Su questa pagina si trovano, raggruppate per temi, le risposte alle domande poste all’UFSP da più parti riguardo al nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Il 19 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso che, in futuro, gli psicologi psicoterapeuti potranno esercitare a titolo indipendente e per conto proprio a carico dell’AOMS, a condizione che sia rilasciata una prescrizione medica. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2022.
Su questa pagina sono riportate, suddivise per temi, le risposte alle domande più frequenti (cosiddette frequently asked questions, FAQ) riguardo al nuovo disciplinamento.
Ulteriori informazioni:
- Concernente la procedura di autorizzazione formale per autorizzare nuovi fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale soggetta alla sorveglianza dei Cantoni: Domande frequenti (FAQ) sull'attuazione della modifica della LAMal "autorizzazione dei fornitori di prestazioni"
- Domande più frequenti (FAQ) sulla legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) (titolo di perfezionamento federale, l’esercizio della professione della psicoterapia)
Le informazioni su questa pagina sono costantemente aggiornate.
Condizioni di autorizzazione per fatturare le prestazioni a carico dell’AOMS a partire dal 1° luglio 2022
Le condizioni concrete di autorizzazione per gli psicologi psicoterapeuti e per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti, comprese le disposizioni transitorie, sono disciplinate nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal).
L’articolo 50c OAMal disciplina le condizioni fondamentali per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Queste sono:
- un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 22 della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), ovvero il possesso di un titolo di perfezionamento federale in psicote-rapia o di un titolo di perfezionamento estero equivalente;
- almeno tre anni di esperienza in psicoterapia clinica.
- esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- i requisiti di qualità definiti all’articolo 58g OAMal.
L’articolo 52e OAMal disciplina i requisiti per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. In particolare, viene stabilito che in queste organizzazioni le prestazioni devono essere fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c OAMal.
Ulteriori informazioni su questo tema sono disponibili al link «Domande frequenti sulla revisione della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni».
Qualifica per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS
Conformemente all’articolo 50c OAMal, il presupposto fondamentale per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione a titolo indipendente secondo l’articolo 22 LPPsi.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione presuppone il conseguimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero, riconosciuto, che a sua volta presuppone il possesso di un diploma in psicologia riconosciuto.
L’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione deve essere ri-chiesta presso il Cantone.
La novità è che dal 1º gennaio 2022 anche l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è rilasciata dai Cantoni e non è più automatica. Questa autorizzazione è stabilita soltanto previa richiesta presso il relativo Cantone.
Sì, secondo la LPPsi Lei è uno psicoterapeuta riconosciuto a livello federale. Per ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è necessaria un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
No. I requisiti fondamentali per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS sono un titolo di perfezionamento in psicoterapia ricono-sciuto a livello federale o un titolo di perfezionamento estero equivalente e almeno tre anni di esperienza clinica di psicoterapia.
Coloro che, secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 capo-verso 3 LPPsi, non possedevano una formazione corrispondente a un tito-lo federale di perfezionamento, non sono autorizzate all’esercizio della pro-fessione a carico all’AOMS.
Tuttavia, prima dell’entrata in vigore della LPPsi molte di queste persone erano in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della profes-sione. Pertanto, possono continuare a esercitare nel proprio Cantone senza restrizioni e sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della LPPsi. Le loro prestazioni non sono però rimunerate dall’AOMS.
Esperienza clinica per l’autorizzazione a esercitare la pro-fessione a carico dell’AOMS
Tutti gli psicoterapeuti e psicologi psicoterapeuti devono aver maturato tre anni di pratica clinica prima di poter fatturare autonomamente le loro pre-stazioni a carico dell’AOMS.
Si applica l’articolo 50c OAMal.
Vengono computati:
a) i due anni che devono essere svolti nell’ambito del perfezionamento;
b) un ulteriore anno che può essere svolto prima o dopo l’ottenimento del titolo di perfezionamento, ma comunque dopo l’inizio dello stesso. Il terzo anno può essere svolto solo presso un istituto psichiatrico-psicoterapeutico riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).
- Per futuri specialisti in psicoterapia per adulti: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di categoria A, B o C. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) «Specialista in psichiatria e psicoterapia» dell’ISFM del 1° luglio 2009 nella versione del 15 dicembre 2016.
- Per futuri specialisti in psicoterapia infantile e adolescenziale: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal DFI «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» dell’ISFM del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018.
