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Obiettivi di costo e di qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Il Consiglio federale definisce obiettivi di costo e di qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al fine di contribuire a contenere la crescita dei costi, e quindi anche l’aumento dei premi, e a promuovere un’assistenza sanitaria di elevata qualità.

Obiettivi di costo e di qualità come misure di contenimento dei costi

L’aumento dei costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ha diverse cause. Da un lato, l’invecchiamento della società e l’aumento delle malattie croniche ad esso correlato fanno aumentare la domanda di prestazioni mediche. Dall’altro, lo sviluppo di nuovi medicamenti e terapie rende possibili trattamenti sempre migliori. Spesso impiegati a complemento delle prestazioni esistenti, o più dispendiosi, questi trattamenti causano costi più elevati.

Inoltre, le spese sanitarie aumentano a causa di prestazioni inefficienti, come l’esecuzione doppia di esami diagnostici o la fornitura di trattamenti non necessari dal punto di vista medico.

Dal 1° gennaio 2026, il Consiglio federale ha il compito di definire obiettivi per l’evoluzione dei costi nell’AOMS, basandosi sui costi necessari per un’assistenza sanitaria adeguata e di elevata qualità. Questi obiettivi dovranno rispecchiare la crescita plausibile dei costi, dovuta per esempio all’invecchiamento demografico, e permettere di escludere ulteriori inefficienze. Sulla base degli obiettivi di costo e di un monitoraggio regolare, gli attori della sanità potranno elaborare misure mirate di contenimento dei costi.

Definizione degli obiettivi di costo e di qualità

Il Consiglio federale definisce gli obiettivi di costo e di qualità ogni quattro anni, dopo aver sentito gli assicuratori, gli assicurati, i fornitori di prestazioni e i Cantoni.

Gli obiettivi di costo sono fissati da un lato per le spese generali di tutte le prestazioni AOMS e dall’altro per i seguenti cinque gruppi di costo specifici:

  • trattamenti ospedalieri;
  • trattamenti ambulatoriali in ospedale;
  • trattamenti ambulatoriali da parte di medici al di fuori degli ospedali;
  • medicamenti;
  • cure dispensate in una casa di cura o a domicilio.

I gruppi di costo vengono tenuti separati per tenere conto di un’evoluzione il più possibile differenziata nei singoli ambiti di prestazioni.

Per la definizione degli obiettivi di costo si tiene conto dell’evoluzione della demografia e della morbilità, dei progressi tecnologici in medicina, dell’evoluzione della situazione economica, dei salari e dei prezzi e delle possibilità di guadagni di efficienza.

I Cantoni possono stabilire i propri obiettivi di costo e di qualità, tenendo conto delle direttive del Consiglio federale e consultando preventivamente gli assicuratori, gli assicurati e i fornitori di prestazioni.

L’articolo 58 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) attribuisce già al Consiglio federale il compito di stabilire ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni. Non vengono quindi introdotti ulteriori obiettivi di qualità. Piuttosto, la definizione degli obiettivi di costo viene coordinata con quella degli obiettivi di qualità. In futuro, gli obiettivi si riferiranno agli stessi periodi e saranno sorvegliati congiuntamente, in modo da considerare in parallelo costi e qualità.

Definizione dei costi delle prestazioni AOMS

Ulteriore procedura per la fissazione degli obiettivi di costo e di qualità

I primi obiettivi di costo varranno per gli anni dal 2028 al 2031 e dovranno essere fissati dal Consiglio federale al più tardi entro la fine del 2026. La procedura per l’elaborazione e la definizione degli obiettivi di costo è descritta in un piano. Quest’ultimo contiene la derivazione scientifica dei fattori di influenza considerati, le fonti dei dati, il modello per il calcolo degli obiettivi di costo, il processo per la loro fissazione (incluso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi) e il monitoraggio degli obiettivi. Il piano è in corso di elaborazione. La consultazione degli attori della sanità sui primi obiettivi di costo avverrà probabilmente nell’estate del 2026.

Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (CFCQ)

Con l’entrata in vigore della modifica della LAMal il 1° gennaio 2026, il Consiglio federale ha istituito una nuova Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’AOMS. La Commissione ha una funzione consultiva. Sorveglia l’evoluzione dei costi nell’AOMS e fornisce raccomandazioni al Consiglio federale, ai Cantoni e ai partner tariffali su misure atte a contenere l’aumento dei costi. Per il monitoraggio della qualità, la CFCQ coordina i propri lavori con quelli della Commissione federale per la qualità (CFQ). Ulteriori informazioni sui compiti e sulla composizione della Commissione sono disponibili qui: Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Evoluzione storica della modifica della LAMal

La definizione di obiettivi di costo è una delle misure principali del rapporto degli esperti del 24 agosto 2017 «Misure di contenimento dei costi per sgravare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie». Come previsto dall’incarico del Consiglio federale, il Dipartimento federale dell’interno ha elaborato una proposta per l’introduzione di un obiettivo che faceva parte del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi. Sulla base del rapporto sui risultati della consultazione, il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha deciso di scorporare dal secondo pacchetto di misure la proposta di un obiettivo di contenimento dei costi, e di approfondirla e adottarla separatamente.

Il 10 novembre 2021, il Consiglio federale ha presentato l’introduzione di un obiettivo di contenimento dei costi nella legge federale sull’assicurazione malattie come controprogetto indiretto all’iniziativa per un freno ai costi. Nel corso dei dibattiti parlamentari, la proposta è stata adattata. Il Parlamento l’ha completata aggiungendo obiettivi di qualità agli obiettivi di costo, ma ha rinunciato all’obbligo di esaminare la necessità di adottare misure in caso di superamento degli obiettivi fissati. Non sono quindi previste misure correttive automatiche. Inoltre, sono state apportate diverse modifiche in altri ambiti della LAMal, come la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA), la tariffazione e il carattere economico delle prestazioni.

Il 29 settembre 2023, il Parlamento ha approvato la modifica della LAMal per la definizione di obiettivi di costo e di qualità quale controprogetto indiretto all’iniziativa per un freno ai costi. L’iniziativa popolare è stata respinta il 9 giugno 2024. In seguito, il Consiglio federale ha avviato i lavori per l’entrata in vigore della modifica di legge. Per poter attuare la modifica della LAMal, è stato necessario concretizzare diverse disposizioni a livello di ordinanza. Il 26 novembre 2025, il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore le modifiche della LAMal e dell’OAMal con effetto dal 1° gennaio 2026.

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