Assicurazione malattie: Altre convenzioni

In questa rubrica troverete informazioni relative ad altre convenzioni internazionali di assicurazione sociale concluse dalla Svizzera.  

Convenzioni bilaterali di assicurazione sociale

La Svizzera ha concluso convenzioni con numerosi Stati allo scopo di disciplinare la situazione in materia di assicurazione sociale degli assicurati che trasferiscono il loro domicilio o la loro attività lucrativa dalla Svizzera in uno di questi Stati e viceversa. Alcune di queste convenzioni non si applicano all’assicurazione malattie, ma hanno soltanto un effetto indiretto su questo settore, come per esempio sulla condizione dei lavoratori distaccati.

Convenzioni concluse con Stati terzi (al di fuori dell’UE/AELS)

Gli Stati con cui la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono: Australia, Bosnia ed Erzegovina*, Brasile, Canada (compreso il Québec), Cile, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud, Stati Uniti, India, Israele, Giappone, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Filippine, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Turchia e Uruguay (v. tabella allegata).

* Dall’entrata in vigore della convenzione con la Bosnia ed Erzegovina, quella stipulata in materia di assicurazione sociale con l’ex Iugoslavia è stata abrogata.  

Nuova convenzione di sicurezza sociale con la Tunisia

La convenzione con la Tunisia è entrata in vigore il 1° ottobre 2022. Questa convenzione riguarda i settori dell’AVS, dell’AI e della LAINF e ha solo un effetto indiretto sull’assicurazione malattie.

Per i lavoratori svizzeri distaccati in Tunisia e per i familiari che li accompagnano e che non esercitano attività lucrativa, la protrazione dell’assicurazione malattie in Svizzera corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione (5 anni per i lavoratori indipendenti, 2 anni per i lavoratori dipendenti). Se queste persone sono soggette all’obbligo di assicurazione malattie in Tunisia, possono richiedere l’esenzione da quest’obbligo in Svizzera se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure prestate nel nostro Paese.

I lavoratori distaccati in Svizzera dalla Tunisia, e i familiari che li accompagnano e che non esercitano attività lucrativa sono assoggettati all’assicurazione malattie svizzera e possono richiederne l’esenzione se il datore di lavoro garantisce loro una copertura assicurativa equivalente.  

Convenzioni concluse con i Paesi europei

In passato la Svizzera aveva concluso convenzioni bilaterali di assicurazione sociale con la maggior parte dei Paesi europei. Dall’entrata in vigore dell’ALC e dalla conseguente revisione della Convenzione AELS, questi due accordi sostituiscono le convenzioni bilaterali concluse con gli Stati membri dell’UE o dell’AELS. Trattandosi di disposizioni in materia di distacco, le precedenti convenzioni restano tuttavia applicabili alle persone che non rientrano nel campo di applicazione personale dell’ALC o della Convenzione AELS, come i cittadini di Stati terzi.

Ulteriori informazioni

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) pubblica un elenco aggiornato di tutte le convenzioni in materia di assicurazione sociale nonché informazioni sulle convenzioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e diversi Paesi (in particolare Australia, Brasile, Canada, Cile, Giappone, Kosovo, Macedonia, Filippine, Stati Uniti e Uruguay). Si veda il link sottostante.

Ulteriori informazioni

Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero

Di norma i lavoratori distaccati all’estero restano soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera.

Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati in Svizzera

I lavoratori distaccati in Svizzera restano per principio soggetti alla sicurezza sociale del Paese d’origine.

Ultima modifica 30.11.2022

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