In questa pagina trovate numerose domande sulle professioni psicologiche che pervengono all’UFSP (frequently asked questions, FAQ). Le risposte sono divise per tema e intendono essere uno strumento d’ausilio semplice per gli interessati.
Formazione e perfezionamento
1. Dove si può trovare una panoramica dei cicli di perfezionamento accreditati?
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce e aggiorna costantemente un elenco dei cicli di perfezionamento accreditati regolarmente secondo la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi). La conclusione con successo di uno dei cicli di perfezionamento accreditati figuranti nell’elenco permettono di acquisire il titolo federale di perfezionamento in uno dei 5 campi della psicologia definiti nella LPPsi (psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia della salute) e autorizza a utilizzare la relativa denominazione professionale di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale», «psicologia dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale», «psicologia clinica riconosciuto a livello federale», «neuropsicologia riconosciuto a livello federale», «psicologia della salute riconosciuto a livello federale». Il titolo federale di perfezionamento è rilasciato dalla Confederazione/UFSP su richiesta dell’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accreditato.
2. Che possibilità di perfezionamento sono previste per coloro che si trovano in un ciclo di perfezionamento che non è stato accreditato?
Possono essere conclusi con il titolo di perfezionamento federale unicamente i cicli di perfezionamento accreditati regolarmente secondo la LPPsi. Solo chi è titolare di un diploma universitario in psicologia riconosciuto può acquisire un titolo di perfezionamento federale secondo la LPPsi, dopo aver concluso con successo un ciclo di perfezionamento accreditato.
Se un ciclo di perfezionamento non è stato accreditato, i perfezionandi interessati possono cambiare e iscriversi a un ciclo di perfezionamento accreditato; spetta quindi all’istituto da cui dipende l’ammissione stabilirne le condizioni d’iscrizione.
1. Chi ottiene il titolo di perfezionamento federale secondo la LPPsi?
Possono ottenere il titolo federale di perfezionamento secondo la LPPsi: i titolari di diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera e riconosciuti secondo l'articolo 2 LPPsi, o i titolari di diplomi esteri in psicologia riconosciuti secondo l'articolo 3 LPPsi, che hanno concluso completamente, in tutti i suoi elementi (teoria e pratica), un ciclo di perfezionamento accreditato secondo il relativo elenco.
2. Chi rilascia i titoli federali di perfezionamento e come si presentano?
I titoli federali di perfezionamento vengono rilasciati dalla Confederazione / dall’UFSP, su carta intestata della Confederazione recante logo e timbro della stessa / dell’UFSP e firma del Direttore dell’UFSP. Sono quindi inoltrati all’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento accreditato, che a sua volta li firma e li conferisce ai diplomati.
Il titolo federale di perfezionamento contiene i dati personali del suo titolare, la denominazione precisa del ciclo di perfezionamento frequentato e la menzione in cui si specifica che il titolare può definirsi «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale».
3. Come ottiene il titolo federale di perfezionamento un diplomato di un ciclo di perfezionamento accreditato? Quali documenti deve presentare e a chi?
Per legge, il titolo federale di perfezionamento è rilasciato a chiunque abbia concluso con successo un ciclo di perfezionamento accreditato in tutti i suoi elementi (teoria e pratica) dimostrati, secondo il curriculum accreditato. Per ottenerlo, i diplomati non hanno bisogno di inoltrare un fascicolo ai fini dell’esame né alla Confederazione, né a un’associazione professionale o specializzata.
Sono piuttosto le organizzazioni responsabili che forniscono alla Confederazione / all’UFSP i dati personali dei diplomati che hanno concluso interamente con successo un ciclo di perfezionamento accreditato, inviando comunicazione in forma standardizzata mediante un foglio Excel, che possono richiedere all’UFSP per e-mail.
Sulla base di tali dati, la Confederazione redige i titoli federali di perfezionamento (attestati) su carta intestata e li rimanda all’organizzazione responsabile, che li firma e li conferisce ai diplomati. Contemporaneamente al rilascio del titolo di perfezionamento l’UFSP inserisce la persona che lo consegue nel Registro delle professioni psicologiche (PsiReg).