Il link al registro dei centri di perfezionamento professionale riconosciuti dall’ISFM e ai programmi di perfezionamento professionale si trova sotto la rubrica «Link». Il riconoscimento deve essere o essere stato valido nel momento in cui è o è stata esercitata l’attività presso il centro di perfezio-namento professionale; l’ambito rilevante dell’istituto deve essere ricono-sciuto.
L’ordine con il quale sono svolti i tre anni non è prescritto.
È previsto che le associazioni professionali stabiliscano nel medio termine ulteriori criteri clinici specifici per gli psicologi psicoterapeuti che esercitano a carico dell’AOMS, che gli istituti coinvolti consentano di far pratica con un numero adeguato di pazienti trattati per uno spettro di disturbi commisurato al futuro ambito di attività e che tali istituti presentino una dimensione minima adeguata con un ambiente interprofessionale. Non appena queste disposizioni potranno essere implementate, sarà possibile adeguare di conseguenza anche la normativa.
La legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) non distingue tra psicoterapeuti per bambini e adolescenti e psicoterapeuti per adulti. I titola-ri di titoli di perfezionamento federali in psicoterapia possono documentare di conseguenza la loro attività sulla base del focus del loro perfezionamen-to e offrire psicoterapia ad adulti o a bambini e adolescenti, oppure a en-trambi, qualora dispongano delle relative conoscenze e capacità.
Secondo l’articolo 27 LPPsi rientra negli obblighi professionali esercitare la professione in modo coscienzioso e rispettare i limiti delle proprie compe-tenze.
Anche il disciplinamento relativo all’AOMS non prevede qualifiche separate. Secondo l’articolo 50c dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sono richiesti com-plessivamente tre anni di esperienza pratica, di cui 12 mesi possono essere svolti soltanto presso determinate cliniche per adulti e/o bambini e adole-scenti riconosciute dall’ISFM. Questi 12 mesi intendono rispecchiare il futu-ro ambito di attività e preparare ad affrontarlo. Il nuovo disciplinamento non specifica tuttavia se chi lavora con gli adulti deve aver effettivamente lavorato in cliniche per adulti durante questi 12 mesi (lo stesso vale per chi lavora con i bambini e gli adolescenti).
I requisiti riguardo alla qualifica (titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero, riconosciuto, secondo l’articolo 50c OAMal che riferisce all'articolo 22 LPPsi) devono essere in ogni caso soddisfatti.
Nell’ambito della disposizione transitoria OAMal vengono autorizzati pro-fessionisti qualificati i quali, pur non soddisfacendo le condizioni relative all’esperienza clinica di cui all’articolo 50c lettera b OAMal, all’entrata in vigore il 1º luglio 2022 hanno già acquisito un’esperienza di psicoterapia clinica di almeno tre anni.
La disposizione transitoria vale anche per l’organizzazione e singoli fornitori di servizi.
Il nuovo disciplinamento entra in vigore il 1º luglio 2022, giorno di riferimento al quale si deve disporre di tutte le qualifiche per poter conteggiare l’esperienza clinica con la disposizione transitoria dell’OAMal. Chi a questa data soddisfa completamente tutti i requisiti concernenti la qualifica (auto-rizzazione cantonale all’esercizio della professione) e ha INOLTRE maturato pienamente i tre anni di esperienza clinica può richiedere l’ammissione quale fornitore di prestazioni presso il Cantone per poter fatturare a carico dell’AOMS a partire dal 1º luglio 2022.
È riconosciuta un’esperienza psicoterapeutica di almeno tre anni nell’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato.
Nello specifico si può trattare di:
• un’attività di psicoterapia svolta durante il perfezionamento, even-tualmente accreditata anche per il perfezionamento stesso:
• attività di psicoterapia delegata
• attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria (ad es. in una clinica)
• attività di psicoterapia dopo il conseguimento del titolo di perfe-zionamento
• attività di psicoterapia delegata
• attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria
• attività di psicoterapia sotto la propria responsabilità professiona-le, indipendentemente se le prestazioni sono pagate dai pazienti stessi oppure assunte da un’assicurazione complementare.
In termini di tempo, si applicano condizioni analoghe a quelle per il ricono-scimento degli anni clinici di perfezionamento in psicoterapia. L’esperienza clinica può aver avuto luogo durante il perfezionamento o dopo il conse-guimento del titolo. Anche in questo caso vale il requisito minimo che si applica all’accreditamento della pratica clinica per il perfezionamento: se-condo lo standard di qualità 2.2 nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi), la pratica clinica deve essere acquisita in linea di principio durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia.
