La legge sugli stupefacenti

La legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) e le rispettive ordinanze disciplinano l’impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché la ripartizione dei compiti tra le autorità federali e cantonali.

La legge sugli stupefacenti (legge federale sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121) è entrata in vigore il 1° giugno 1952. Conformemente alle convenzioni delle Nazioni Unite contro la droga, la legge intende lottare contro l'abuso di droghe e disciplinare l’impiego di stupefacenti. Con la revisione parziale del 2008 è stato sancito nella legge il principio dei quattro pilastri della politica svizzera in materia di droga (prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione). Sottoposta a referendum, la revisione è stata accettata dal popolo il 30 novembre 2008 con il 68 per cento dei voti ed è entrata in vigore il 1° luglio 2011.

Legge sugli stupefacenti

Qual è lo scopo della legge sugli stupefacenti?

La legge sugli stupefacenti ha lo scopo di:

  • prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;
  • disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;
  • proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;
  • preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;
  • lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

L'essenziale sulla LStup dal punto di vista della sanità pubblica

Con la revisione parziale del 1° luglio 2011 sono stati fissati elementi chiave della politica svizzera in materia di droghe:

  • Politica dei quattro pilastri: nella legge viene ora menzionato esplicitamente anche il pilastro riduzione dei danni (locali per iniezioni, scambio di siringhe ecc.).
  • Protezione dei bambini e dei giovani: sono state tra l’altro inasprite le pene in caso di consegna di droga a minorenni e nelle scuole.
  • Rilevamento precoce: i servizi e i professionisti nei settori dell'educazione, della socialità, della sanità, della giustizia e della polizia hanno la facoltà di segnalare ai servizi terapici o ai servizi sociali competenti i casi di bambini e giovani in cui sono stati osservati disturbi legati alle dipendenze o se ne presume la presenza.
  • Cure basate sulla prescrizione di eroina: le persone tossicodipendenti, per cui altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento, possono sottoporsi a cure basate sulla prescrizione di eroina.
  • Autorizzazioni eccezionali per l’impiego di stupefacenti vietati: la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti vietati sono possibili per la ricerca scientifica, lo sviluppo di medicamenti e l'applicazione medica limitata (compassionate use).

Il 1° ottobre 2013 è entrata in vigore la procedura della multa disciplinare per la canapa:

  • il consumo e il possesso di una quantità di canapa inferiore a 10 grammi sono considerati soltanto come contravvenzione; gli adulti possono essere puniti con una multa disciplinare di 100 franchi (art. 19b cpv. 2 LStup). Per i minorenni si applica tuttora il diritto penale minorile.

Il 15 maggio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto articolo sulla sperimentazione (art. 8a LStup):

  • Questo ha creato una base legale per condurre esperimenti pilota scientifici per la dispensazione controllata di canapa per uso non medico da parte di adulti durante una fase sperimentale di 10 anni. Gli esperimenti pilota sono destinati a fornire una base scientifica in vista della emanazione di una possibile futura modifica alla legge che regola gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa.

Il 1° agosto 2022 è stato abrogato il divieto di impiego della canapa a fini medici:

  • I pazienti hanno più facile accesso ai medicamenti a base di canapa, per la cui prescrizione non è più necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
  • I medici prescriventi sono tuttora tenuti a notificare all’UFSP i dati sui trattamenti medici con medicamenti a base di canapa (art. 8b LStup): questo rilevamento obbligatorio dei dati permetterà di osservare l’evoluzione della prescrizione di medicamenti a base di canapa e di ottenere maggiori prove della loro efficacia

Ordinanze sugli stupefacenti

Due ordinanze del Consiglio federale e un'ordinanza del DFI integrano la legge sugli stupefacenti: l'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup), l'ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup) e l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI).

  • L'OCStup disciplina le attività di Swissmedic in materia di autorizzazione e di controllo nell'ambito dell’impiego legalmente consentito di sostanze controllate. Si applica in particolare all'impiego di dette sostanze nell'industria.
  • L'ODStup definisce le misure di prevenzione, terapia e riduzione dei danni. Disciplina altresì le autorizzazioni eccezionali per l'applicazione medica limitata di medicamenti contenenti canapa e i relativi controlli.
  • L'OEStup-DFI riporta un elenco degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope sottoposti a controllo e definisce le misure di controllo da applicare.

Ultima modifica 14.07.2022

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