Avvertenza importante: le organizzazioni responsabili possono annunciare all’UFSP soltanto i diplomati che hanno concluso con successo tutto il perfezionamento e tutti i suoi elementi dimostrati secondo il regolamento del ciclo accreditato. Determinante non è quindi il giorno quando un ciclo di perfezionamento è stato accreditato ma la data quando il curriculum è stato adattato alle disposizioni della LPPsi come pure a partire da quando per un perfezionando sarà possibile per la prima volta di concludere interamente un ciclo di perfezionamento accreditato (da A alla Z).
Esempio: Se un ciclo di perfezionamento viene offerto per la prima volta nel 2014 secondo il curriculum accreditato e dura al minimo quattro anni, allora questo perfezionamento potrà concludersi per la prima volta nel 2018. Di conseguenza l’organizzazione responsabile potrà per la prima volta rilasciare il titolo federale di perfezionamento a partire da questo momento.
4. Quanto costa il titolo federale di perfezionamento e l’iscrizione nello PsiReg?
Nell’ambito della revisione parziale dell’ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi) e dell’ordinamento sugli emolumenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza, dal 1° febbraio 2020 è riscosso un emolumento di 250 franchi per l’emissione di un attestato del titolo federale di perfezionamento e per l’iscrizione nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg). La fatturazione avviene attraverso l’organizzazione responsabile che comunica all’UFSP i nomi di coloro che hanno concluso il ciclo di perfezionamento accreditato.
5. I titolari di titoli di perfezionamento esteri possono utilizzare la denominazione di psicoterapeuta riconosciuto a livello federale?
Competente per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri è la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). Se riconosciuto dalla PsiCo, un titolo estero di perfezionamento ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento (cfr. art. 9 LPPsi), ossia un titolo estero di perfezionamento riconosciuto autorizza a utilizzare la denominazione di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale» e a richiedere un'autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione.
6. Qual è l’esatta denominazione da indicare per chi possiede il titolo federale di perfezionamento e un titolo di specializzazione rilasciato da un’associazione professionale (FSB, ASP, SBAP)?
Secondo l’articolo 6 OPPsi i titolari del titolo federale di perfezionamento possono utilizzare la denominazione professionale «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale», «psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale», «psicologo clinico riconosciuto a livello federale», «neuropsicologo riconosciuto a livello federale», «psicologo della salute riconosciuto a livello federale». Il titolo federale di perfezionamento e i titoli di specializzazione delle associazioni professionali sono indipendenti tra loro. È evidente che chi è titolare di un titolo di specializzazione di un’associazione professionale può continuare a portarlo. I titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia per esempio e di un titolo di perfezionamento di un’associazione professionale portano entrambe le denominazioni:
Psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
Psicoterapeuta FSP / ASP / SBAP
7. Qual è il significato del titolo federale di perfezionamento per l'attività professionale?
L’articolo 8 LPPsi, risponde in modo differenziato sul significato del titolo federale di perfezionamento per i diversi settori specialistici della psicologia.
Per gli psicoterapeuti il titolo federale di perfezionamento secondo la LPPsi costituisce il presupposto per la denominazione di «Psicoterapeuta riconosciuto a livello federale» e la condizione principale per l’ottenimento dell'autorizzazione all’esercizio della professione secondo l'articolo 24 LPPsi.
L’esercizio della professione nei settori specialistici della psicologia dell’età evolutiva, della psicologia clinica, della neuropsicologia e nella psicologia della salute non è disciplinato dalla LPPsi. Pertanto l’ottenimento del titolo federale di perfezionamento non è una condizione per l’esercizio della professione. Invece chi intende portare il titolo di «psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale», «psicologo clinico riconosciuto a livello federale», «neuropsicologo riconosciuto a livello federale» o di «psicologo della salute riconosciuto a livello federale» necessita di un titolo federale di perfezionamento nel relativo settore specialistico.
Per tutti e cinque i settori specialistici il titolo federale di perfezionamento è in egual misura condizione necessaria per l’iscrizione nel registro delle professioni psicologiche.
