Presentazione di una domanda di riconoscimento di un diploma in una professione medica conseguito in un Paese UE/AELS o nel Regno Unito
In linea di principio i diplomi in una professione medica conseguiti in Paesi UE o AELS o nel Regno Unito possono essere riconosciuti in Svizzera. Di seguito trovate maggiori informazioni sulle condizioni vigenti e l’apposito modulo di domanda.
Informazioni importanti sull’arretrato di lavorazione MEBEKO
Situazione attuale (27.11.2025):
Durata dell’elaborazione: attualmente fino a 3,5 mesi per le domande di riconoscimento
In elaborazione/conclusione: domande con data di arrivo dell’agosto 2025
Conferme di ricezione: invio via e-mail entro tre settimane dalla ricezione
Supporto telefonico: provvisoriamente il lunedì, 08.30–11.30
Tempi di risposta alle e-mail: attualmente fino a quattro settimane
Prospettive
Il ritardo dovrebbe essere ridotto entro la fine dell’anno in modo che i tempi di elaborazione non superino i tre mesi.
Da inizio dicembre le richieste via e-mail dovrebbero nuovamente essere evase entro una settimana.
Per accelerare l’elaborazione, è impiegato personale supplementare e diversi progetti di digitalizzazione sono in fase di attuazione.
Nota
Le domande di registrazione di un diploma possono temporaneamente richiedere tempi di elaborazione più lunghi (attualmente in elaborazione: domande di aprile e maggio).
Le nostre risorse sono impiegate in via prioritaria per l’elaborazione delle domande. Queste vengono trattate in ordine di arrivo. Vi preghiamo di attendere che vi contattiamo. Richieste in loco, telefoniche o via e-mail non accelerano la procedura.
E’ titolare di un diploma conseguito in un Paese UE/AELS?
Per le persone in possesso di diplomi conseguiti in un Paese UE/AELS sono previste le due procedure seguenti: il riconoscimento diretto di un diploma o la registrazione di diplomi esteri non riconoscibili. Le procedure variano a seconda del Paese di rilascio del diploma e/o della cittadinanza della persona richiedente.
Per presentare una domanda per il riconoscimento diretto di un diploma conseguito in un Paese UE/AELS dovete soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:
Possedete la cittadinanza svizzera o di uno Stato contraente con la Svizzera (UE/AELS) oppure il vostro o la vostra coniuge possiede la cittadinanza di uno di questi Stati.
Il diploma (incl. altri eventuali attestati necessari) è conforme alla denominazione di cui alla direttiva europea 2005/36/CE o alla convenzione AELS.
Il diploma (incl. altri eventuali attestati necessari) è stato rilasciato dall’autorità indicata nella direttiva europea o nella convenzione AELS.
Siete in possesso di tutti i requisiti indicati? Allora vi invitiamo a presentarci il seguente modulo compilato in ogni sua parte:
Se il vostro diploma è stato rilasciato in un Paese UE/AELS, ma né voi né il vostro coniuge/la vostra coniuge possedete la cittadinanza svizzera o di un Paese UE/AELS, il diploma non sarà riconosciuto. In luogo del riconoscimento, potete tuttavia richiederne la registrazione.
Per presentare la relativa domanda dovete soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
Il diploma autorizza, nel Paese in cui è stato rilasciato, a esercitare la corrispondente professione medica sotto vigilanza professionale (medico assistente).
Il diploma conseguito all’estero si basa su una formazione conforme alle condizioni minime stabilite riguardo al numero di ore/anni di insegnamento teorico e pratico in una università o scuola universitaria di livello riconosciuto come equivalente.
Siete in possesso dei requisiti indicati? Allora vi invitiamo a presentarci il seguente modulo compilato in ogni sua parte:
In caso affermativo, può presentare una domanda di riconoscimento diretto di un diploma in una professione medica.
Si prega di notare che in questo caso specifico la nazionalità non è più un criterio determinante, ma è rilevante solo il fatto che il diploma sia stato conseguito nel Regno Unito.
