Informazione dei pazienti

Dal 1°gennaio 2020, con l’entrata in vigore della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33), i pazienti hanno il diritto di essere informati e il diritto di opporsi alla registrazione dei propri dati, nonché il diritto al sostegno e di accesso ai dati.

Chi informa il paziente?

Il medico che comunica la diagnosi è responsabile per l’informazione del paziente. Può trattarsi per esempio del medico curante, che può però incaricare dell’informazione un medico specialista.

Quali informazioni riceve il paziente?

Il paziente (o la persona autorizzata a rappresentarlo) riceve informazioni sulla registrazione dei propri dati, sulla protezione dei dati personali, sui diritti sanciti nella legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali nonché sull’utilità e sullo scopo della registrazione delle malattie tumorali.

Dove trovano i pazienti maggiori informazioni sulla registrazione delle malattie tumorali e a chi possono rivolgersi in caso di domande?

Ulteriori informazioni

Diritti nell’ambito della registrazione dei tumori

Con la legge sulla registrazione delle malattie tumorali, i pazienti hanno il diritto di ricevere informazioni, nonché di fare opposizione. Inoltre hanno il diritto di ottenere accesso ai dati e sostegno.

Ultima modifica 29.05.2024

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Divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili
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Tel. +41 58 463 88 24
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