8. I titolari di un titolo di specializzazione rilasciato da un’associazione professionale (p. es. psicologo della salute FSP, psicologo clinico SBAP) possono richiedere il riconoscimento del loro titolo da parte della Confederazione?
La legge non prevede un riconoscimento del titolo di specializzazione di diritto privato delle associazioni da parte della Confederazione nel senso di un’equivalenza con il titolo federale di perfezionamento. Diversamente che per la psicoterapia, i settori specialistici della psicologia della salute, della neuropsicologia, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia clinica non soggiacciono all’obbligo di accreditamento e il titolo federale di perfezionamento non costituisce una condizione per ottenere l'autorizzazione all’esercizio della professione. Il titolo di specializzazione di diritto privato delle associazioni professionali e i futuri titoli federali di perfezionamento in questi settori specialistici possono pertanto essere portati contemporaneamente.
9. Il perfezionamento professionale per diventare psicoterapeuta riconosciuto a livello federale deve essere completato entro 6 anni?
L'articolo 6, paragrafo 1, della legge sulle professioni psicologiche definisce la durata del perfezionamento professionale da due a sei anni. Ciò si riferisce all'interpretazione del curriculum dei rispettivi programmi di perfezionamento e non esplicitamente al periodo di studio dei tirocinanti. Il potere di decidere i periodi di studio standard spetta ai rispettivi programmi di formazione continua.
1. Quali direttive devono essere osservate per quanto riguarda il computo delle prestazioni di studio durante il perfezionamento?
Alla LPPsi e alle sue disposizioni sull’accreditamento e sul riconoscimento di cicli di perfezionamento è legato un cambio sostanziale delle competenze delle diverse istanze, segnatamente dei fornitori di cicli di perfezionamento e delle associazioni professionali e specialistiche.
Conformemente alla LPPsi, spetta ora all’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento accreditato l’obbligo di stabilire i criteri di computo e di riconoscimento delle singole prestazioni di studio, nel quadro delle prescrizioni della LPPsi e della OEAc-LPPsi, e di informare adeguatamente i perfezionandi.
Non è invece più svolto un esame «sur dossier» a posteriori da parte di un’associazione professionale o specialistica, come avveniva di consueto finora per il campo della psicoterapia. Chi ha concluso tutti i moduli di un ciclo di perfezionamento accreditato riceve il titolo federale di perfezionamento senza un ulteriore esame del dossier da parte di un’associazione o della Confederazione. Spetta all’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento garantire che questo sia conforme in tutte le sue parti agli standard di qualità richiesti per l'accreditamento. Nell’espletamento di tale compito, fatte salve le prescrizioni della legge e dell’OEAc-LPPsi, l'organizzazione dispone di un certo margine di manovra.
La competenza e l’obbligo di stabilire disposizioni dettagliate concrete valgono in particolare per:
- la definizione di obblighi di frequenza per tutti i moduli del perfezionamento;
- la concessione di pause durante il perfezionamento e la definizione delle condizioni per riprendere il ciclo;
- il riconoscimento delle sedi deputate alla pratica;
- la forma della documentazione dei «casi» propri di psicoterapia, eccetera.
1. Se un candidato a un ciclo di perfezionamento ha conseguito ore di esperienza terapeutica sulla propria persona prima della conclusione degli studi in psicologia, può computare tali ore a quelle da svolgere durante il perfezionamento?
In virtù dell’articolo 7 LPPsi, l’ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato presuppone il possesso di un diploma di master in psicologia, pertanto non si applica il riconoscimento retroattivo dell’esperienza terapeutica sulla propria persona, degli stage, delle supervisioni e di altri moduli assolti prima della conclusione degli studi.
2. Gli stage clinici assolti dopo la conclusione degli studi, ma prima del perfezionamento, possono essere computati al perfezionamento in psicoterapia?
In base allo standard di qualità di cui al numero 2.2 dell’allegato 1 dell’OEAc-LPPsi del DFI (OEAc-LPPsi) si applica quanto segue:
«Durante il perfezionamento ogni perfezionando acquisisce la necessaria ampia esperienza clinica e psicoterapeutica con una vasta gamma di disturbi e patologie. L’organizzazione responsabile garantisce che l’esperienza pratica sia acquisita in istituzioni psicosociali e psicoterapeutiche-psichiatriche adeguate a tal fine.».