Nota: dal 1° settembre 2025, le decisioni relative ai riconoscimenti e alle registrazioni non saranno più stampate su carta filigrana, ma su carta bianca standard.
Questioni generali
Secondo l’articolo 33a capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria deve:
essere iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg);
disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
L’iscrizione avviene dopo il completamento di uno dei seguenti tre processi presso la MEBEKO. Attenzione: la scelta del processo dipende dal Paese in cui è stato rilasciato il diploma e dalla nazionalità della persona richiedente.
Le condizioni per il riconoscimento formale di un diploma estero in Svizzera sono disciplinate dalla legge sulle professioni mediche (LPMed).
1. Riconoscimento del diploma
Riconoscimento diretto: Se il diploma è stato rilasciato in uno Stato dell’UE/AELS e la persona ha la cittadinanza in uno Stato dell’UE/AELS (o è sposata con un/a cittadino/a di uno Stato dell’UE/AELS), il diploma può essere riconosciuto in modo diretto.
Riconoscimento indiretto: Se il diploma è stato conseguito fuori dall’UE/AELS ma già riconosciuto in uno Stato dell’UE/AELS, il diploma può essere riconosciuto in modo indiretto.
2. Registrazione di diplomi non riconoscibili
Se non è possibile il riconoscimento diretto o indiretto (per esempio a causa del Paese di rilascio del diploma o della nazionalità), si può verificare se il diploma può essere registrato come non riconoscibile.
3. Conseguimento di un diploma federale
Si applicano requisiti speciali alle persone che desiderano ottenere un diploma svizzero.
Esercizio della professione
L’autorizzazione all’esercizio della professione è disciplinata a livello cantonale. Vi invitiamo a contattare direttamente le autorità sanitarie cantonali competenti.
È titolare di un diploma in una professione medica universitaria rilasciato in uno dei seguenti cicli di studio?
Riconoscimento diretto: un diploma conseguito in uno Stato dell’UE/AELS è riconosciuto direttamente se la persona interessata ha la cittadinanza in uno Stato dell’UE/AELS o se è sposata con un/a cittadino/a di uno Stato dell’UE/AELS.
Riconoscimento indiretto: se è già stato riconosciuto in uno Stato dell’UE/AELS, può essere riconosciuto anche un diploma conseguito al di fuori dell’UE/AELS. È necessaria un’ulteriore prova che il diploma sia stato riconosciuto nello Stato dell’UE/AELS.
L’autorizzazione all’esercizio della professione è disciplinata autonomamente da ciascun Cantone. Vi invitiamo a porre tutte le vostre domande direttamente all’autorità sanitaria cantonale competente.
Secondo l’articolo 33a capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), chi esercita una professione medica universitaria deve:
essere iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg);
disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione.
Importante: l’attività professionale è possibile solo dopo aver completato con successo la procedura presso la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) e l’iscrizione al MedReg.
Inizio: sì, dopo la registrazione del diploma è possibile iniziare la formazione specialistica.
Conclusione: no, è possibile concludere la formazione specialistica solo se si è in possesso di un diploma federale o di un diploma riconosciuto.
Le condizioni per il conseguimento di un titolo di perfezionamento professionale (TPP) si basano sul Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP) dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM). Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dell’ISFM.
Dopo la Brexit sono in vigore le seguenti disposizioni:
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024: Se la persona titolare del diploma o il/la suo/a coniuge hanno la cittadinanza britannica o svizzera, il diploma conseguito nel Regno Unito può essere riconosciuto direttamente.
Condizioni:
disporre di una Primary Qualification (formazione di base);
essere in possesso di un Certificate of Experience (certificato di esperienza).
Procedura: Se queste condizioni sono soddisfatte, è possibile presentare una domanda di riconoscimento del diploma britannico. Maggior informazioni e il modulo sono disponibili qui: Riconoscimento diretto dei diplomi UE/AELS
Il diploma deve essere riconosciuto per poter essere iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg). L’iscrizione nel MedReg è una condizione fondamentale per esercitare la professione in Svizzera. Inoltre, le autorità sanitarie cantonali possono definire ulteriori requisiti.
