Su questa pagina si trovano, raggruppate per temi, le risposte alle domande poste all’UFSP da più parti riguardo al nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Il 19 marzo 2021, il Consiglio federale ha deciso che, in futuro, gli psicologi psicoterapeuti potranno esercitare in nome e per conto proprio a carico dell’AOMS, a condizione che sia rilasciata una prescrizione medica. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2022.
Su questa pagina sono riportate, suddivise per temi, le risposte alle domande più frequenti (cosiddette frequently asked questions, FAQ) riguardo al nuovo disciplinamento.
Le informazioni su questa pagina sono costantemente aggiornate.
Condizioni di autorizzazione per fatturare le prestazioni a carico dell’AOMS a partire dal 1° luglio 2022
Le condizioni concrete di autorizzazione per gli psicologi psicoterapeuti e per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti, comprese le disposizioni transitorie, sono disciplinate nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal).
L’articolo 50c OAMal disciplina le condizioni fondamentali per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Queste sono:
1. un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 22 della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), ovvero il possesso di un titolo di perfezionamento federale in psicoterapia o di un titolo di perfezionamento estero equivalente;
e
2. almeno tre anni di esperienza in psicoterapia clinica.
Sicondo la Revisione della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni
3. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
4. i requisiti di qualità definiti all’articolo 58g OAMal.
L’articolo 52e OAMal disciplina i requisiti per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti. In particolare, viene stabilito che in queste organizzazioni le prestazioni devono essere fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c OAMal.
Conformemente all’articolo 52e OAMal, non sono considerati tutti insieme come organizzazione di psicologi psicoterapeuti.
Gli psicoterapeuti riconosciuti a livello federale sono liberi di associarsi in un’organizzazione di psicologi psicoterapeuti o di esercitare in nome e per conto proprio.
I medici specializzati non prestano servizi di psicoterapia praticata da psicologi e non soddisfa i requisiti di cui sopra. Tuttavia, può associarsi come istituto conformemente all’articolo 36a della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
La suddivisione degli spazi dello studio medico e l’organizzazione come studio medico associato non sono disciplinate né dall’OAMal né dall’OPre e dipendono dai medici stessi.
Qualifica per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS
Conformemente all’articolo 50c OAMal, il presupposto fondamentale per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 22 LPPsi.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione presuppone il conseguimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero, riconosciuto, che a sua volta presuppone il possesso di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi.
Sì, secondo la LPPsi Lei è uno psicoterapeuta riconosciuto a livello federale. Per ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS è necessaria un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.
No. I requisiti fondamentali per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS sono un titolo di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto a livello federale o un titolo di perfezionamento estero equivalente e almeno tre anni di esperienza di psicoterapia clinica.
Coloro che, secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 capoverso 3 LPPsi, non possedevano una formazione corrispondente a un titolo di perfezionamento federale, non sono autorizzate all’esercizio della professione a carico all’AOMS.
Tuttavia, prima dell’entrata in vigore della LPPsi molte di queste persone erano in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. Pertanto, possono continuare a esercitare nel proprio Cantone senza restrizioni e sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della LPPsi. Le loro prestazioni non sono però rimunerate dall’AOMS.
Esperienza clinica per l’autorizzazione a esercitare la pro-fessione a carico dell’AOMS
Tutti gli psicoterapeuti e psicologi psicoterapeuti devono aver maturato tre anni di pratica clinica, prima di poter fatturare autonomamente le loro prestazioni a carico dell’AOMS.
Si applica l’articolo 50c OAMal.
Vengono computati:
a) i due anni che devono essere svolti nell’ambito del perfezionamento;
b) un ulteriore anno che può essere svolto prima o dopo l’ottenimento del titolo di perfezionamento, ma comunque dopo l’inizio dello stesso. Il terzo anno può essere svolto solo presso un istituto psichiatrico-psicoterapeutico riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).