Secondo tale standard, pertanto, la pratica clinica deve essere in linea di principio conseguita durante il perfezionamento. Eventuali deroghe vanno valutate caso per caso dal ciclo di perfezionamento e sono comunque possibili solo a condizione che lo stage sia iniziato dopo la conclusione degli studi, abbia avuto luogo a breve distanza dal perfezionamento e abbia un opportuno nesso con quest’ultimo.
1. Quali requisiti si applicano, esattamente, alla pratica clinica da svolgere durante il perfezionamento in psicoterapia? Quali sedi deputate alla pratica possono essere riconosciute e quali no? Un anno di pratica in psicoterapia in forma delegata può essere computata come pratica clinica?
Conformemente all’ordinanza sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi), durante il perfezionamento si deve maturare esperienza pratica per almeno 2 anni al 100 per cento, di cui al massimo uno in un’istituzione psicosociale e almeno uno in un’istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria.
Nell’anno di pratica psicosociale l’attività può prevedere la consulenza e il sostegno di pazienti affetti da diversi disturbi psicosociali, per i quali è richiesto un impiego come psicologo, mentre nell’anno di pratica clinica in un’istituzione psicoterapeutica è richiesta un’attività psicoterapeutica nel contesto clinico. Di seguito si riporta il rispettivo standard (2.2) secondo l’OEAc-LPPsi:
«Durante il perfezionamento ampia esperienza clinica e psicoterapeutica con una vasta gamma di disturbi e patologie. L’organizzazione responsabile garantisce che l’esperienza pratica sia acquisita in istituzioni psicosociali e psicoterapeutiche-psichiatriche adeguate a tal fine.».
In base a tale standard, pertanto, è importante che l’anno di pratica psicoterapeutica si svolga in un’istituzione con un mandato di assistenza psicoterapeutica per un ampio spettro di malattie e disturbi psichici e il perfezionando svolga effettivamente attività psicoterapeutica. In alcuni casi si può trattare, ad esempio, di un consultorio socioeducativo con un esplicito mandato di assistenza psicoterapeutica da parte del Cantone o di un ambulatorio con guida psicologica e mandato di assistenza psicoterapeutica. È inoltre essenziale che le persone in formazione lavorino presso la sede dello studio sotto la responsabilità e la supervisione diretta di uno psicoterapeuta psicologo a cui sono subordinate.
Il 1° luglio 2022 la psicoterapia psicologica è stata riorganizzata nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie obbligatoria (assicurazione di base) con il nuovo modello di prescrizione. Dal 1° gennaio 2023 non esiste più la psicoterapia delegata. Chi ha lavorato in psicoterapia delegata prima di questa data può far riconoscere questo lavoro nella pratica clinica in casi individuali come parte del ciclo di perfezionamento. Ulteriori informazioni sul nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica a partire dal 1° luglio 2022 sono disponibili qui.
Da parte della Confederazione non sono previste ulteriori disposizioni dettagliate sulla pratica clinica da effettuare durante il perfezionamento in psicoterapia. Spetta alle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento emanare, in tale quadro, disposizioni dettagliate sulle istituzioni che riconoscono come sedi per lo svolgimento dell’anno di pratica psicosociale e psicoterapeutica, comunicarle in maniera chiara ai perfezionandi e applicarle in modo imparziale.
1. Qual è esattamente la differenza tra la «pratica clinica» da svolgere durante il perfezionamento in psicoterapia e l’«attività psicoterapeutica propria»?
Per il campo della psicoterapia gli standard riguardo all’entità del perfezionamento e dei suoi moduli prevedono sia un’attività pratica attestata di 2 anni al 100 per cento in un’istituzione adeguata, sia la prova di almeno 500 ore di attività psicoterapeutica propria, ovvero di trattamento psicoterapeutico di pazienti, nonché almeno 10 casi trattati o in corso di trattamento, documentati e supervisionati. Anche se l'attività psicoterapeutica propria avviene, di regola, nel quadro della pratica clinica, deve essere documentata e provata separatamente. Non è possibile computare i trattamenti psicoterapeutici svolti in un studio proprio!
