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Pubblicato il 2 dicembre 2024

Revisione dell'articolo 117 dell'ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Di principio, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono versati in anticipo per un intero esercizio contabile. L’articolo 117 capoverso 1 dell'ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) prevede la possibilità del pagamento trimestrale o semestrale dei premi contro versamento di un supplemento (1,250 per cento per il pagamento semestrale e 1,875 per quello trimestrale). Nell’attuale contesto di tassi bassi, i supplementi vigenti per il pagamento rateale sono troppo elevati e sono stati ridotti nel quadro di questa modifica d’ordinanza (0,25 per cento per il pagamento semestrale e 0,375 per quello trimestrale). La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Divisione vigilanza delle assicurazioni
Sezione assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare
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