- Per futuri specialisti in psicoterapia per adulti: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di categoria A o B. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) «Specialista in psichiatria e psicoterapia» dell’ISFM del 1° luglio 2009 nella versione del 15 dicembre 2016.
- Per futuri specialisti in psicoterapia infantile e adolescenziale: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal DFI «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» dell’ISFM del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018.
È previsto che le associazioni professionali stabiliscano nel medio termine ulteriori criteri clinici specifici per gli psicologi psicoterapeuti che esercitano a carico dell’AOMS, che gli istituti coinvolti consentano di far pratica con un numero adeguato di pazienti trattati per uno spettro di disturbi commisurato al futuro ambito di attività e che tali istituti presentino una dimensione minima adeguata con un ambiente interprofessionale. Non appena queste disposizioni potranno essere implementate, sarà possibile adeguare di conseguenza anche la normativa.
I requisiti riguardo alla qualifica (titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero, riconosciuto, secondo l’articolo 50c OAMal che riferisce all'articolo 22 LPPsi) devono essere in ogni caso soddisfatti.
Nell’ambito della disposizione transitoria vengono autorizzati professionisti qualificati i quali, pur non soddisfacendo le condizioni relative all’esperienza clinica di cui all’articolo 50c lettera b, hanno acquisito un’esperienza di psicoterapia clinica di almeno 3 anni
nell’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato.
Nello specifico si può trattare di:
- un’attività di psicoterapia svolta durante il perfezionamento, eventualmente accreditata anche per il perfezionamento stesso:
a. attività di psicoterapia delegata
b. attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria (ad es. in una clinica)
- attività di psicoterapia dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento
a. attività di psicoterapia delegata
b. attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria
c. attività di psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, indipendentemente se le prestazioni sono pagate dai pazienti stessi oppure assunte da un’assicurazione complementare.
In termini di tempo, si applicano condizioni analoghe a quelle per il riconoscimento degli anni clinici di perfezionamento in psicoterapia. L’esperienza clinica può aver avuto luogo durante il perfezionamento o dopo il conseguimento del titolo. Anche in questo caso vale il requisito minimo che si applica all’accreditamento della pratica clinica per il perfezionamento: secondo lo standard di qualità 2.2 nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi), la pratica clinica deve essere acquisita in linea di principio durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia.
Si applicano inoltre i requisiti della supervisione qualificata, analogamente a quelli per il riconoscimento nell’ambito del perfezionamento, secondo l’OEAc-LPPsi. Di norma, i supervisori devono disporre di un perfezionamento qualificato in psicoterapia, di un’esperienza professionale rilevante e di una specializzazione in supervisione.
Sì, per l’impiego a tempo parziale la durata viene estesa di conseguenza.
Lo stesso vale se l’attività di psicoterapia costituisce solo una parte dell’impiego accanto ad altre attività (esempio: 50% di attività in psicoterapia e 50% di altre attività, come neuropsicologia o altri ambiti).
No, le modifiche previste riguardano solo l’AOMS e non le autorizzazioni cantonali all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Verifica del dossier e processo di autorizzazione
In caso di domande dettagliate sull’effettiva attuazione tenete presente che, prima dell’entrata in vigore, le varie organizzazioni coinvolte devono ancora svolgere ulteriori fasi, ad esempio nell’ambito dei regolamenti sui processi individuali di autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS, compresa la verifica dei dossier individuali. Su questo punto si prevede un cambiamento di responsabilità. La responsabilità per l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale a esercitare a carico dell’AOMS passerà adesso dagli assicuratori sanitari ai Cantoni (Revisione della LAMal: autorizzazione dei fornitori di prestazioni).
Perfezionamento in psicoterapia
Il passaggio al modello della prescrizione medica non avrà ripercussioni dirette sulla struttura e sui contenuti dei corsi di perfezionamento accreditati in psicoterapia.
Le modifiche previste riguardano l’AOMS, non le regole per il perfezionamento professionale in psicoterapia per le quali si applica la LPPsi.