1. Con un diploma di master, per esempio, in psicologia del lavoro e dell’organizzazione posso assolvere un perfezionamento psicoterapeutico accreditato?
Secondo l’articolo 7 LPPsi sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati in psicoterapia solo le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla stessa legge nonché che abbiano una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. È pertanto necessario dimostrare nella fattispecie che durante gli studi in psicologia del lavoro e dell’organizzazione sia stata maturata anche una sufficiente prestazione di studio in psicologia clinica e psicopatologia. Il rispettivo esame è di competenza dell’organizzazione responsabile.
2. Cosa si intende per prestazione «sufficiente» in psicologia clinica e psicopatologia? Quanti ECTS sono «sufficienti»?
Chi ha concluso gli studi in psicologia clinica come materia principale adempie i requisiti in ogni caso. Secondo il messaggio sulla LPPsi sono inoltre considerati studi sufficienti una formazione in psicologia clinica o psicopatologia come materia secondaria o, se comprovata, una prestazione di studio equivalente. Tuttavia, né la legge né le relative disposizioni esecutive stabiliscono in maniera definitiva quanti ECTS in psicologia clinica o psicopatologia devono presentare i candidati che non hanno studiato una delle due discipline né come materia principale né come materia secondaria. Sarà pertanto l’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento a esaminare, caso per caso, se le prestazioni di studio in tali discipline sono sufficienti. L’esame individuale del caso è importante poiché per un bachelor in psicologia viene richiesto un numero di ECTS in psicologia clinica/psicopatologia diverso a seconda dell’università.
3. Le organizzazioni di perfezionamento possono fissare autonomamente criteri di equivalenza per diplomi esteri per l’ammissione a un ciclo di perfezionamento?
No, i diplomi universitari esteri in psicologia devono essere sempre riconosciuti dalla Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo). I titolari di un diploma estero inoltrano una domanda di riconoscimento del diploma alla PsiCo.
Il riconoscimento del diploma estero in psicologia della PsiCo è una condizione determinante per ottenere il titolo federale di perfezionamento secondo la LPPsi.
4. Una persona può essere ammessa a un ciclo di perfezionamento accreditato pur non avendo concluso completamente i suoi studi in psicologia?
Sostanzialmente, l’ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato secondo l’articolo 7 LPPsi presuppone la conclusione di un master in psicologia. Tuttavia può anche succedere che, poco prima di concludere un master, una persona desideri iscriversi a un ciclo di perfezionamento che è svolto solo una volta ogni due anni. In questi singoli rari casi, l’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento accreditato ha per principio la competenza di ammettere una persona al ciclo di perfezionamento offerto, a condizione che concluda effettivamente il suo studio senza ritardi.
1. Per i diplomi esteri in psicologia è necessario un certificato ufficiale dell’equivalenza con un diploma svizzero e, se sì, quale istanza lo emette?
Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se è equivalente a un diploma di scuola universitaria svizzera riconosciuto dalla PsiCo (art. 3 cpv. 1 LPPsi). Per il riconoscimento dei diplomi esteri è competente la Commissione delle professioni psicologiche (art. 3 cpv. 3 LPPsi).
2. Com’è la situazione per i moduli di formazione in psicoterapia assolti all'estero? L’organizzazione responsabile del perfezionamento decide autonomamente del loro computo? Se no, chi decide?
La decisione circa il computo di parti di formazione in psicoterapia svolte all’estero spetta all’organizzazione responsabile, che decide se computare moduli di perfezionamento assolti all’estero, garantendo, al contempo, che adempiano lo standard del perfezionamento accreditato dal profilo del contenuto e della qualità. Non è invece possibile un computo dell’intero perfezionamento estero e l’ammissione diretta al diploma di perfezionamento accreditato. Le decisioni circa il riconoscimento dei cicli di studio e di perfezionamento esteri sono di esclusiva competenza della Commissione delle professioni psicologiche.
