Assicurazione malattie: Obbligo d’assicurazione per assicurati domiciliati in Svizzera

Ogni persona che giunge in Svizzera per stabilirvisi deve stipulare un’assicurazione malattie al più tardi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio in Svizzera. Per i genitori vale la stessa scadenza per affiliare il proprio neonato.  

Secondo le regole di coordinamento dei sistemi europei di assicurazione sociale determinate persone, pur essendo domiciliate in Svizzera, possono essere tenute ad assicurarsi in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito (UK). Maggiori informazioni in merito figurano nelle categorie di persone qui a lato.

Inizio dell’obbligo d’assicurazione

Per principio ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure in caso di malattia o essere assicurata dal proprio rappresentante legale entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Ogni membro di una famiglia, adulto e minore, è assicurato individualmente. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia al momento della nascita o dell’acquisizione del domicilio in Svizzera. L’assicurazione malattie rimborsa retroattivamente le eventuali spese già sostenute fin dall’inizio dell’affiliazione. Poiché il rimborso ha effetto retroattivo, gli assicurati devono pagare retroattivamente fin da tale data anche i relativi premi.
Se l’affiliazione è tardiva, la copertura assicurativa decorre solo dal momento dell’affiliazione e l’assicurato deve versare un supplemento di premio in caso di ritardo non giustificabile.

Fine dell’obbligo d’assicurazione

La copertura assicurativa termina quando l’assicurato non è più tenuto ad assicurarsi:

  • perché è deceduto
  • perché ha trasferito il domicilio dalla Svizzera a un altro Paese, sempre che non sia tenuto ad assicurarsi in Svizzera in base agli Accordi bilaterali con l’UE e l’AELS o ad altre convenzioni internazionali sulle assicurazioni sociali.

Sans papiers

Per le persone che hanno lasciato il proprio domicilio all’estero e non ne hanno acquisito uno in Svizzera, è considerato domicilio il luogo di residenza. I sans papiers che risiedono in Svizzera sono soggetti all’assicurazione malattie obbligatoria. I richiedenti l’asilo respinti (beneficiari del soccorso d’emergenza) che non lasciano la Svizzera restano soggetti all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fino alla loro partenza. Gli assicuratori non hanno il diritto di denunciare una persona che dimora in Svizzera sprovvista di un titolo di soggiorno valido.

Elenco degli assicuratori-malattie autorizzati

Gli assicurati possono scegliere liberamente tra gli assicuratori-malattie autorizzati. Gli assicuratori sono obbligati ad affiliare gli assicurati a prescindere da età o stato di salute e senza riserve né termini di attesa.
La richiesta di affiliazione va presentata direttamente dall’assicurato all’assicuratore-malattie prescelto.
L’elenco degli assicuratori-malattie autorizzati è disponibile qui sotto.

Ultima modifica 27.06.2023

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Sezione Vigilanza sulla gestione delle imprese
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 462 21 11
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/versicherungspflicht.html