Supervisione qualificata
Si applicano inoltre i requisiti della supervisione qualificata, analogamente a quelli per il riconoscimento nell’ambito del perfezionamento, secondo l’OEAc-LPPsi. Di norma, i supervisori devono disporre di un perfeziona-mento qualificato in psicoterapia, di un’esperienza professionale rilevante e di una specializzazione in supervisione.
Un attestato di capacità di «psicoterapia delegata» non qualifica alla su-pervisione.
Che cosa succede se il 1º luglio 2022 non soddisfo ancora com-pletamente le condizioni?
Chi il 1º luglio 2022 non soddisfa ancora completamente i requisiti deve aver maturato l’esperienza clinica conformemente all’articolo 50c, ossia aver svolto almeno 12 mesi dei tre anni in un istituto riconosciuto dall’ISFM.
Ecco alcuni esempi a titolo illustrativo:
Persona A: ha conseguito il titolo di perfezionamento all’inizio del 2022 e prima dell’entrata in vigore ha maturato 2,5 anni di esperienza clinica, ma soltanto in istituti non riconosciuti dall’ISFM.
- Il 1º luglio 2022 la persona non soddisfa tutti i requisiti e deve di-mostrare l’esperienza clinica di cui all’articolo 50c OAMal. Deve an-cora svolgere i 12 mesi presso un istituto riconosciuto dall’ISFM prima di poter essere ammessa. Svolgere soltanto il semestre mancante presso un istituto riconosciuto dall’ISFM non è possibile.
- Oltre al titolo federale di perfezionamento, per ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS la persona necessi-ta anche di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
Persona B: ha concluso il perfezionamento nel 2021 e dispone del titolo federale; al momento dell’entrata in vigore non ha ancora maturato tre anni di esperienza professionale.
- Il 1º luglio 2022 la persona non soddisfa tutti i requisiti e deve di-mostrare l’esperienza clinica di cui all’articolo 50c OAMal. Se l’esperienza clinica pregressa non comprende già un periodo tra-scorso presso un centro di perfezionamento professionale ricono-sciuto dall’ISFM conformemente all’articolo 50c OAMal, occorre svolgere i 12 mesi corrispondenti.
- Oltre al titolo federale di perfezionamento, per ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS la persona necessi-ta anche di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
Sì, per l’impiego a tempo parziale la durata viene estesa di conseguenza.
Lo stesso vale se l’attività di psicoterapia costituisce solo una parte dell’impiego accanto ad altre attività (esempio: 50% di attività in psicoterapia e 50% di altre attività, come neuropsicologia o altri ambiti).
No, le modifiche previste riguardano solo l’AOMS e non le autorizzazioni cantonali all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Verifica del dossier e processo di autorizzazione
L’autorizzazione a esercitare l’attività professionale a carico dell’AOMS deve essere richiesta attivamente presso il Cantone.
Soltanto con l’autorizzazione cantonale è possibile richiedere il numero RCC o il numero C presso la SASIS SA.
Perfezionamento in psicoterapia
Il passaggio al modello della prescrizione medica non avrà ripercussioni dirette sulla struttura e sui contenuti dei corsi di perfezionamento accreditati in psicoterapia.
Le modifiche previste riguardano l’AOMS, non le regole per il perfezionamento professionale in psicoterapia per le quali si applica la LPPsi.
Le persone che stanno ancora frequentando un perfezionamento possono lavorare soltanto sotto vigilanza di persone qualificate in psicoterapia psicologica; questo aspetto è disciplinato dalla legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi).
Non possono fatturare direttamente le proprie prestazioni agli assicuratori-malattia. Ulteriori informazioni su questo tema sono disponibili al link «Revisione della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni (ad-min.ch)»
Attività delegata
La disposizione transitoria dell’OPre prevede che le prestazioni di psicote-rapia delegata potranno essere rimunerate per sei mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022.
Ciò significa che tutte le regole del sistema TARMED per l’attività delegata restano valide fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, chi esercita in forma delegata e non soddisfa i requisiti di autorizzazione può continuare a esercitare in forma delegata non oltre tale data.
Dal 1º gennaio 2023 verranno meno le prestazioni di psicoterapia delegata.
Ad ogni modo, il nuovo disciplinamento riguarda solo l’AOMS. I contratti di lavoro o altri tipi di accordi contrattuali non sono interessati direttamente. Informazioni in merito ai contratti di lavoro e alle persone giuridiche sono disponibili al link «Domande frequenti sulla revisione della LAMal: autoriz-zazioni dei fornitori di prestazioni».