Esercizio della professione
1. Chi viene registrato nel PsiReg?
Nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) vengono registrati tutti i possessori di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici psicoterapia, neuropsicologia, psicologia clinica, psicologia della salute e psicologia dell’età evolutiva. Tra questi rientrano anche i possessori di un titolo considerato titolo federale di perfezionamento in psicoterapia in virtù delle disposizioni transitorie (art. 49 LPPsi). Sono inoltre registrati i titolari di un’autorizzazione cantonale di esercitare la professione in psicoterapia e i cosiddetti fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni.
2. Quali condizioni devono essere soddisfatte concretamente per essere ammessi nello PsiReg?
È necessario aver concluso, con successo in tutti i suoi elementi (teoria e pratica) un ciclo di perfezionamento accreditato regolarmente secondo la LPPsi, oppure un ciclo di perfezionamento in psicoterapia accreditato provvisoriamente secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 LPPsi. Nella prima variante, la registrazione nello PsiReg avviene automaticamente, se l’organizzazione responsabile del ciclo di perfezionamento in questione annuncia all’UFSP che l’interessato ha concluso il ciclo di perfezionamento, e lo stesso Ufficio rilascia il relativo titolo di perfezionamento. Quest’ultimi possono
rivolgersi all’UFSP tramite E-Mail.
3. Quanto costa l’iscrizione nello PsiReg e il diploma per il titolo federale di perfezionamento?
Nell’ambito della revisione parziale dell’ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi) e dell’ordinamento sugli emolumenti di cui all’allegato 1 dell’ordinanza, dal 1° febbraio 2020 è riscosso un emolumento di 250 franchi per l’emissione di un attestato del titolo federale di perfezionamento e per l’iscrizione nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg). La fatturazione avviene attraverso l’organizzazione responsabile che comunica all’UFSP i nomi di coloro che hanno concluso il ciclo di perfezionamento accreditato.
1. Chi ha l’obbligo di presentare una domanda di autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione? C’è differenza se una persona esercita la professione nel settore privato o è impiegata in un’istituzione di diritto pubblico?
Per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio della professione della psicoterapia, dal 1° febbraio 2020 non si distinguerà più tra gli psicoterapeuti che esercitano la professione nel settore privato e quelli impiegati in un’istituzione di diritto pubblico (p. es. in una clinica universitaria). Pertanto, dal 1° febbraio 2020 tutti gli psicoterapeuti che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale saranno sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 22 LPPsi e, di conseguenza, agli obblighi professionali secondo l'articolo 27 LPPsi. L’espressione «esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale» si riferisce sia all’esercizio dipendente (impiegati in un’azienda pubblica o privata) sia a quello indipendente, come attività secondaria o principale, a condizione che sia esercitata sotto la propria responsabilità professionale rispettivamente non sotto la vigilanza di una persona appartenente alla stessa professione. Si può valutare solo nel singolo caso se si ha a che fare con un’attività professionale autonoma. Sulla base di quanto precede, per accertare in modo definitivo in quali casi si debba presentare una domanda di autorizzazione per l’esercizio della professione, siete invitati a rivolgervi al Cantone competente.
2. La fatturazione attraverso l’assicurazione complementare presuppone l'adesione a un’associazione professionale?
L’adesione a un’associazione professionale non è obbligatoria per l’iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti nel settore delle assicurazioni complementari gestito da santésuisse: per essere ammesso lo psicoterapeuta deve essere titolare di un’autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata da un Cantone e soddisfare i criteri di formazione e perfezionamento di una delle tre associazioni professionali FSP, SBAP o ASP. L’ammissione è confermata dal rilascio di un titolo di specializzazione da parte di una delle tre associazioni. Tuttavia anche gli psicoterapeuti che non aderiscono a nessuna delle tre associazioni possono presentare loro il proprio fascicolo per essere ammessi all’esame. Se l'associazione in questione conferma che i suoi criteri sono soddisfatti, lo psicoterapeuta può presentare domanda a santésuisse per essere ammesso nell’elenco (allegando la conferma dell’associazione).
