Domande frequenti (FAQ) sul MedReg

Qui troverete le risposte alle domande più frequenti sul MedReg.

Cos'è il MedReg?

Il MedReg è una banca dati, accessibile al pubblico e consultabile via Internet, sulle persone che esercitano una professione medica universitaria.

A cosa serve il MedReg?

  • Attraverso il MedReg, l’Ufficio federale della sanità pubblica mette a disposizione delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione informazioni circa i diplomi e i titoli di perfezionamento delle persone svizzere e straniere che esercitano una professione medica in Svizzera.
  • Il MedReg supporta i Cantoni nella vigilanza sulle persone che esercitano una professione medica, garantendo alle autorità di vigilanza cantonali l’accesso a tutti i dati concernenti le autorizzazioni (comprese eventuali misure disciplinari) di altri Cantoni.
  • In questo modo il MedReg dà un contributo importante alla tutela dei pazienti e dello status professionale delle persone che esercitano una professione medica.
  • L’accesso ai dati tramite Internet consente inoltre di rendere pubbliche tali informazioni.

Chi sono le persone che esercitano una professione medica universitaria?

Appartengono a questa categoria di persone i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti e i veterinari.

Nel MedReg sono registrate tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria in Svizzera?

  • Dal 1° gennaio 2020 tutte le persone che esercitano una professione medica in Svizzera devono essere registrate nel registro delle professioni mediche.

Cos'è il GLN?

Il GLN, abbreviazione di Global Location Number, è utilizzato nel MedReg come identificatore univoco delle persone (chiave primaria) in sostituzione dell’EAN (European Article Number) usato in precedenza.

Il GLN viene assegnato al momento del rilascio di un diploma federale o del riconoscimento o di una verifica di un diploma estero, viene rilasciato una sola volta e resta valido sempre, anche se il titolare cambia nome.

Perché l'anno di nascita delle persone che esercitano una professione medica è visibile?

L'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie specifica
nell'allegato 1 quali attributi sono accessibili al pubblico. L'anno di nascita rientra nella categoria dei dati accessibili al pubblico tramite procedure di recupero (Internet). Per questo motivo, l'anno di nascita è pubblicato in MedReg.

È possibile cancellare una registrazione o campi di dati?

L'iscrizione del personale medico universitario nel
registro delle professioni mediche è esplicitamente prevista dalla legislazione speciale. La soppressione dei dati di una persona è prevista dall'art. 51 cpv.1 della Legge sulle professioni mediche in caso di decesso dell persona. Non è prevista la cancellazione o la rimozione per altri
motivi.

Come cercare un medico di famiglia nel MedReg?

La designazione «medico di famiglia» non è ufficiale: è utilizzata solo nel linguaggio parlato. Non esiste di fatto un titolo di perfezionamento che rechi la dicitura «Medico di famiglia».

Se si desidera trovare un medico di famiglia, occorre dunque cercare tra i medici titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione che dispongono di un titolo di perfezionamento o in medicina interna generale o di medico generico.

Vari tipi di diplomi

Le persone che esercitano una professione medica iscritte nel MedReg sono titolari di diversi diplomi di vario tipo, ognuno dei quali dà diritto a un diverso esercizio della professione.

Tutte le persone che esercitano una professione medica registrate nel MedReg sono autorizzate, indipendentemente dal tipo di diploma conseguito, a esercitare la loro professione in Svizzera. L’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale è consentita unicamente alle persone che esercitano una professione medica titolari di un diploma federale o riconosciuto e che hanno conseguito un titolo di perfezionamento corrispondente.

Nel MedReg sono iscritte persone che esercitano una professione medica titolari dei seguenti tipi di diploma:

  • diplomi federali (di norma persone che esercitano una professione medica che hanno studiato e superato l’esame federale in Svizzera);
  • diplomi esteri riconosciuti (di norma conseguiti in Paesi dello spazio UE /AELS o da questi riconosciuti);
  • diplomi equivalenti (conseguiti in università di Paesi esterni allo spazio UE/AELS, ma considerati equivalenti in caso di comprovata scarsezza di personale o nel caso di persone che esercitano una professione medica e che svolgono attività d’insegnamento);
  • diplomi verificati (persone che esercitano una professione medica provenienti dallo spazio UE/AELS autorizzate ad esercitare in qualità di prestatori di servizi durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile. Questo tipo di diplomi vengono sottoposti a una procedura di verifica rapida, senza però essere riconosciuti);
  • diplomi non riconoscibili (persone che esercitano una professione medica titolari di diplomi rilasciati da Stati che non hanno concluso con la Svizzera un accordo di mutuo riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento. In questi casi la registrazione viene effettuata solo a condizione che il diploma ottenuto autorizzi all’esercizio di un’attività clinica nel Paese di rilascio quanto un diploma federale autorizza l’attività clinica in Svizzera e che risultino soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dal Consiglio federale in materia di formazione).