Le modalità relative alle prestazioni fornite da persone che frequentano ancora un perfezionamento, e che pertanto non possono fornire prestazioni sotto la propria responsabilità professionale, devono ancora essere chiarite nel dettaglio dalle varie organizzazioni coinvolte prima dell’entrata in vigore.
Attività delegata
La disposizione transitoria dell’OPre prevede che le prestazioni di psicoterapia delegata potranno essere rimunerate per 6 mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022.
Ciò significa che tutte le regole del sistema TARMED per l’attività delegata restano valide fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, chi esercita in forma delegata e non soddisfa i requisiti di autorizzazione può continuare a esercitare in forma delegata non oltre tale data.
Ad ogni modo, il nuovo disciplinamento riguarda solo l’AOMS. I contratti di lavoro o altri tipi di accordi contrattuali non sono interessati. Il Codice delle obbligazioni (CO) continua a essere applicabile senza modifiche.
No, non è possibile.
Le condizioni per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti (art. 52e, let. c OAMal) prevedono che, anche in queste organizzazioni, le prestazioni debbano essere fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c OAMal.
Le prestazioni di psicoterapia delegata come forma transitoria di psicoterapia medica possono essere fatturate solo fino al 31 dicembre 2022 secondo le regole TARMED vigenti.
La psicoterapia delegata è un accordo transitorio stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 V 46 del 24 marzo 1981) che ha permesso che la psicoterapia fornita da un professionista non medico fosse rimunerata come prestazione medica.
A partire dal 1° luglio 2022, gli psicologi psicoterapeuti saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS quali fornitori di prestazioni che esercitano previa prescrizione di un professionista medico e potranno fornire le loro prestazioni sotto la propria responsabilità. Di conseguenza, per poter fornire le prestazioni a carico dell’AOMS non dovranno più essere dipendenti della persona delegante e lavorare negli stessi spazi.
La disposizione transitoria dell’OPre prevede che le prestazioni di psicoterapia delegata possano essere rimunerate per 6 mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Le regole del sistema TARMED per l’attività delegata restano valide fino a tale data. Ciò consentirà di adottare le opportune misure organizzative.
A ogni modo, il nuovo disciplinamento riguarda solo l’AOMS. I contratti di lavoro o altri tipi di accordi contrattuali, ad esempio sull’utilizzo dell’infrastruttura dello studio medico, non sono interessati. Il Codice delle obbligazioni continua a essere applicabile senza modifiche.
La psicoterapia delegata è un accordo transitorio stabilito solo per decisione del tribunale. Il nuovo disciplinamento in vigore dal 1° luglio 2022 definisce le qualifiche minime per le persone che esercitano la professione psicoterapeutica a carico dell’AOMS.
I requisiti relativi alla qualifica devono essere in ogni caso soddisfatti.
Esempio: coloro che, secondo le disposizioni transitorie dell’articolo 49 capoverso 3 LPPsi, non possiedono un titolo di perfezionamento federale o un titolo equivalente ma che prima dell’entrata in vigore della LPPsi avevano ottenuto un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e di conseguenza, ai sensi della LPPsi, possono tuttora esercitare nel relativo Cantone sotto la propria responsabilità professionale, non saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS.
Gli psicologi psicoterapeuti saranno autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS solo a partire dal 1° luglio 2022 quali fornitori di prestazioni che esercitano previa prescrizione di un professionista medico. Pertanto, prima di questa data non sarà possibile far valere una garanzia dei diritti acquisiti nei confronti dell’AOMS. Da parte di TARMED sono state elaborate regole di compensazione e di autorizzazione per la psicoterapia delegata, nell’ambito delle quali era prevista una cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti per le persone che esercitavano da molti anni nel campo della psicoterapia. Secondo TARMED, tale garanzia dei diritti acquisiti vale soltanto nell’ambito della psicoterapia delegata.
Altri diritti acquisiti riguardo all’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione non sono interessati dal nuovo disciplinamento relativo all’AOMS.
