La legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) fissa standard vincolanti a livello nazionale in materia di formazione, perfezionamento ed esercizio delle professioni psicologiche, importanti dal punto di vista della politica sanitaria.
Legge sulle professioni psicologiche
La protezione della denominazione professionale «psicologo» rispettivamente «psicologa» va a tutela dei consumatori: soltanto chi ha conseguito un diploma di master, una licenza o un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria può definirsi «psicologo» o «psicologa».
Con i titoli federali di perfezionamento viene introdotto un nuovo marchio di qualità nei settori specialistici psicoterapia, neuropsicologia, psicologia clinica, psicologia della salute e psicologia dell'età evolutiva.
Con lo strumento dell'accreditamento si verifica la qualità di tali perfezionamenti. Affinché un corso di perfezionamento può rilasciare titoli federali, deve essere stato accreditato dalla Confederazione.
La formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nel settore della psicoterapia sono disciplinati dettagliatamente: chi desidera esercitare la psicoterapia nel settore privato e sotto la propria responsabilità professionale deve avere conseguito un diploma di master o un titolo universitario equivalente in psicologia e aver portato a termine un perfezionamento accreditato in psicoterapia.
Il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo): la PsiCo verifica infatti l'equipollenza dei titoli esteri «sur dossier». In Svizzera, soltanto gli psicologi e gli psicoterapeuti con una formazione e un perfezionamento riconosciuti equipollenti dalla Commissione possono definirsi «psicologi» od ottenere un'autorizzazione a esercitare la psicoterapia.
Nel registro delle professioni psicologiche sono registrati gli psicologi che possono comprovare una formazione e un perfezionamento solidi, riconosciuti a livello federale, nel proprio settore specialistico.
Con le disposizioni transitorie di cui all'articolo 49 LPPsi si tiene conto di coloro che già disponessero di un'autorizzazione cantonale a esercitare la psicoterapia o che hanno concluso o iniziato un perfezionamento in materia prima dell'entrata in vigore della LPPsi. In particolare, mantengono la loro validità tutte le autorizzazioni cantonali a esercitare.
Ordinanza sulle professioni psicologiche
L’ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi), entrata in vigore il 1° aprile 2013, disciplina il diritto alla denominazione dei titolari di un titolo federale di perfezionamento o estero riconosciuto e stabilisce gli emolumenti per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri e per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento. Inoltre, all’allegato 2 elenca in modo esaustivo i cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente in virtù dell’articolo 49 LPPsi.
Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche
L’ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi), entrata in vigore il 1° agosto 2016, stabilisce le categorie di persone e i dati iscritti nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg), definisce le possibili modalità di utilizzo di questi dati da parte dei diversi gruppi di utenti e disciplina la gestione del registro. Lo PsiReg sarà accessibile al pubblico dall’estate 2017.
Ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche
L’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, disciplina i dettagli della procedura di accreditamento. In particolare, stabilisce l’entità del perfezionamento nei diversi settori specialistici della psicologia e definisce gli standard di qualità che devono essere soddisfatti per l’accreditamento.
Revisione parziale della LPPsi, dell’ordinanza sulle professioni psicologiche e dell’ordinanza sul registro LPPsi
Le disposizioni sull’esercizio della psicoterapia nella legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) sono state adattate per garantire l’uniformità della legislazione in relazione all’esercizio della professione nelle professioni sanitarie. Con lo stralcio dell’espressione «nel settore privato», il campo d'applicazione delle disposizioni sull’esercizio della professione è esteso a tutti i professionisti attivi sotto la propria responsabilità professionale. Sono stati effettuati anche alcuni ulteriori adeguamenti alle ordinanze relative alla LPPsi: in particolare, al fine di elevare il grado di copertura dei costi, sono riscossi emolumenti per l’emissione dei titoli federali di perfezionamento.
Le modifiche sono entrate in vigore il 1° febbraio 2020.
Revisioni parziali dell’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi)
Gli standard di qualità del settore specialistico della psicoterapia (allegato 1 OEAc‑LPPsi) sono stati modificati al fine di migliorare sia gli standard di qualità, sia la procedura di accreditamento. Le modifiche apportate riguardano principalmente la riduzione del numero di standard e alcune riformulazioni per una maggiore precisione.
Le modifiche sono entrate in vigore il 15 dicembre 2020.
Legislazione
- Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) del 18 marzo 2011 (RS 935.81)
- Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi) del 15 marzo 2013 (RS 935.811)
- Ordinanza del DFI sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche OEAc-LPPsi del 25 novembre 2013 (RS 935.811.1)
- Ordinanza sul registro LPPsi del 6 luglio 2016 (RS 935.816.3)
Ultima modifica 09.12.2020
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Servizi sanitari e professioni
Settore delle professioni psicologiche
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 460 50 67