Quando viene riconosciuto un diploma o titolo di perfezionamento estero?

L’allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE e l’analogo accordo con i Paesi membri dell’AELS garantiscono il mutuo riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento. Un diploma o titolo di perfezionamento riconosciuto ha la stessa valenza in Svizzera di un diploma o titolo di perfezionamento federale.

Nelle professioni disciplinate settorialmente (medico, dentista, farmacista e veterinario, per i quali la direttiva UE prevede determinati requisiti minimi in materia di formazione) non è consentito porre ulteriori condizioni se, ad esempio, la durata e l'estensione di una formazione o di un perfezionamento svolti in un Paese UE o AELS sono diversi rispetto alla Svizzera: il riconoscimento avviene dunque automaticamente. Per la professione di chiropratico, in cui tali requisiti minimi non sono previsti, il riconoscimento avviene invece secondo le norme generali della direttiva UE: in caso di differenze sostanziali di durata o contenuto della formazione possono essere ordinati dei provvedimenti di compensazione.

Cos'è un perfezionamento di diritto privato?

Il perfezionamento di diritto privato serve per acquisire ulteriori conoscenze, capacità o abilità (ad es. formazioni approfondite, certificati di attitudine e di capacità) e viene iscritto a titolo facoltativo nel MedReg dalle organizzazioni professionali.

Le organizzazioni professionali delle professioni mediche universitarie citate di seguito offrono perfezionamenti disciplinati dal diritto privato. È a queste organizzazioni professionali che spetta anche di assicurare la qualità dei relativi attestati:

  • Federazione dei medici svizzeri = FMH;
  • Società svizzera di odontologia e stomatologia = SSO;
  • Società svizzera dei farmacisti = pharmaSuisse;
  • Società dei veterinari svizzeri = GST/SVS.

Perché nel MedReg non viene riportato il titolo di dottore o di professore?

Perché si tratta di qualifiche accademiche conferite dalle università. Secondo la LPMed, ai fini dell’esercizio della professione, in Svizzera non è necessario possedere il titolo di dottore o di professore quanto piuttosto un diploma federale o estero riconosciuto in Svizzera o un titolo di perfezionamento corrispondente. Spetta unicamente alle autorità sanitarie cantonali decidere se, ed eventualmente come, far valere un titolo accademico nel quadro dell’esercizio di una professione medica.

Chiunque eserciti una professione medica necessita di un’autorizzazione all’esercizio della professione secondo la LPMed?

No, dall’entrata in vigore della LPMed nel settembre 2007 soltanto le persone che esercitavano una professione medica a titolo indipendente sottostavano all’obbligo di autorizzazione secondo questa legge federale. A partire dal 1° febbraio 2020, con l’entrata in vigore della LPMed rivista, saranno invece sottoposte all’obbligo di autorizzazione secondo la legge federale tutte le persone che esercitano una professione medica sotto la propria responsabilità professionale. In virtù di tale modifica dovranno ad esempio disporre di un’autorizzazione secondo la legge federale anche i medici o i farmacisti dipendenti che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale in un’organizzazione del settore privato (studio medico o farmacia).

Nelle proprie legislazioni in ambito sanitario, numerosi Cantoni hanno disciplinato gli obblighi di autorizzazione in maniera più rigida rispetto alla LPMed. Le autorità di vigilanza cantonali non iscrivono nel MedReg le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto cantonale.

Tutte le autorizzazioni all’esercizio della professione sono rilasciate dalle autorità cantonali e iscritte nel MedReg. Esse si applicano all’intero territorio di ciascun Cantone.

Cosa significa «attività esercitata sotto responsabilità professionale»?  

Fino al 31 gennaio 2020 erano sottoposte all’obbligo di autorizzazione secondo la LPMed solo le persone che esercitavano una professione medica a titolo indipendente nel settore privato. In base a questo disciplinamento non erano sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo la LPMed i medici specialisti o i dentisti impiegati come dipendenti presso uno studio medico.
Con l’entrata in vigore della LPMed rivista, chiunque svolga un’attività sotto la propria responsabilità professionale sono sottoposto all’obbligo di autorizzazione secondo la legge federale. Pertanto, dal 1° febbraio 2018, anche le persone che esercitano una professione medica sotto la propria responsabilità professionale e impiegate come dipendenti in studi medici o in farmacie, sono soggette all’obbligo di autorizzazione.

Quali condizioni deve soddisfare una persona che esercita una professione medica per svolgere la propria attività sotto la propria responsabilità professionale?