3. In futuro sarà possibile fatturare tramite l’assicurazione complementare con l’iscrizione nel PsiReg, cioè col titolo federale di perfezionamento?
Col registro delle professioni psicologiche è messo a disposizione per la prima volta a livello federale un registro nel quale tutti i membri di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia sono iscritti. Inoltre nel PsiReg saranno anche iscritte le autorizzazioni all’esercizio cantonale di queste persone. Purtroppo il PsiReg non è completo al momento, non sono ancora iscritte tutte le autorizzazioni all’esercizio dei cantoni.
L’UFSP è, da lungo tempo, in contatto diretto con santésuisse per la sostituzione della loro lista con quella del PsiReg. Un relativo cambiamento potrà essere realizzato soltanto quando il PsiReg sarà completo. Le iscrizioni mancanti saranno registrate presumibilmente fino alla fine di quest’anno. Fino a questo momento per essere ammesso sulla lista di santésuisse dovrà presentare una domanda alle associazioni (vedi domanda precedente).
4. Per esercitare l'attività di supervisore è richiesto il titolo federale di perfezionamento o un titolo specialistico di un’associazione professionale?
Secondo lo standard di qualità 4.2, i supervisori devono disporre di un perfezionamento qualificato in psicoterapia (diploma in un perfezionamento accreditato in via provvisoria od ordinaria in psicoterapia, titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l'art. 9 LPPsi o titolo federale di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia secondo la legge sulle professioni mediche LPMed) e un’esperienza professionale di almeno cinque anni dopo la conclusione del perfezionamento. Idealmente i supervisori sono titolari di una specializzazione in supervisione. L’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento accreditato può emanare disposizioni dettagliate di approfondimento per questo standard di qualità.
5. Chi è soggetto all’obbligo di aggiornamento secondo la LPPsi?
Soltanto gli psicoterapeuti che esercitano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale sono soggetti all’obbligo di aggiornamento, esattamente come agli altri obblighi professionali di cui all'articolo 27 LPPsi. L’obbligo di vigilanza spetta ai Cantoni. Ciò significa che i Cantoni possono emanare regolamentazioni concrete dell'obbligo di aggiornamento e verificarne l’osservanza. Per domande, ad esempio in relazione all’autorizzazione per l'esercizio della professione, rivolgersi al Cantone competente.
Non vi sono ulteriori disposizioni federali concernenti l'aggiornamento.
Accreditamento di cicli di perfezionamento
1. Oltre agli standard di qualità sono previste disposizioni d’esecuzione?
No. Gli standard di qualità di cui all’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi) forniscono una cornice chiara entro la quale l’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato gode di un certo margine di manovra. L’interpretazione e l’attuazione degli standard di qualità, così come l’esame dei singoli casi rientrano, in ultima istanza, tra le competenze e gli obblighi dell’organizzazione responsabile.
1. Quanto tempo bisognerà attendere per l’accreditamento dei cicli di perfezionamento nei settori specialistici di psicologia della salute, neuropsicologia, psicologia clinica e psicologia dell’età evolutiva?
Non appena le organizzazioni responsabili avranno approntato gli adeguamenti necessari ai cicli di perfezionamento nei settori di psicologia della salute, neuropsicologia, psicologia clinica e psicologia dell'età evolutiva, queste potranno presentare la domanda di accreditamento.
2. Quando si sa se un ciclo di perfezionamento è stato accreditato, se è stato sottoposto alla procedura di accreditamento e a che punto è tale procedura?
L’UFSP gestisce e aggiorna regolarmente l’elenco dei cicli di perfezionamento accreditati. Per sapere se per un ciclo di perfezionamento è stata presentata una domanda di accreditamento o per avere informazioni sullo stato della procedura, ci si deve rivolgere direttamente alle organizzazioni responsabili per i singoli cicli di perfezionamento. L’UFSP non fornisce alcun tipo di informazione sulle procedure di accreditamento in corso.
3. Quali sono le fasi dell'accreditamento?
L'accreditamento sancito nella legge federale sulle professioni psicologiche è uno strumento finalizzato alla verifica della qualità e si svolge in tre fasi, secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle prassi internazionali. A questo link sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura di accreditamento secondo la LPPsi.