Dopo il periodo transitorio (da gennaio 2025): I diplomi conseguiti nel Regno Unito dopo il 2024 potrebbero ancora essere riconosciuti. Tuttavia, ciò dipende da un nuovo accordo tra la Svizzera e il Regno Unito. Vi invitiamo a contattarci a partire dal 15 febbraio 2025 per ottenere informazioni sulla ratifica dell’accordo tra le parti.
Se non siete cittadini britannici o svizzeri: In determinate circostanze, il diploma può essere registrato nel registro delle professioni mediche come diploma non riconoscibile. Per maggiori informazioni: Registrazione di diplomi non riconoscibili.
Sintesi: Sino alla fine del 2024, il riconoscimento diretto dei diplomi conseguiti nel Regno Unito è possibile a determinate condizioni. Dal 2025, il riconoscimento dipenderà da un accordo futuro.
L’Accordo tra la Svizzera e gli Stati dell’UE/AELS sulla libera circolazione delle persone (ALC) facilita la mobilità professionale degli operatori del settore sanitario.
Permette il riconoscimento di diplomi e qualifiche conformi ai requisiti minimi dell’UE, creando così la base giuridica per il corretto esercizio della professione in Svizzera. La verifica e il riconoscimento sono effettuati dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).
L’ALC consente ai professionisti qualificati di lavorare in Svizzera in maniera temporanea oppure permanente. Per gli impieghi temporanei, come le prestazioni di servizi di 90 giorni, offre una procedura di notifica semplificata (per maggiori informazioni in merito v. ulteriori FAQ). Questo riduce gli ostacoli amministrativi e garantisce che i prestatori di servizi possano esercitare la loro attività all’interno di un quadro giuridico chiaro.
Ne traggono vantaggi i lavoratori, ma anche la Svizzera, che può infatti ricorrere più facilmente a professionisti qualificati, in particolare nel settore sanitario. Oltre a rafforzare le cure, ciò promuove lo scambio di conoscenze e competenze.
Se ha il domicilio in uno Stato membro dell’UE/AELS e desidera esercitare un’attività professionale temporanea (fino a 90 giorni lavorativi per anno civile) in Svizzera, deve presentare una dichiarazione tramite il portale online della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. Questa dichiarazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. Per maggiori informazioni sulla procedura consulti «Procedura e durata».
La procedura di riconoscimento si applica ai titolari di diplomi esteri in professioni mediche universitarie che intendono stabilirsi professionalmente in Svizzera, indipendentemente dal fatto che vi prendano domicilio o che vi lavorino come frontalieri. La validità del riconoscimento non ha alcuna limitazione temporale né territoriale.
La procedura di dichiarazione si applica ai titolari di diplomi esteri in professioni mediche universitarie, stabiliti in uno Stato dell’UE/AELS, che intendono lavorare in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile, mantenendo il domicilio e l’attività professionale principale nel proprio Paese d’origine. Chi esercita nei settori della medicina umana, della farmacia e della chiropratica deve possedere, oltre al rispettivo diploma, anche un titolo riconoscibile di medico specialista, farmacista specialista o chiropratico specialista affinché possano lavorare sotto la propria responsabilità professionale.
La dichiarazione deve essere rinnovata nel portale online della SEFRI per ogni anno civile in cui si prevede di prestare servizi.
Per la medicina umana, l’odontoiatria, la medicina veterinaria e la farmacia, i diplomi sono riconosciuti secondo una procedura semplificata che garantisce il riconoscimento automatico delle qualifiche se la formazione soddisfa i requisiti minimi dell’UE.
Per la chiropratica viene effettuata una verifica più approfondita, poiché è possibile che vi siano differenze nella durata e nel contenuto della formazione. Possono essere richieste misure di adattamento, come esami o ulteriori corsi, se la formazione non è pienamente conforme ai requisiti dell’UE.
Elaborazione di una domanda
Ricezione dei documenti: riceviamo i documenti per posta e procediamo alla loro registrazione.
Registrazione dei dati: inseriamo tutti i dati necessari nel sistema e vi inviamo una conferma di ricezione.