Nel caso dei dentisti e dei veterinari la condizione professionale da soddisfare è il possesso di un diploma federale o estero riconosciuto.
I medici, i chiropratici e i farmacisti possono invece esercitare la loro professione sotto la propria responsabilità professionale solo se hanno conseguito anche un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto. Alle diverse professioni si applicano le relative disposizioni transitorie.

Chiunque eserciti una professione medica deve inoltre dimostrare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della propria professione. La verifica delle conoscenze linguistiche è di competenza del datore di lavoro; per le attività soggette ad autorizzazione è invece di competenza delle autorità di vigilanza cantonali.

Le condizioni personali sono soddisfatte quando il richiedente è in grado di dimostrare di essere degno di fiducia e offre la garanzia di poter esercitare la professione in modo ineccepibile sotto il profilo fisico e psichico.

Chi verifica che siano soddisfatte le condizioni professionali e personali per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità?

Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione (ad es. Ufficio del medico cantonale, del farmacista cantonale, del veterinario cantonale).

Cosa succede quando queste condizioni non sono più soddisfatte?

In questo caso l’autorità cantonale è tenuta a revocare l'autorizzazione. Lo stesso deve fare anche se in un secondo tempo riscontra fatti che avrebbero imposto il rifiuto dell'autorizzazione.

Nel MedReg è visibile se un’autorizzazione è stata revocata o se è stato ordinato un divieto di esercizio della professione?

Sì. Non è tuttavia possibile cercare queste persone in modo mirato o stilarne una «lista nera». Nel MedReg è inoltre indicato se a una data persona è stata revocata o rifiutata l’autorizzazione. Alle persone cui è stato ordinato un divieto di esercizio della professione è revocato il diritto di esercitare la loro professione. Ulteriori informazioni sul divieto di esercizio della professione sono accessibili solo alle autorità cantonali e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Cosa significa «legittimazione Stup»?

Questa dicitura indica quali persone esercitanti una professione medica sono legittimate, secondo l’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup), a procurarsi, detenere, prescrivere, utilizzare e dispensare stupefacenti. È un'indicazione importante soprattutto per i fornitori di medicamenti e di stupefacenti (grossisti farmaceutici).

Cosa significa avere diritto alla dispensazione diretta?

Significa che la persona esercitante una professione medica in questione può gestire una farmacia privata. È quindi autorizzata a dispensare direttamente ai pazienti (o ai detentori di animali) i medicamenti necessari.

La dispensazione di medicamenti nell'ambito del trattamento medico e in occasione delle visite a domicilio o in fattoria rimane in ogni caso lecita.

La decisione di concedere la dispensazione diretta a persone che esercitano una professione medica è di competenza dei Cantoni.

Chi sono i prestatori di servizi autorizzati ad esercitare la professione durante un periodo di 90 giorni?

Sono persone che esercitano una professione medica provenienti da uno Stato dell’UE o dell’AELS e che, pur mantenendo il loro domicilio professionale nel proprio Paese, desiderano fornire dei servizi in Svizzera nel settore privato e sotto la propria responsabilità professionale per al massimo 90 giorni per anno civile. Tali prestatori di servizi hanno l’obbligo di annunciarsi seguendo una procedura di notifica nell’ambito della quale viene verificato se essi abbiano qualifiche professionali sufficienti.

Considerazioni generali sulla protezione dei titoli e sulle designazioni accademiche

Il diritto federale non prevede norme sui titoli accademici o onorifici, ragion per cui in Svizzera il loro disciplinamento è di responsabilità dei Cantoni. Pertanto al riguardo non possiamo fornire informazioni. Informazioni più dettagliate sono disponibili al link «swissuniversities».

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), che costituisce la base per la nuova Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, pubblicamente conosciuta come «swissuniversities» e che raggruppa le precedenti conferenze dei rettori CRUS, KFH e COHEP.

Informazioni più dettagliate riguardanti l’argomento della «protezione dei titoli» sono state edite dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SERFI e sono consultabili al link.

Prescrizioni per il bando di concorso per medici

In un documento informativo della FMH / SIWS, troverà raccomandazioni per il bando di concorso relativo a:

  • designazioni accademiche;
  • titoli di medico specialista e altre qualifiche mediche;
  • informazioni sullʼattività medica, le offerte di prestazione, le qualifiche non mediche, gli studi postdiploma;
  • membri.

Troverete informazioni più dettagliate (non disponibili in italiano) alla rubrica «Link» / Empfehlungen FMH / SIWF.

 

Ultima modifica 14.12.2023

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Servizi sanitari e professioni
Sezione registro delle professioni sanitarie
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 15 97
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/medizinalberuferegister-medreg/haeufige-fragen-zum-medreg.html