4. Che spese comporta la procedura di accreditamento di un ciclo di perfezionamento? Quali sono le modalità di pagamento?
Secondo la OPPsi, gli emolumenti per l’accreditamento vanno dai 20 000 ai 40 000 franchi.
Si è constatato che concretamente una procedura di accreditamento per un ciclo di perfezionamento comporta generalmente degli emolumenti che vanno dai 25 000 ai 30 000 franchi. Da questa stima sono esclusi gli emolumenti aggiuntivi, che riguardano per esempio la verifica di eventuali oneri.
1. Cosa si intende per accreditamento provvisorio? Fino a quando era valido?
Il 31 marzo 2018 è scaduto il termine transitorio e, di conseguenza, la durata di validità dell'accreditamento provvisorio.
Solo chi può dimostrare di aver concluso in tutti i suoi elementi (teoria e pratica) un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente fino al 31 marzo 2018, ha acquisito un titolo di perfezionamento che, secondo l’articolo 49 LPPsi, è considerato un titolo federale. Anche i titoli di perfezionamento considerati federali autorizzano a utilizzare la denominazione professionale di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale». Per contro, non è rilasciato alcun attestato federale.
2. Chi assolve un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente in che forma riceve il titolo di perfezionamento federale?
Solo chi assolve un ciclo di perfezionamento accreditato regolarmente riceve un titolo di perfezionamento federale in senso stretto (ossia un attestato federale).
Chi ha assolto i cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente non ricevono alcun titolo di perfezionamento federale nella forma di un attestato federale. Vale invece quanto segue: chi, entro la scadenza del termine transitorio (31.03.2018), ha concluso un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente in tutti i suoi elementi (teoria e pratica), è titolare di un diploma di perfezionamento che secondo l'articolo 49 LPPsi è considerato un titolo di perfezionamento federale. Pertanto, i diplomandi di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente sono autorizzati a utilizzare la denominazione di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale». Non è possibile ottenere il titolo federale di perfezionamento nella forma di un titolo sottoscritto dalla Confederazione nel quadro di un esame d’equivalenza.
3. Chi rilascia ai diplomandi di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente il rispettivo titolo a conferma della conclusione del perfezionamento conformemente alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 LPPSi, affinché questo abbia valenza federale?
Secondo l'articolo 49 LPPSi, un titolo acquisito in un ciclo di perfezionamento riconosciuto, accreditato provvisoriamente in tutti i suoi elementi (teoria e pratica), è considerato un titolo federale. Non è necessario un attestato in tal senso; i titolari sono autorizzati, per legge, a utilizzare la denominazione di «psicoterapeuta riconosciuto a livello federale». Per i diplomandi di questi cicli di perfezionamento è tuttavia centrale poter dimostrare di aver concluso completamente, entro la scadenza del termine transitorio, ossia entro il 31 marzo 2018, un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente.
Una conferma in tal senso può essere rilasciata direttamente dalle organizzazioni responsabili del ciclo di perfezionamento in questione, ma anche da una delle associazioni professionali FSP, ASP o SBAP insieme al titolo di specializzazione dell’associazione.
L’attestato dovrebbe contenere le seguenti indicazioni, in modo da garantire un’informazione chiara, ad esempio ai Cantoni (per la richiesta di un’autorizzazione all’esercizio della professione): a) il perfezionamento concluso riguarda un ciclo accreditato provvisoriamente; b) il perfezionamento è stato concluso sia negli elementi teorici (conoscenze e capacità) sia in quelli pratici (pratica clinica, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica personale); e c) il perfezionamento è stato concluso prima della scadenza del termine transitorio, ossia del 31 marzo 2018.
Qualora nelle FAQ non abbiate trovato la risposta alla vostra domanda, non esitate a inviarci la domanda per e-mail. Grazie!
Troverete le informazioni sul nuovo disciplinamento della psicoterapia psicologica a partire dal 1° luglio 2022 qui.
Ultima modifica 01.07.2024
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