Nella presente pagina sono state raccolte, suddivise per tema e trattate le molteplici domande che i diversi soggetti interessati e coinvolti nell’attuazione della legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) pongono all’UFSP.
La legge sulle professioni sanitarie (LPSan) e le relative ordinanze sono entrate in vigore il 1° febbraio 2020. In questa pagina Internet rispondiamo alle domande frequenti, le cosiddette frequently asked questions (in breve: FAQ) riguardo alla LPSan, suddividendole per tema. La FAQ sarà aggiornata in funzione delle domande poste.
FAQ
A chi si applica la nuova legge federale sulle professioni sanitarie?
La nuova legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan, RS 811.21) concerne sette categorie di professionisti sanitari: infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici, dietisti, optometristi e osteopati.
1. Quali professionisti sanitari necessitano di un’autorizzazione a esercitare la professione e che cosa significa «esercizio sotto la propria responsabilità professionale»?
I professionisti sanitari interessati dalla LPSan (infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici, dietisti, optometristi, osteopati) che esercitano sotto la propria responsabilità professionale necessitano di un’autorizzazione a esercitare. L’autorizzazione è rilasciata dalle autorità cantonali competenti del Cantone dove viene esercitata la professione.
Il concetto di «esercizio sotto la propria responsabilità professionale» si applica a ogni attività esercitata senza la supervisione di un membro della stessa professione, sia questa attività salariata (in seno a un’azienda pubblica o privata) oppure indipendente.
Dirimente è la responsabilità finale che incombe a una persona per l’attività professionale da essa esercitata oppure, se del caso, per quella svolta dai suoi collaboratori. Necessitano pertanto di un’autorizzazione a esercitare la loro professione sia le persone che lavorano in uno studio proprio, sia i quadri di istituti di cura responsabili del lavoro dei loro subalterni, sia i salariati senza funzioni dirigenziali che lavorano soli nel loro ambito di competenza e non sono dunque soggetti alla supervisione da parte di un membro della loro professione (è il caso ad es. di un fisioterapista che esercita in uno studio di medici associati come unico rappresentante della sua professione).
Il Consiglio federale ha rinunciato a definire più concretamente il concetto di «esercizio sotto la propria responsabilità professionale» a livello di ordinanza. Spetta alle autorità cantonali stabilire con maggiore precisione, in base alle particolarità del caso, se un’attività è esercitata sotto la propria responsabilità professionale e se di conseguenza il professionista sanitario necessita di un’autorizzazione.
2. I professionisti sanitari che lavorano sotto la responsabilità professionale di un membro della stessa professione necessitano dell’autorizzazione a esercitare la professione?
La LPSan non prevede l’obbligo di autorizzazione per i professionisti sanitari che lavorano sotto la responsabilità di un membro della stessa professione. Si consiglia di rivolgersi alle autorità del Cantone dove si esercita la professione per sapere se esistono disposizioni cantonali in materia.
3. Quali condizioni occorre soddisfare per ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale?
I fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti e gli optometristi devono essere titolari di un bacherò of science SUP nel loro settore professionale, gli infermieri di un bacherò of science SUP o un diploma di infermiere SSS e gli osteopati di un master of science SUP. Anche chi è titolare di un diploma estero equivalente può ottenere l’autorizzazione a esercitare la professione, come pure le persone in possesso di un diploma svizzero ai sensi del diritto anteriore e considerato equivalente sulla base dell’ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan, RS 811.214).
I professionisti sanitari devono inoltre essere degni di fiducia, offrire la garanzia dal profilo psicofisico di un esercizio ineccepibile della professione e padroneggiare una lingua ufficiale del Cantone nel quale intendono esercitare. I Cantoni non possono stabilire altre condizioni, ma hanno il diritto di richiedere, ad esempio, un estratto del casellario giudiziale, un certificato di buona condotta e/o un estratto del registro delle esecuzioni, nonché un certificato medico, per verificare che l’interessato soddisfi le condizioni.
4. Quanto tempo ha a disposizione un professionista sanitario che al momento dell’entrata in vigore della LPSan esercita una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale per ottenere l’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di cui non fosse ancora in possesso?
La legge prevede un periodo di transizione di cinque anni per le persone che prima dell’entrata in vigore della LPSan, il 1° febbraio 2020, non necessitavano di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale e che ora devono ottenerne una. Il periodo di transizione deve concedere alle persone interessate il tempo sufficiente ad acquisire le eventuali qualifiche mancanti e a richiedere un’autorizzazione presso le autorità cantonali competenti.
5. Le autorizzazioni cantonali a esercitare sotto la propria responsabilità professionale rilasciate prima dell’entrata in vigore della LPSan rimangono valide?
Sì, a condizione che il professionista sanitario non cambi Cantone. Se desidera esercitare sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone, dovrà richiedere una nuova autorizzazione alle autorità competenti del Cantone dove intende trasferirsi e adempiere inoltre i requisiti della LPSan.
