L’accreditamento secondo la legge federale sulle professioni psicologiche è una procedura trasparente che si svolge in più tappe e che verifica, in base a criteri definiti e a standard di qualità, se i cicli di perfezionamento soddisfano determinati criteri.
Tappe
L’accreditamento sancito nella legge federale sulle professioni psicologiche è uno strumento per il controllo della qualità e si svolge in più tappe, secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle prassi internazionali:
1. In base ai criteri di accreditamento (art. 13 LPPsi) e agli standard di qualità, l’organizzazione responsabile conduce un’autovalutazione dei propri cicli di perfezionamento e redige in proposito un rapporto.
2. In base ad esso, un gruppo di esperti indipendenti allestisce una perizia esterna sul ciclo di perfezionamento in collaborazione con l’Agenzia di accreditamento e di garanzia della qualità AAQ (valutazione esterna).
3. L’autorità di accreditamento consulta la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo).
4. Il Dipartimento federale dell’interno DFI emana una decisione di accreditamento per ogni ciclo di perfezionamento. L’accreditamento può essere vincolato a oneri ed è valido sette anni al massimo.
Le disposizioni legali per la procedura di accreditamento sono contenute nella legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), negli articoli 11 e seguenti. Altri dettagli sulla procedura di accreditamento come pure gli standard di qualità dell’accreditamento sono menzionati nell’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi).
Autorità
la responsabilità dell’intera procedura di accreditamento e la competenza per una decisione di accreditamento ricadono sul Dipartimento federale dell’interno DFI. L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP è incaricato dell’esecuzione della procedura da parte dell’autorità di accreditamento e assume pertanto la responsabilità di questo affare.
Organo di accreditamento:
l’incarico per l’organizzazione e l’accompagnamento della valutazione esterna da parte di esperti indipendenti è conferito all’Agenzia di accreditamento e di garanzia della qualità AAQ, nominato dal Consiglio federale per questo compito.
Collegio peritale per la valutazione esterna:
nel quadro della valutazione esterna, i cicli di perfezionamento sono sottoposti alla perizia di un’apposita commissione, generalmente composta da tre periti esterni indipendenti. La commissione viene istituita in base alle esigenze della singola procedura.
Commissione delle professioni psicologiche:
prima di emanare una decisione di accreditamento, il DFI sente il parere della Commissione delle professioni psicologiche. In tale quadro, la Commissione esprime un parere sulla domanda di accreditamento in vista della decisione finale.
Documenti per la presentazione di una domanda di accreditamento:
Criteri di accreditamento e standard di qualità
Ultima modifica 17.01.2024
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Servizi sanitari e professioni
Sezione Sviluppo professioni sanitarie
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3003
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Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ)
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