Verifica dei documenti: verifichiamo la completezza dei documenti e richiediamo per posta eventuali documenti mancanti.
Pagamento degli emolumenti: quando la domanda è completa e la verifica dei documenti è terminata, vi inviamo la fattura per il pagamento degli emolumenti, che può essere effettuato solo tramite bonifico bancario.
Conclusione della procedura: non appena il nostro sistema ha contabilizzato il pagamento in entrata, la procedura è conclusa. Vi invieremo per posta la decisione e la tessera di legittimazione, se rilasciata. Inoltre, procediamo all’iscrizione nel registro delle professioni mediche (MedReg) e all’assegnazione di un Global Location Number (GLN).
Le tempistiche di elaborazione si aggirano solitamente intorno a diversi mesi (attualmente fino a 6), a partire dalla data di invio della lettera di conferma di ricezione, trasmessa per posta.
La conferma di ricezione viene inviata via e-mail al più tardi un mese dopo la ricezione della domanda.
Elaboriamo le richieste in ordine di ricezione e non possiamo accelerare le tempistiche.
Purtroppo, tempistiche più brevi non sono possibili.
Nota bene: i tempi indicati sono basati sull’esperienza e, quindi, non sono vincolanti. In caso di volumi elevati, le tempistiche possono allungarsi.
Consiglio: per evitare ritardi, consigliamo di presentare una domanda completa di tutti i documenti (vedi elenco nel modulo di richiesta) in un unico invio.
Le richieste sono elaborate in ordine di ricezione. Non è pertanto possibile accelerare il processo di elaborazione.
Consiglio: per evitare ritardi, consigliamo di presentare una domanda completa di tutti i documenti necessari (vedi elenco nel modulo di richiesta) in un unico invio.
Riceverete una conferma di ricezione per posta. Attualmente possono trascorrere fino a due mesi prima che riceviate la conferma di ricezione. Purtroppo, tempistiche più brevi non sono possibili.
Vi invitiamo ad attendere almeno un mese prima di chiedere per e-mail informazioni sulla ricezione dei vostri documenti.
Nota bene: i tempi di elaborazione da uno a tre mesi sono basati sull’esperienza e, pertanto, non sono garantiti.
Possiamo confermarvi la completezza della domanda solo dopo la verifica dettagliata dei documenti. In caso di domanda incompleta, vi informiamo per posta e vi chiediamo i documenti mancanti.
La MEBEKO non offre alcuno strumento online di monitoraggio continuo dello stato della domanda.
Vi chiediamo gentilmente di contattarci per e-mail solo in casi eccezionali. Infatti, in alcune circostanze, richieste di informazioni sullo stato della domanda possono comportare un ritardo nell’elaborazione.
Informazioni false o incomplete nella domanda possono comportare un ritardo nella procedura. In alcuni casi, la domanda può essere persino respinta o rifiutata. Nel caso in cui vengano riscontrati errori, vi informeremo per iscritto e vi chiederemo di apportare correzioni o integrazioni.
No, non è possibile. Inviamo la decisione del riconoscimento e della registrazione esclusivamente in forma cartacea per lettera raccomandata.
Se la vostra domanda viene respinta, ricevete una comunicazione scritta con indicata la motivazione. In alcuni casi, è possibile richiedere un’ulteriore verifica o fornire ulteriori informazioni. In questo caso, vi invitiamo a contattarci per ricevere ulteriori informazioni a riguardo.
Invio della domanda e documenti
Tutti i documenti necessari sono elencati nel corrispettivo modulo di domanda.
I documenti ufficiali devono essere presentati in copia autenticata conforme all’originale. Sul modulo di domanda sono indicati anche gli enti accettati che rilasciano copie autenticate.
Consiglio: Vi invitiamo a non trasmetterci documenti originali, perché non possiamo restituirveli.
No, non è possibile. Tutti i documenti vanno inviati per posta in forma cartacea.
No, accettiamo e inviamo documenti esclusivamente per posta.
Sì, è possibile presentare domanda per più diplomi contemporaneamente, ma è necessario compilare un modulo di domanda separato per ciascuno dei diplomi.