Indicazioni riguardanti il servizio di psicoterapia praticata da psicologi dal 1° luglio 2022
Le indicazioni riguardanti l’effettivo servizio di psicoterapia e i dettagli sulla prescrizione medica e il numero di sessioni possono essere reperiti nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Si applica l’articolo 11b OPre.
Secondo le norme sulla psicoterapia medica, valgono i principi e i metodi di cui all’articolo 2 OPre.
Le prestazioni degli psicologi psicoterapeuti comprendono, oltre all’effettiva psicoterapia, anche prestazioni di coordinamento. Queste devono essere associate alla psicoterapia e riguardare da un lato il coordinamento con il medico prescrivente nell’ambito del trattamento della malattia psichica e dall’altro la concertazione con altri professionisti coinvolti nel trattamento in un’ottica di assistenza coordinata.
La prestazione di psicoterapia include anche i primi colloqui per la raccolta in particolare di elementi anamnestici e diagnostici.
Per poter essere rimunerate dall’AOMS, le prestazioni non mediche di psicoterapia devono essere prescritte da un professionista medico.
La regolare abilitazione a prescrivere è limitata a medici di base e agli specialisti di medicina psichiatrica e psicosomatica (articolo 11b capoverso 1 lettera a OPre).
Le prestazioni relative a interventi in caso di crisi o terapie brevi su pazienti con gravi malattie di recente diagnosi o in una situazione di pericolo di morte possono essere prescritte da medici con qualsiasi titolo di perfezionamento (inclusi i medici generici) fino a un massimo di 10 sedute (art. 11b cap. 1, let. b OPre).
Secondo l’articolo 11b capoverso 2 OPre, per ogni prescrizione medica sono possibili al massimo 15 sedute di psicoterapia praticata da uno psicologo.
Per la prescrizione di altre 15 sedute al massimo è necessario uno scambio informativo tra il medico prescrivente e lo psicoterapeuta che esegue le sedute.
Conformemente all’articolo 11b capoverso 3 OPre, prima della prosecuzione della psicoterapia dopo 30 sedute è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.
Prima di sottoporre all’assicuratore il rapporto con la proposta di prosecuzione della terapia è necessaria una valutazione del caso da parte di specialisti con titoli di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. A seconda della vulnerabilità del paziente, questa valutazione può essere effettuata sulla base della cartella clinica.
Il rapporto con la proposta di prosecuzione della psicoterapia viene presentato dal medico prescrivente e contiene in particolare l’esito della valutazione del caso da parte del collega psichiatra.
Qualora dovesse emergere l’indicazione a un prolungamento del trattamento psicoterapeutico, è necessaria una prescrizione medica ordinaria secondo l’articolo 11b capoverso 1 lettera a OPre.
Anche per il proseguimento della psicoterapia dopo 30 sedute cumulate è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore secondo la procedura illustrata.
Ulteriori informazioni
In caso di domande dettagliate sull’effettiva attuazione, tenete presente che, prima dell’entrata in vigore, le varie organizzazioni coinvolte devono ancora svolgere ulteriori fasi.
Le convenzioni tariffali, ad esempio, devono essere ancora negoziate dai partner tariffali e approvate dal Consiglio federale. Le convenzioni dovranno disciplinare poi ulteriori dettagli, come la durata massima delle sedute fatturabili o le posizioni tariffali specifiche.
Prestazioni delle assicurazioni complementari dal 1° luglio 2022
Le modifiche previste in vigore al 1° luglio 2022 riguardano soltanto l’AOMS (cioè l’assicurazione di base) secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), mentre non riguardano le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
A tali assicurazioni non si applicano le disposizioni della LAMal e delle relative ordinanze esecutive (OAMal, OPre) e pertanto sono libere nella definizione delle proprie prestazioni.
Ultima modifica 27.08.2021
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
Divisione prestazioni assicurazione malattia
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berna
Svizzera
Tel.
+41 58 469 17 33