La legge federale del 3 dicembre 2010 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie; LEp) persegue diversi obiettivi. La legge e le relative ordinanze sono entrate in vigore il 1o gennaio 2016.
Struttura più semplice, migliore comprensione
La legislazione previgente è stata semplificata: la sua nuova struttura riassume le disposizioni in pochi atti normativi, agevolandone la comprensione.
Gli aspetti centrali della legge
La legge sulle epidemie verte sui seguenti aspetti centrali:
- per meglio definire la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nella gestione delle situazioni di crisi è stato introdotto un modello a tre livelli, che prevede, oltre alla situazione normale, anche una situazione particolare e una straordinaria;
- in materia di preparazione e gestione delle crisi sono state introdotte disposizioni esplicite che concernono la preparazione a nuove minacce e la gestione di una situazione sanitaria d’emergenza. Viene inoltre definito nel dettaglio il coordinamento nazionale e internazionale dei provvedimenti. In caso di crisi, la gestione degli eventi richiede un elevato grado di coordinamento e organizzazione a livello federale e cantonale;
- la Confederazione definisce gli obiettivi e le strategie nazionali per la lotta contro le malattie trasmissibili, il che rafforza il suo ruolo direttivo. L’elaborazione e l’attuazione di programmi nazionali in collaborazione con i Cantoni permettono di affrontare in modo coerente e coordinato alcuni temi specifici nell’ambito delle malattie trasmissibili, fra cui in particolare le vaccinazioni, le infezioni associate alle cure e le resistenze degli agenti patogeni, l’HIV e altri agenti patogeni sessualmente trasmissibili;
- l’istituzione di un organo di coordinamento favorisce la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel campo delle malattie trasmissibili. L’obiettivo è quello di promuovere un’esecuzione uniforme attraverso lo scambio di conoscenze specialistiche tra Confederazione e Cantoni nonché il coordinamento dei provvedimenti. Il Consiglio federale dispone inoltre di un organo d’intervento per far fronte a una situazione particolare o straordinaria;
- i provvedimenti nei confronti di singole persone e della popolazione nonché nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori e del trasporto di merci sono state precisate e completate ove necessario;
- in merito alla prevenzione delle malattie trasmissibili sono state introdotte nuove disposizioni. Per esempio, possono essere elaborati e attuati programmi nazionali sulle infezioni associate alle cure e sulle resistenze agli antibiotici. Nell’ambito delle vaccinazioni la legge prevede un programma e un piano nazionale di vaccinazione. Alcuni nuovi provvedimenti in materia di prevenzione concernono le condizioni ambientali, lavorative e di vita;
- d’ora in avanti, i laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un’autorizzazione da parte di Swissmedic. Quest’obbligo di autorizzazione sostituisce le complesse e poco uniformi procedure di riconoscimento e autorizzazione sinora applicate;
- il sistema d’indennizzo in caso di danni dovuti a vaccinazione è stato ottimizzato. Le prestazioni da parte dello Stato per danni immateriali sono sancite esplicitamente nella legge quale riparazione morale. Una procedura centralizzata a livello nazionale consentirà un trattamento unitario delle domande;
- la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della LEp, coordina i provvedimenti cantonali dove necessario, e assicura il coordinamento internazionale. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il Centro nazionale per il Regolamento sanitario internazionale (RSI) e, di conseguenza, anche l’interlocutore dell’OMS, in particolare per gli eventi che possono costituire una situazione d’emergenza sanitaria di portata internazionale.
La legge e le ordinanze
I link alla legge e alle relative ordinanze sono i seguenti:
Documenti
- Article Bulletin OFSP Nouvelle oi sur les épidémies et ordonnances sur les laboratoires de microbiologie 2016 (PDF, 62 kB, 18.01.2016)
- Factsheet LEp (PDF, 245 kB, 01.07.2013)
- Rapport explicatif sur l'ordonnance LEp (PDF, 548 kB, 17.10.2016)
- Rapport sur les résultats de la procédure LEp (PDF, 434 kB, 29.04.2015)
- Domande e risposte LEp (PDF, 61 kB, 31.07.2013)
Legislazione
- 818.101 Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)
- 818.101 Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), CFV
- 818.101.1 Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
- 818.101.1 Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp), CFV
- 818.101.32 Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia
- 818.101.126 Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano
- 818.101.1 Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp), vaccinazione contro la febbre gialla
- 832.112.31 Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), Art. 12a
- 172.010.1 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), Cep
Ultima modifica 19.08.2024
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