Promozione dei generici e riduzione dei prezzi dei medicamenti

Berna, 8.12.2023 – Il Consiglio federale intende promuovere l’impiego di generici più convenienti: a settembre aveva già adottato misure specifiche di riduzione dei costi. Segue ora un adeguamento della parte propria alla distribuzione, allo scopo di ridurre gli incentivi negativi. Il potenziale di risparmio totale è di circa 300 milioni di franchi.

In Svizzera i generici costano circa il doppio che all’estero e vengono utilizzati meno frequentemente. Il Consiglio federale intende cambiare questa situazione: già a settembre 2023 aveva deciso diverse misure per promuovere i generici e i medicamenti biosimilari. Il potenziale di risparmio è di circa 250 milioni di franchi all’anno. Queste misure entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

L’8 dicembre 2023, il Consiglio federale le ha completate con un’ulteriore misura per favorire la dispensazione di medicamenti più convenienti. A tal fine ha adeguato la parte propria alla distribuzione, il che permetterà di risparmiare circa 60 milioni di franchi all’anno. Queste misure entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

Adeguamento della parte propria alla distribuzione

L’adeguamento della parte propria alla distribuzione è stato elaborato da un gruppo di lavoro sotto la direzione del DFI. Si tratta di un compromesso condiviso dalla maggioranza degli attori interessati deciso dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023.

L’adeguamento della parte propria alla distribuzione consente di ridurre gli incentivi negativi nella dispensazione di medicamenti e contribuisce così al contenimento dei costi. Ciò avviene tramite una modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Questa misura entrerà in vigore il 1° luglio 2024 affinché i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le aziende farmaceutiche abbiano tempo sufficiente per l’attuazione tecnica.

Le misure in concreto

La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. È composta da un supplemento attinente al prezzo (parte variabile) e da un supplemento per imballaggio (parte fissa). Finora la parte propria alla distribuzione era più elevata per i medicamenti costosi che per quelli convenienti, quindi sussisteva un incentivo alla dispensazione dei primi.

Gli adeguamenti della parte propria alla distribuzione concernono principalmente i medicamenti soggetti all’obbligo di prescrizione medica. Concretamente, si basano su due misure: da un lato viene introdotta una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo e dall’altro viene adattato il modello di calcolo per la parte propria alla distribuzione.

In futuro vigerà una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti con il medesimo principio attivo. Concretamente, ciò significa che il guadagno per la farmacia o per il medico è identico, indipendentemente dal fatto che dispensi il preparato originale oppure il generico o il medicamento biosimilare. Per i medicamenti con il medesimo principio attivo, la parte propria alla distribuzione è fissata in base al prezzo medio di fabbrica per la consegna del generico o del medicamento biosimilare.

L’adeguamento del modello di calcolo farà diminuire la parte propria alla distribuzione per i medicamenti più costosi e con essa anche il prezzo di vendita, mentre aumenterà per i medicamenti più convenienti. Gli effetti di tali misure saranno accompagnati da un monitoraggio per verificare se effettivamente avverrà uno spostamento della domanda verso i medicamenti più economici.

Per maggiori informazioni

Il Consiglio federale promuove i generici e l’accesso ai medicamenti d’importanza vitale (admin.ch)

Progetti di revisione passati (admin.ch)

Ultima modifica 08.12.2023

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