No, non è possibile.
Le condizioni per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti (art. 52e, let. c OAMal) prevedono che, anche in queste organizzazioni, le prestazioni debbano essere fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c OAMal.
Non sono possibili nemmeno autorizzazioni eccezionali.
Le prestazioni di psicoterapia delegata come forma transitoria di psicoterapia medica possono essere fatturate solo fino al 31 dicembre 2022 secondo le regole TARMED vigenti.
La psicoterapia delegata è un accordo transitorio stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 V 46 del 24 marzo 1981) che ha permesso che la psicoterapia fornita da un professionista non medico fosse rimunerata come prestazione medica.
A partire dal 1° luglio 2022, gli psicologi psicoterapeuti saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS quali fornitori di prestazioni che esercitano previa prescrizione di un professionista medico e potranno fornire le loro prestazioni sotto la propria responsabilità. Di conseguenza, per poter forni-re le prestazioni a carico dell’AOMS non dovranno più essere dipendenti della persona delegante e lavorare negli stessi spazi sotto vigilanza.
La disposizione transitoria dell’OPre prevede che le prestazioni di psicote-rapia delegata possano essere rimunerate per sei mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Le regole del sistema TARMED per l’attività delegata restano valide fino a tale data. Ciò consenti-rà di adottare le opportune misure organizzative.
A ogni modo, il nuovo disciplinamento riguarda solo l’AOMS. I contratti di lavoro o altri tipi di accordi contrattuali, ad esempio sull’utilizzo dell’infrastruttura dello studio medico, non sono interessati. Il Codice delle obbligazioni continua a essere applicabile senza modifiche.
Informazioni in merito ai contratti di lavoro e alle persone giuridiche sono disponibili al link «Domande frequenti sulla revisione della LAMal: autorizzazioni dei fornitori di prestazioni».
La psicoterapia delegata è un accordo transitorio stabilito solo per decisione del tribunale. Il nuovo disciplinamento in vigore dal 1° luglio 2022 definisce le qualifiche minime per le persone che esercitano la professione psicoterapeutica a carico dell’AOMS.
I requisiti relativi alla qualifica devono essere in ogni caso soddisfatti.
Esempio: coloro che, secondo le disposizioni transitorie dell’articolo 49 capoverso 3 LPPsi, non possiedono un titolo federale di perfezionamento federale o un titolo equivalente ma che prima dell’entrata in vigore della LPPsi avevano ottenuto un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e di conseguenza, ai sensi della LPPsi, possono tuttora esercitare nel relativo Cantone sotto la propria responsabilità professionale, non saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS.
Gli psicologi psicoterapeuti saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS solo a partire dal 1° luglio 2022 quali fornitori di prestazioni che esercitano previa prescrizione di un professionista medico. Pertanto, prima di questa data non sarà possibile far valere una garanzia dei diritti acquisiti nei confronti dell’AOMS. Da parte di TARMED sono state elaborate regole di compensazione e di autorizzazione per la psicoterapia delegata, nell’ambito delle quali era prevista una cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti per le persone che esercitavano da molti anni nel campo della psicoterapia. Secondo TARMED, tale garanzia dei diritti acquisiti vale soltanto nell’ambito della psicoterapia delegata. Quest’ultima in termini di requisiti non era orientata all’attività svolta sotto la propria responsabilità professionale senza vigilanza medica.
Altri diritti acquisiti riguardo all’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione non sono interessati dal nuovo disciplinamento relativo all’AOMS.
Indicazioni riguardanti il servizio di psicoterapia praticata da psicologi dal 1° luglio 2022
Le indicazioni riguardanti l’effettivo servizio di psicoterapia e i dettagli sulla prescrizione medica e il numero di sessioni possono essere reperiti nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Si applica l’articolo 11b OPre.
Secondo le norme sulla psicoterapia medica, valgono i principi e i metodi di cui all’articolo 2 OPre.
Le prestazioni degli psicologi psicoterapeuti comprendono, oltre all’effettiva psicoterapia, anche prestazioni di coordinamento. Queste devono essere associate alla psicoterapia e riguardare da un lato il coordinamento con il medico prescrivente nell’ambito del trattamento della malattia psichica e dall’altro la concertazione con altri professionisti coinvolti nel trattamento in un’ottica di assistenza coordinata.
La prestazione di psicoterapia include anche i primi colloqui per la raccolta in particolare di elementi anamnestici e diagnostici.