La nuova legislazione disciplina anche le competenze di cui devono disporre i professionisti sanitari?
La LPSan stabilisce le competenze generali e le competenze sociali e personali di cui devono disporre le persone che hanno terminato un ciclo di studio di bacherò (o di master per gli osteopati). L’ordinanza sulle competenze professionali sanitarie (OCPSan, RS 811.212) disciplina le competenze specifiche delle diverse professioni sanitarie. La descrizione di queste competenze serve da base di riferimento alle scuole universitarie professionali e ad altre istituzioni dello stesso ambito per sviluppare i loro programmi di formazione.
Né la LPSan né la OCPSan, tuttavia, stabiliscono quali attività possono concretamente svolgere i professionisti sanitari. Prescrizioni o delimitazioni in merito possono eventualmente risultare da altre legislazioni federali o cantonali. Per maggiori informazioni consigliamo di rivolgersi presso l’organizzazione di riferimento della propria professione oppure presso le autorità competenti del Cantone in cui si esercita.
1. Quali professionisti sanitari devono essere iscritti nel registro LPSan?
Il registro LPSan contiene i dati di tutti i professionisti sanitari titolari di un diploma disciplinato dalla LPSan, vale a dire gli infermieri titolari di un bacherò of science SUP o di un diploma di infermiere SSS, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti e gli optometristi in possesso di un bacherò of science SUP e gli osteopati titolari di un master of science SUP. Nel registro sono iscritti anche i professionisti sanitari in possesso di un diploma estero riconosciuto equivalente. Ciò vale anche per le persone che hanno acquisito i diplomi menzionati in precedenza o che hanno ottenuto il riconoscimento del loro diploma estero prima dell’entrata in vigore della legge. I dati di questi professionisti sono stati trasferiti dal registro inter cantonale preesistente (NAREG) al registro LPSan non appena questo è entrato in servizio il 1° febbraio.
Nel registro figurano anche i dati concernenti i professionisti sanitari titolari di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale. Il registro LPSan comprenderà infine anche i dati relativi ai cosiddetti prestatori di servizi.
2. Chi gestisce il registro LPSan?
Il registro LPSan è gestito dalla Croce rossa svizzera (CRS). La CRS continuerà, inoltre, a gestire anche il registro inter cantonale NAREG nel quale sono registrati i dati di altri professionisti del settore sanitario (ad es. logopedisti, droghieri, soccorritori).
3. Da dove provengono i dati iscritti nel registro LPSan, chi li registra e chi vi ha accesso?
Per quanto concerne i diplomi svizzeri, la Croce rossa svizzera (CRS) riceve dalle scuole universitarie professionali e dalle scuole specializzate superiori i dati personali di base e li iscrive nel registro (cfr. domanda 1, Quali professionisti sanitari devono essere iscritti nel registro LPSan?). Si tratta dei dati personali dei titolari di diplomi (cognome e nome, data di nascita, sesso e nazionalità) nonché dei dati che riguardano i loro diplomi. La CRS, che è responsabile del riconoscimento dei titoli di studio, iscrive nel registro anche i dati relativi alle persone titolari di un diploma estero riconosciuto equivalente. I dati sono accessibili al pubblico.
I Cantoni, da parte loro, iscrivono nel registro dei dati concernenti le autorizzazioni a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, ad es. l’indirizzo dello studio o dell’istituto o il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca. Anche questi dati sono accessibili al pubblico.
L’Ufficio federale di statistica iscrive nel registro il numero di identificazione delle imprese (IDI) e la fondazione Redata il numero di identificazione delle persone (GLN). Entrambi i numeri sono accessibili al pubblico.
I Cantoni trasmettono inoltre alla CRS dati personali accessibili unicamente alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni a esercitare la professione, come ad esempio il numero AVS. I Cantoni comunicano alla CRS anche dati sensibili, come ad esempio i motivi del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione oppure le misure disciplinari. Questi dati non sono accessibili al pubblico. Vi hanno accesso unicamente le autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e, su richiesta, le autorità di vigilanza, nonché i collaboratori della CRS autorizzati. In questi casi, la CRS inserisce nel registro all’attenzione dei Cantoni l’indicazione che sono conservati dati sensibili. Quest’ultima non è visibile al pubblico.
La lista esaustiva dei dati iscritti nel registro e dei fornitori di dati si trova all’allegato dell’ordinanza sul registro LPSan (RS 811.216).
4. È possibile chiedere o rifiutare di essere iscritti nel registro LPSan? Occorre pagare un emolumento per l’iscrizione?
Solo le persone soggette alla LPSan sono iscritte nel registro (cfr. domanda 1. Quali professionisti sanitari devono essere iscritti nel registro LPSan?). L’iscrizione è obbligatoria e la Croce rossa svizzera riscuote un emolumento di 130 franchi per ogni professionista sanitario tenuto a essere iscritto. L’emolumento è riscosso una sola volta per persona. La modifica ulteriore dei dati, ad esempio se una persona ottiene successivamente un’autorizzazione a esercitare la professione, è gratuita.