Gli emolumenti variano a seconda del numero di diplomi. Tuttavia, per evitare ritardi, i documenti vanno inviati tutti insieme.
Una volta inviati, i documenti non possono più essere restituiti perché sono necessari per l’elaborazione. Se possibile, vi invitiamo quindi a presentare copie autenticate conformi all’originale.
Se volete ritirare la domanda, contattateci il prima possibile. Tuttavia, non possiamo restituirvi i documenti.
Generalmente, non è possibile modificare un diploma in un secondo momento. In caso di modifiche al diploma dopo il riconoscimento o la registrazione, è necessario presentare una nuova domanda.
Se si tratta di un’aggiunta o di un ampliamento (p. es. un titolo di perfezionamento aggiuntivo), è possibile presentare una nuova domanda.
Se necessario, potete richiedere online un duplicato del diploma o un attestato. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili qui: Ordinazione del documento (maggiori informazioni).
Modifiche dell’indirizzo, del cognome o altri cambiamenti rilevanti vanno comunicati a MEBEKO per e-mail: mebeko@bag.admin.ch.
È possibile indicare anche un indirizzo estero. Tuttavia, assicuratevi di poter ricevere all’indirizzo indicato la conferma di ricezione, la fattura e la decisione, che vi invieremo per posta. Eventuali modifiche dell’indirizzo durante la procedura vanno comunicate per e-mail all’indirizzo mebeko@bag.admin.ch.
Tedesco, francese, italiano o inglese.
Iscrizione della lingua e conoscenze linguistiche
No, l’iscrizione della lingua non è obbligatoria.
Tuttavia, il datore di lavoro e le autorità cantonali devono verificare che sussistano le conoscenze linguistiche necessarie. Alcuni Cantoni hanno requisiti più severi di altri per quanto concerne l’attestazione delle conoscenze linguistiche.
Per l’iscrizione al MedReg è richiesta la conoscenza della lingua pertinente almeno di livello B2, attestabile con:
un diploma di lingua riconosciuto (conseguito fino a 6 anni prima). La MEBEKO accetta tutti i diplomi ufficiali di lingua secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (almeno livello B2) che non siano stati conseguiti più di sei anni prima, siano firmati e datati e contengano inoltre informazioni sul luogo o sul centro in cui è stato sostenuto l’esame di lingua nonché sui risultati ottenuti nelle singole parti dell’esame (scrittura, lettura, parlato, ascolto).
un diploma di formazione o titolo di perfezionamento nella professione medica universitaria conseguito nella lingua pertinente; è determinante la lingua in cui è stato conseguito il diploma di formazione o il titolo di perfezionamento e non la lingua in cui è stato rilasciato il certificato; oppure
esperienza lavorativa di tre anni nella lingua pertinente nella professione medica universitaria in oggetto svolta negli ultimi dieci anni.
La domanda di iscrizione della lingua può essere presentata contemporaneamente alla domanda di registrazione o di riconoscimento.
Tuttavia, entrambe le procedure sono gestite indipendentemente l’una dall’altra e vengono verificate e fatturate separatamente.
La domanda di registrazione delle competenze linguistiche può essere presentata in qualsiasi momento, per esempio anche dopo il riconoscimento di un diploma o di un titolo di perfezionamento o dopo la registrazione di un diploma.
La MEBEKO accetta tutti i diplomi ufficiali di lingua che corrispondono al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) e attestano almeno il livello B2. Questi diplomi devono essere conseguiti al massimo 6 anni prima e devono soddisfare i seguenti requisiti:
devono essere firmati e datati;
devono contenere informazioni sul luogo e sul centro in cui è stato sostenuto l’esame di lingua;
devono indicare i risultati ottenuti nelle singole parti dell’esame (scrittura, lettura, parlato, ascolto).
