La legge e le ordinanze sugli esami genetici sull’essere umano disciplinano gli aspetti essenziali dell’esecuzione di questi esami. Tra questi rientrano la protezione della dignità umana, la prevenzione degli abusi e la garanzia della qualità degli esami.
Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU)
La LEGU (RS 810.12) determina le condizioni nelle quali possono essere effettuati esami genetici negli ambiti medico, lavorativo, assicurativo e della responsabilità civile. Inoltre disciplina l'allestimento di profili del DNA per determinare la filiazione o l'identità di una persona.
Competenza: Ufficio federale della sanità pubblica
Informazioni sulle ordinanze
L'OEGU (RS 810.122.12) disciplina le condizioni e la procedura di rilascio dell'autorizzazione per eseguire esami citogenetici e genetico-molecolari sull'essere umano e per effettuare depistaggi genetici. Stabilisce inoltre la composizione e l'organizzazione della Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano (CEEGU).
Competenza: Ufficio federale della sanità pubblica
L'OEGU-DFI (RS 810.122.122) elenca gli esami che possono essere eseguiti da capi di laboratorio che non dispongono di un titolo di specialista FAMH in analisi medico-genetica.
Competenza: Ufficio federale della sanità pubblica
L'ODCA (RS 810.122.2) disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento dei laboratori che allestiscono profili del DNA per determinare la filiazione o l'identità di una persona al di fuori di una procedura penale.
Competenza: Ufficio federale di polizia. Informazioni più dettagliate sono disponibili alla rubrica «Link».
Documenti
Messaggio concernente la LEGU
Informazioni supplementari
- Vendita di esami genetici nelle farmacie svizzere e su Internet (PDF, 269 kB, 10.12.2013)
- Perizia sull’ammissibilità di esami genetici che non rientrano nel campo d’applicazione della LEGU e della legge sui profili del DNA (PDF, 259 kB, 15.11.2011)di PD Dr. Markus Schott, LL.M; 15.11.2011 (disponibile solo in tedesco)
Link
Profili del DNA in materia civile e amministrativa
- Ufficio federale della polizia - Filiazione
-
Ufficio federale di polizia – Servizi (Riconoscimento di laboratorio)-> Vuole… il riconoscimento come laboratorio conformemente all’ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)
Documentazione dell’elaborazione della LEGU 1998 - 2004
Traduzione in inglese della LEGU
Ultima modifica 02.10.2019
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina
Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione
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