Per poter essere rimunerate dall’AOMS, le prestazioni non mediche di psicoterapia devono essere prescritte da un professionista medico.
La regolare abilitazione a prescrivere è limitata a medici e con determinati diplomi di medico specialista (articolo 11b capoverso 1 lettera a OPre).
Le prestazioni relative a interventi in caso di crisi o terapie brevi su pazienti con gravi malattie di recente diagnosi o in una situazione di pericolo di morte possono essere prescritte da medici con qualsiasi titolo di perfezionamento (inclusi i medici generici) fino a un massimo di 10 sedute (art. 11b cap. 1, let. b OPre).
Le prestazioni relative a interventi in caso di crisi o terapie brevi su pazienti con gravi malattie di recente diagnosi o in una situazione di pericolo di morte possono essere prescritte da chiunque detenga un titolo di perfezio-namento (in qualsiasi specialità medica, inclusi i medici generici) fino a un massimo di 10 sedute.
Secondo l’articolo 11b capoverso 2 OPre, per ogni prescrizione medica sono possibili al massimo 15 sedute di psicoterapia praticata da uno psicologo.
Per la prescrizione di altre 15 sedute al massimo è necessario uno scambio informativo tra il medico prescrivente e lo psicoterapeuta che esegue le sedute.
Conformemente all’articolo 11b capoverso 3 OPre, prima della prosecuzione della psicoterapia dopo 30 sedute è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.
Prima di sottoporre all’assicuratore il rapporto con la proposta di prosecuzione della terapia è necessaria una valutazione del caso da parte di specialisti con titoli di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. A seconda della vulnerabilità del paziente, questa valutazione può essere effettuata sulla base della cartella clinica.
Il rapporto con la proposta di prosecuzione della psicoterapia viene presentato dal medico prescrivente e contiene in particolare l’esito della valutazione del caso da parte del collega psichiatra.
Qualora dovesse emergere l’indicazione a un prolungamento del trattamento psicoterapeutico, è necessaria una prescrizione medica ordinaria secondo l’articolo 11b capoverso 1 lettera a OPre.
Anche per il proseguimento della psicoterapia dopo 30 sedute cumulate (10 sedute di terapia breve sommate a 20 sedute prescritte regolarmente) è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore secondo la procedura illustrata.
La psicoterapia delegata può essere rimunerata conformemente alle condizioni attualmente vigenti soltanto fino al 31 dicembre 2022. Se Lei continua a lavorare in forma delegata sino alla fine del 2022, fino ad allora la procedura rimane invariata.
Se non continua a lavorare in forma delegata e se è previsto che le prestazioni debbano continuare a essere rimunerate dall’assicurazione malattie, deve attenersi alla nuova procedura. Le prestazioni di psicoterapia devono essere prescritte da un medico per essere rimunerate dall’AOMS. Non può semplicemente esercitare senza prescrizione.
Per quanto riguarda le garanzie di assunzione dei costi, Le consigliamo di contattare direttamente l’assicurazione e di chiedere quale sia la procedura per il caso specifico.
Ulteriori informazioni
In caso di domande dettagliate sull’effettiva attuazione, tenete presente che, prima dell’entrata in vigore, le varie organizzazioni coinvolte devono ancora svolgere ulteriori fasi.
Le convenzioni tariffali, ad esempio, devono essere ancora negoziate dai partner tariffali e approvate dal autorità competente. Le convenzioni do-vranno disciplinare poi ulteriori dettagli.
Nel quadro dell’AOMS non è prevista una nuova forma di delega di presta-zioni mediche per psicologi con o senza titolo di perfezionamento. Di prin-cipio le prestazioni mediche, che sono tariffate di conseguenza, devono essere fornite anche dai medici. In questo contesto la psicoterapia delega-ta ha assunto una posizione particolare stabilita solo per decisione del tribunale.
Prestazioni delle assicurazioni complementari dal 1° luglio 2022
Le modifiche previste in vigore al 1° luglio 2022 riguardano soltanto l’AOMS (cioè l’assicurazione di base) secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), mentre non riguardano le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
A tali assicurazioni non si applicano le disposizioni della LAMal e delle relative ordinanze esecutive (OAMal, OPre) e pertanto sono libere nella definizione delle proprie prestazioni.
Legislazione
Link
Link esterni:
Registro dei centri di perfezionamento professionale (siwf-register.ch)
Programma di perfezionamento professionale (siwf.ch):
• Medico specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adole-scenziale
• Medico specialista in psichiatria e psicoterapia
Ultima modifica 24.01.2023
Contatto
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Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
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