.
Nuova convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito
La convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito è entrata in vigore il 1° ottobre 2023. Questa nuova convenzione che coordina i sistemi di sicurezza sociale dei due Stati contraenti dopo la Brexit viene applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021. Le disposizioni legali svizzere relative agli assicurati dell'UE si applicheranno quindi anche al Regno Unito a partire da questa data. Le disposizioni delle ordinanze relative sono state adattate a partire dal 1° gennaio 2023.
La convenzione riprende in linea di massima le disposizioni applicabili nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Per quanto riguarda l’obbligo d’assicurazione si applica il principio dell’assicurazione nel luogo di lavoro. I pensionati sono assicurati nello Stato da cui ricevono la pensione. Tuttavia è stata mantenuta la regola specifica secondo cui i familiari di una persona assicurata in Svizzera che risiedono nel Regno Unito devono assicurarsi nel Paese di residenza. Poiché la convenzione non prevede l'esportazione dell’indennità di disoccupazione, i disoccupati residenti in Svizzera o nel Regno Unito devono assicurarsi nel loro Paese di residenza.
Gli attestati per il percepimento di prestazioni mediche nell’ altro paese sono gli stessi che si hanno nei rapporti con l'UE/AELS (TEAM, e le attestazioni S1 e S2). Per le cure in Svizzera, gli assicurati del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) presentano la "UK Global Health Insurance Card" (GHIC) britannica, il cui modello è disponibile sul sito web dell'Istituzione comune LAMal (vedi link sotto > Attestati di diritto). In linea di principio, lo scambio di dati avviene tramite lo scambio elettronico EESSI ((Electronic Exchange of Social Security Information), come avviene nei Paesi dell'UE. Ulteriori informazioni sono contenute nella lettera informativa sulla Brexit del 1° novembre 2021 (vedi sotto, sezione documenti).
Convenzioni concluse con i Paesi europei
In passato la Svizzera aveva concluso convenzioni bilaterali di assicurazione sociale con la maggior parte dei Paesi europei. Dall’entrata in vigore dell’ALC e dalla conseguente revisione della Convenzione AELS, questi due accordi sostituiscono le convenzioni bilaterali concluse con gli Stati membri dell’UE o dell’AELS. Trattandosi di disposizioni in materia di distacco, le precedenti convenzioni restano tuttavia applicabili alle persone che non rientrano nel campo di applicazione personale dell’ALC o della Convenzione AELS, come i cittadini di Stati terzi.
Ulteriori informazioni
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) pubblica un elenco aggiornato di tutte le convenzioni in materia di assicurazione sociale nonché informazioni sulle convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e diversi Paesi (in particolare Australia, Brasile, Canada, Cile, Giappone, Kosovo, Macedonia, Filippine, Stati Uniti e Uruguay). Si veda il link sottostante.
Ultima modifica 17.01.2025
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