Legislazione sulle malattie trasmissibili – Legge sulle epidemie (LEp)

La legge federale del 3 dicembre 2010 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie; LEp) persegue diversi obiettivi. La legge e le relative ordinanze sono entrate in vigore il 1o gennaio 2016.

Struttura più semplice, migliore comprensione

La legislazione previgente è stata semplificata: la sua nuova struttura riassume le disposizioni in pochi atti normativi, agevolandone la  comprensione.  

La rappresentazione schematica del nuovo diritto applicabile rispetto a quello in vigore in precedenza mostra la semplificazione della struttura delle disposizioni in alcuni atti normativi.  Le novità sono una Costituzione federale, una legge sulle epidemie, due ordinanze sulla legge sulle epidemie a livello di Consiglio federale e un’ordinanza sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione a livello di DFI. Prima del 2016, gli atti normativi nell’ambito delle epidemie erano inseriti in due leggi e 12 ordinanze.
Diritto in vigore (da 2016)

La rappresentazione schematica del nuovo diritto applicabile rispetto a quello in vigore in precedenza mostra la semplificazione della struttura delle disposizioni in alcuni atti normativi.  Le novità sono una Costituzione federale, una legge sulle epidemie, due ordinanze sulla legge sulle epidemie a livello di Consiglio federale e un’ordinanza sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione a livello di DFI. Prima del 2016, gli atti normativi nell’ambito delle epidemie erano inseriti in due leggi e 12 ordinanze.
Diritto precedente (1970 - 2015)

Gli aspetti centrali della legge

La legge sulle epidemie verte sui seguenti aspetti centrali:

  • per meglio definire la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nella gestione delle situazioni di crisi è stato introdotto un modello a tre livelli, che prevede, oltre alla situazione normale, anche una situazione particolare e una straordinaria;  
  • in materia di preparazione e gestione delle crisi sono state introdotte disposizioni esplicite che concernono la preparazione a nuove minacce e la gestione di una situazione sanitaria d’emergenza. Viene inoltre definito nel dettaglio il coordinamento nazionale e internazionale dei provvedimenti. In caso di crisi, la gestione degli eventi richiede un elevato grado di coordinamento e organizzazione a livello federale e cantonale;
  • la Confederazione definisce gli obiettivi e le strategie nazionali per la lotta contro le malattie trasmissibili, il che rafforza il suo ruolo  direttivo. L’elaborazione e l’attuazione di programmi nazionali in collaborazione con i Cantoni permettono di affrontare in modo coerente  e coordinato alcuni temi specifici nell’ambito delle malattie trasmissibili, fra cui in particolare le vaccinazioni, le infezioni associate alle cure  e le resistenze degli agenti patogeni, l’HIV e altri agenti patogeni sessualmente trasmissibili;
  • l’istituzione di un organo di coordinamento favorisce la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel campo delle malattie trasmissibili.  L’obiettivo è quello di promuovere un’esecuzione uniforme attraverso lo scambio di conoscenze specialistiche tra Confederazione e  Cantoni nonché il coordinamento dei provvedimenti. Il Consiglio federale dispone inoltre di un organo d’intervento per far fronte a una  situazione particolare o straordinaria;  
  • i provvedimenti nei confronti di singole persone e della popolazione nonché nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori e del  trasporto di merci sono state precisate e completate ove necessario;  
  • in merito alla prevenzione delle malattie trasmissibili sono state introdotte nuove disposizioni. Per esempio, possono essere elaborati e attuati programmi nazionali sulle infezioni associate alle cure e sulle resistenze agli antibiotici. Nell’ambito delle vaccinazioni la  legge prevede un programma e un piano nazionale di vaccinazione. Alcuni nuovi provvedimenti in materia di prevenzione concernono le condizioni ambientali, lavorative e di vita;  
  • d’ora in avanti, i laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un’autorizzazione da parte di Swissmedic. Quest’obbligo di autorizzazione sostituisce le complesse e poco uniformi procedure di riconoscimento e autorizzazione sinora applicate;
  • il sistema d’indennizzo in caso di danni dovuti a vaccinazione è stato ottimizzato. Le prestazioni da parte dello Stato per danni  immateriali sono sancite esplicitamente nella legge quale riparazione morale. Una procedura centralizzata a livello nazionale consentirà un trattamento unitario delle domande;  
  • la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della LEp, coordina i provvedimenti cantonali dove necessario, e assicura il  coordinamento internazionale. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il Centro nazionale per il Regolamento sanitario  internazionale (RSI) e, di conseguenza, anche l’interlocutore dell’OMS, in particolare per gli eventi che possono costituire una situazione  d’emergenza sanitaria di portata internazionale.  

La legge e le ordinanze

I link alla legge e alle relative ordinanze sono i seguenti:  

Ulteriori informazioni

Visualizza tutti

Organo di coordinamento della legge sulle epidemie (OrC LEp)

L’organo di coordinamento della legge sulle epidemie (OrC LEp) promuove la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nel settore delle malattie trasmissibili.

Ultima modifica 08.10.2020

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Malattie trasmissibili
Sezione Strategie, pricipi e programmi
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 463 87 06
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/epidemiengesetz.html