Informazioni su attestati di conformità per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento federali, attestati di diplomi, tessere (formato carta di credito), «Certificates of good standing», duplicati e facsimili per titolari del diploma federale delle professioni mediche universitarie.
Tipi di attestati e conferme
- Volete candidarvi per un posto di lavoro in Svizzera o all'estero e avete bisogno di un attestato del diploma o di un attestato di conformità alle direttive europee?
- Non trovate più il diploma federale?
- Oppure desiderate la pratica tessera in formato carta di credito attestante che siete titolari di un diploma federale o di un diploma riconosciuto in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia o chiropratica?
Rivolgetevi all'organo di gestione della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), il quale, contro versamento di un emolumento, nel giro di pochi giorni vi invierà quanto richiesto.
Attestati e tessere per il diploma federale
Informazioni riguardando attestati di diploma e tessere (formato carta di credito), duplicati e facsimili per titolari del diploma federale.
Condizioni e emolumenti
I titolari del diploma federale in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia e chiropratica hanno la possibilità di ordinare contro versamento di un emolumento presso la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», un attestato di diploma (CHF 50.--) o una tessera in formato carta di credito attestante la titolarità del diploma (CHF 50.-).
Le persone che invece di un attestato in lingua inglese necessitano di una traduzione in inglese del diploma (traduzione 1:1) devono indicarlo nel campo delle osservazioni al momento dell'ordinazione online.
In caso di smarrimento del diploma federale o di cambiamento dello stato civile non viene rilasciato un nuovo diploma, ma si può chiederne un duplicato (CHF 150.- / formato A4) o un facsimile (CHF 500.- / formato A3) contro versamento di un emolumento alla MEBEKO, sezione «Formazione». Entrambi i documenti sono firmati dalla Direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Gli emolumenti
Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5 all'articolo 15 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione,
il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed, RS 811.112.0).
Tutti i documenti possono essere ordinati online. Le informazioni importanti per la compilazione sono riportate direttamente sul modulo.
La ricezione dell'ordinazione è confermata con un messaggio di risposta automatico. Se non doveste riceverlo, controllate la cartella dello spam oppure contattate l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati.
Attestato di conformità del diploma federale
La Commissione delle professioni mediche, Sezione Formazione, rilascia ai titolari del diploma federale un attestato di conformità alla direttiva europea 2005/36/CE. Questi attestati possono essere richiesti in tedesco, francese, italiano o inglese.
Costi dell'attestato
I costi ammontano a 150.- franchi svizzeri (allegato 5 all'articolo 15 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie; RS 811.112.0).
Gli attestati possono essere ordinati online o per posta. Le informazioni importanti per l'ordinazione online sono riportate sul formulario elettronico.
La ricezione dell'ordinazione è confermata con un messaggio di risposta automatico. Se non doveste riceverlo, controllate la cartella dello spam oppure contattate l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati.
Attestato di conformità per il titolo federale di perfezionamento
La Commissione delle professioni mediche, Sezione Perfezionamento, rilascia ai titolari di un titolo federale di perfezionamento un attestato di conformità alla direttiva europea 2005/36/CE. Questi attestati possono essere richiesti in tedesco, francese, italiano o inglese.
Costi dell'attestato
I costi ammontano a 150.- franchi svizzeri (allegato 5 all'articolo 15 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie; RS 811.112.0).
Gli attestati possono essere ordinati online o per posta. Le informazioni importanti per l'ordinazione online sono riportate sul formulario elettronico.
La ricezione dell'ordinazione è confermata con un messaggio di risposta automatico. Se non doveste riceverlo, controllate la cartella dello spam oppure contattate l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati.
Documenti ad allegare
L'ordinazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- domanda con indirizzo postale ed e-mail, con indicazione della lingua in cui si desidera ricevere l'attestato;
- copia del titolo federale di perfezionamento o della decisione della Commissione dei titoli (CT) dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM);
- copia del passaporto o di un attestato ufficiale, nel caso in cui dall'ottenimento del diploma di medico o di dentista siano cambiati i rapporti di diritto civile.
«Certificate of good standing»
Il «Certificate of good standing» (certificato di nullaosta) è un mezzo di prova per ottenere l’autorizzazione all’esercizio illimitato della professione medica ed è la conferma che la persona interessata non è soggetta a misure disciplinari o che la detta autorizzazione non le è stata revocata.
In Svizzera, la vigilanza sulle persone che esercitano una professione medica universitaria (medici, medici-dentisti, farmacisti, chiropratici e veterinari) è di competenza dei dipartimenti cantonali della sanità. In caso di violazione degli obblighi professionali o di altre disposizioni legali correlate all’esercizio della professione, le autorità cantonali di vigilanza possono ordinare misure disciplinari quali l’ammonimento, una multa o un divieto di esercizio della professione. In Svizzera anche il perseguimento penale è di competenza cantonale.
Per questo motivo in Svizzera il «Certificate of good standing» per le persone che esercitano una professione medica può essere emesso unicamente dai Cantoni. Se la detta persona ha esercitato in più Cantoni, deve richiedere un «Certificate of good standing» all’autorità competente di ognuno di questi Cantoni.
Ultima modifica 03.02.2023
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica
Commissione delle professioni mediche
CH – 3003 Berna
- Tel.
- +41 58 462 94 83