Riconoscimento delle professioni psicologiche
Dall’entrata in vigore della legge sulle professioni psicologiche (LPPsi), il 1 aprile 2013, la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) esamina i diplomi e titoli di perfezionamento esteri nel campo d’applicazione della LPPsi.
Troverà informazioni dettagliate sul processo, sui costi e sui documenti richiesti nei moduli di richiesta in fondo a questa pagina.
Autorità e procedura di riconoscimento
Autorità di riconoscimento:
La competenza per il riconoscimento di diplomi esteri e di titoli esteri di perfezionamento che rientrano nel campo d’applicazione della LPPsi ricade sulla Commissione delle professioni psicologiche PsiCo.
Procedura di riconoscimento:
La procedura di riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento conseguiti in Stati dell’UE o dell’AELS è retta dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dagli standard definiti nella legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi). Le domande provenienti da Stati terzi saranno trattate, nella misura del possibile, con la stessa procedura.
Esercizio della professione e autorizzazione
La LPPsi non contiene disposizioni concernenti l’attività professionale dipendente nelle professioni psicologiche. Tutte le disposizioni in materia di attività professionale e autorizzazioni sono di competenza dei Cantoni.
L’esercizio della professione di psicoterapeuta nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è soggetto ad autorizzazione. La condizione determinante per l’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria cantonale è il possesso di un titolo di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto dalla PsiCo. L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone sul cui territorio il titolare eserciterà la professione.
Procedura di dichiarazione per prestatori di servizi
Le persone che hanno conseguito titoli di perfezionamento in psicoterapia in Stati dell’UE o dell’AELS e che mantengono il proprio domicilio professionale nel Paese d’origine, ma intendono prestare servizi in Svizzera a titolo indipendente (esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale) per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile, sono obbligate ad avviare una procedura di dichiarazione per prestatori di servizi.
La SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) è competente per la procedura di dichiarazione; in merito cliccare sul link «Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS». Se non si dispone ancora di un riconoscimento formale da parte della Commissione per le professioni psicologiche (PsiCo), la documentazione presentata nell’ambito della procedura di dichiarazione viene inoltrata alla PsiCo per la verifica delle qualifiche professionali.
La procedura d’esame nonché i costi non si differenziano molto da quelli per la procedura di riconoscimento. Il riconoscimento è valido a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale; la dichiarazione per prestatori di servizi deve essere rinnovata per ogni anno in cui si intende prestare il servizio.