Emolumenti e modalità di pagamento
Gli emolumenti variano a seconda del tipo di domanda. Di seguito sono riportati i costi indicativi:
riconoscimento diretto di un diploma: tra 800 e 1000 franchi;
riconoscimento diretto di un titolo di perfezionamento: tra 800 e 1000 franchi;
riconoscimento indiretto di un diploma: tra 800 e 1000 franchi;
registrazione di un diploma: tra 800 e 1200 franchi;
domanda di conseguimento di un diploma federale: tra 800 e 1000 franchi;
iscrizione della lingua: tra 50 e 100 franchi ciascuna.
La MEBEKO accetta solo pagamenti unici tramite bonifico bancario. Purtroppo, il pagamento a rate non è possibile.
Gli emolumenti devono essere pagati per intero prima che la procedura sia conclusa.
Se gli emolumenti non vengono pagati entro il termine stabilito, la procedura può essere interrotta o subire ritardi.
È necessario ripresentare tutti i documenti che sono cambiati dall’ultima domanda (p. es. nuovo modulo di domanda, curriculum vitae aggiornato, passaporto aggiornato, eventuale certificato di matrimonio).
Gli emolumenti per la nuova domanda ammontano almeno a 800 franchi.
La procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi nel settore sanitario
La procedura di riconoscimento si applica ai titolari di diplomi esteri in professioni mediche universitarie che intendono stabilirsi professionalmente in Svizzera, indipendentemente dal fatto che vi prendano domicilio o che vi lavorino come frontalieri. La validità del riconoscimento non ha alcuna limitazione temporale né territoriale.
La procedura di dichiarazione si applica ai titolari di diplomi esteri in professioni mediche universitarie, stabiliti in uno Stato dell’UE/AELS, che intendono lavorare in Svizzera per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile, mantenendo il domicilio e l’attività professionale principale nel proprio Paese d’origine. Chi esercita nei settori della medicina umana, della farmacia e della chiropratica deve possedere, oltre al rispettivo diploma, anche un titolo riconoscibile di medico specialista, farmacista specialista o chiropratico specialista affinché possano lavorare sotto la propria responsabilità professionale.
La dichiarazione deve essere rinnovata nel portale online della SEFRI per ogni anno civile in cui si prevede di prestare servizi.
La procedura si applica ai prestatori di servizi in possesso di un diploma estero in una professione medica, che mantengono il loro domicilio e la principale attività professionale nell’UE/AELS (al di fuori della Svizzera) e desiderano esercitare temporaneamente in Svizzera in qualità di lavoratori indipendenti o distaccati. Informazioni dettagliate sono disponibili nella nota «Definizione di prestatore di servizi».
Presentare una dichiarazione online: La prestazione di servizi deve essere dichiarata sul portale online della SEFRI. Per informazioni sulla procedura, consultare «Procedura e durata».
Verificare i documenti: diversi documenti devono essere caricati nel portale online della SEFRI (compresi i diplomi e il titolo di perfezionamento). Se le qualifiche non sono già state riconosciute, queste vengono verificate dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) nel quadro della procedura di dichiarazione. Importante: Non occorre presentare una richiesta di riconoscimento separata alla MEBEKO.
Periodo di validità: la dichiarazione è valida solo per un anno civile e deve essere rinnovata nel portale online della SEFRI per ogni anno in cui saranno prestati servizi.
Conoscenze linguistiche: per l’attività lavorativa in Svizzera, i professionisti devono possedere sufficienti conoscenze della lingua ufficiale del Cantone in cui desiderano lavorare. Su richiesta, le conoscenze linguistiche possono essere iscritte nel registro delle professioni mediche. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web «Dichiarazione delle conoscenze linguistiche».
Per la verifica di qualifiche professionali non ancora riconosciute, sono previsti i seguenti costi da parte della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO):
Da 800 a 1’000 franchi per il diploma
Da 800 a 1’000 franchi per il titolo di perfezionamento.
La tassa amministrativa per coprire i costi procedurali della SEFRI ammonta a 90 franchi. Il rinnovo della dichiarazione invece è gratuito.
Ulteriori informazioni
Moduli di domanda
Modulo di domanda «Riconoscimento diretto di un diploma in una professione medica»
L’UFSP analizza ogni anno i dati del registro delle professioni mediche, allo scopo di formare personale qualificato sufficiente e rispondente alle esigenze.