Le persone già iscritte nel registro NAREG al momento dell’entrata in vigore del nuovo disciplinamento il 1° febbraio 2020 sono esentate dall’emolumento.
5. A che cosa serve il registro LPSan?
Il registro LPSan serve a informare e proteggere l’opinione pubblica dandole modo di verificare tramite il registro se un professionista sanitario è titolare dell’autorizzazione a esercitare la professione. I dati possono inoltre essere utilizzati sotto forma anonima a fini statistici. Il registro serve anche a garantire informazioni ai servizi svizzeri e stranieri e facilita le procedure di rilascio dell’autorizzazione a esercitare e lo scambio di informazioni a livello inter cantonale. Esso
è accessibile al pubblico dal 1° febbraio 2022.
6. Perché esistono i due registri delle professioni sanitarie registro LPSan e NAREG?
Il registro LPSan si basa sulla legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), il NAREG sull’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD). Per offrire al pubblico e agli altri utenti dei registri la soluzione più semplice possibile, il registro LPSan e il NAREG sono gestiti nella stessa applicazione.
7. Quali dati contiene il registro LPSan?
I seguenti dati sono visibili al pubblico:
- cognome(i) e nome(i), cognomi precedenti, anno di nascita, sesso, cittadinanze
- Global Location Number (GLN) e numero d’identificazione delle imprese (IDI)
- professione, titolo di formazione, Paese e data di rilascio del diploma, numero di registrazione; in caso di riconoscimento di titoli di studio esteri, la data del riconoscimento e dati relativi all’annuncio dei prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni
- dati relativi all’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e dati relativi all’indirizzo
Altri dati relativi alla persona e al diploma conseguito, come per esempio la data di nascita, non sono visionabili dal pubblico. Ogni professionista sanitario registrato ha il diritto di ottenere un estratto completo dei propri dati.
Nel registro LPSan sono iscritti anche dati relativi a misure pronunciate dall’autorità di vigilanza, ma non sono visibili al pubblico. Eventuali misure penali, invece, non sono registrate nel registro, bensì nel casellario giudiziale svizzero.
8. Dove esistono lacune?
- Diverse professioni (droghiere e droghieri, logopediste e logopedisti, optometriste e optometristi, nonché ottiche e ottici) vengono registrate solo dal 2015. Per questo motivo in questi registri non figurano le persone che hanno ottenuto il diploma di formazione prima del 1° gennaio 2015 e non sono in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione.
- Le persone che si sono annunciate ai sensi della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) e che possono esercitare la loro professione in Svizzera senza autorizzazione per un massimo di 90 giorni per anno civile sotto la propria responsabilità professionale (prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni) vengono registrate dal 1° gennaio 2015.
9. Che cosa fare se i dati non sono più aggiornati?
Se il vostro cognome o altri dati sono cambiati (p. es. a seguito di matrimonio o cambio di residenza), comunicateci i dati aggiornati tramite una domanda di mutazione. L’apposito link è disponibile nella schermata inerente alla vostra persona.
10. Richiesta del nome utente e della password
In qualità di professionisti sanitari avete la possibilità di visionare tutti i dati che vi riguardano e di fare completare o correggere i dati mancanti o errati tramite una domanda di mutazione. A tale scopo vi preghiamo di rivolgervi a gesreg@redcross.ch.
11. Non siete iscritti nel registro e desiderate farvi iscrivere?
Se siete professionisti sanitari in possesso di uno dei titoli di studio citati in precedenza e i vostri dati personali non figurano nel registro LPSan, non esitate a contattarci all’indirizzo: gesreg@redcross.ch.
1. I professionisti sanitari sono soggetti a un obbligo di aggiornamento?
La LPSan prevede che i professionisti sanitari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale debbano approfondire e sviluppare le loro competenze in maniera continua nel corso di tutta la loro vita. I requisiti in materia di aggiornamento, ad esempio i loro contenuti e la loro durata, non sono stati di proposito specificati nella LPSan. La loro definizione è demandata ai Cantoni e alle associazioni professionali che potranno precisarle in eventuali disciplinamenti. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti ad accertarsi che i professionisti sanitari da loro impiegati siano in possesso delle necessarie qualifiche e che sviluppino le loro competenze in maniera adeguata.
Alcuni Cantoni estendono l’obbligo di aggiornamento ai professionisti sanitari che esercitano sotto la responsabilità di un membro della stessa professione.
2. I diplomi di perfezionamento e di aggiornamento sono iscritti nel registro?
I diplomi di perfezionamento e di aggiornamento non sono tuttora iscritti nel registro perché ciò esula dalle sue finalità, ovvero facilitare le procedure di rilascio delle autorizzazioni a esercitare e garantire l’accesso dei pazienti alle informazioni per la loro sicurezza personale.
Qualora nelle FAQ non abbiate trovato la risposta alla vostra domanda, non esitate a inviarci la domanda per e-mail. Grazie!
Ultima modifica 17.01.2024