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Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione sulla biomedicina) e protocolli aggiuntivi

La Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d’Europa è un trattato internazionale di grande rilievo, in quanto definisce standard minimi per la protezione dei diritti dell’uomo nel campo della biomedicina. Alcune tematiche specifiche sono disciplinate all’interno di protocolli aggiuntivi.

La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione sulla biomedicina) è stata approvata il 19 novembre 1996 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Dopodiché, è stata aperta alla firma il 4 aprile 1997 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 1999.

Insieme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, questo strumento può essere annoverato tra le più importanti delle 177 convenzioni del Consiglio d’Europa.

Questo trattato costituisce infatti la prima convenzione indipendente sulla biomedicina valida a livello internazionale con norme giuridiche vincolanti. Altri strumenti internazionali relativi alle questioni mediche, come la Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association del 1964/2000 sulla ricerca biomedica, si limitano invece a una dichiarazione o raccomandazione non vincolanti.

L’obiettivo della Convenzione sulla biomedicina è proteggere la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani, così come garantire a chiunque – senza discriminazioni – il rispetto della propria integrità nonché dei propri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. La Convenzione mira cioè a fissare standard minimi per la protezione dei diritti dell’uomo nel campo della biomedicina. Gli Stati rimangono tuttavia liberi di garantire una tutela maggiore di quella prevista dalla Convenzione. Le disposizioni materiali del trattato riguardano in particolare il consenso agli interventi medici, la protezione della vita privata, il genoma umano, la ricerca scientifica, il prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto nonché il divieto di commercializzare il corpo umano o parti di esso.

Ratifica della Convenzione sulla biomedicina

Finora il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato quattro protocolli aggiuntivi riguardanti il divieto di clonazione, i trapianti, la ricerca sull’essere umano e i test genetici. Inoltre, il Consiglio d’Europa ha emesso tre raccomandazioni riguardanti il materiale biologico di origine umana, i processi decisionali nelle situazioni di fine vita e le persone con disturbi mentali.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla biomedicina e il protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione il 24 luglio 2008, per poi procedere alla relativa adozione il 1° novembre 2008.

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Affari internazionali
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