Il nuovo disciplinamento sugli psicologi-psicoterapeuti a partire dal 1° luglio 2022

Gli psicologi psicoterapeuti possono esercitare a titolo indipendente e per conto proprio a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), a condizione che sia rilasciata una prescrizione medica.

Il Consiglio federale lo ha deciso il 19 marzo 2021. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2022.

1. Condizioni di autorizzazione per fatturare le prestazioni a carico dell’AOMS a partire dal 1° luglio 2022

Le condizioni concrete di autorizzazione per gli psicologi psicoterapeuti e per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti, comprese le disposizioni transitorie, sono disciplinate nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). 

L’articolo 50c OAMal disciplina le condizioni fondamentali per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Queste sono:

1. un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 22 della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), ovvero il possesso di un titolo di perfezionamento federale in psicoterapia o di un titolo di perfezionamento estero equivalente;

2. almeno tre anni di esperienza clinica in psicoterapia;

3. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; i requisiti di qualità definiti all’articolo 58g OAMal.

L’articolo 52e OAMal disciplina i requisiti per le organizzazioni di psicologi psicoterapeuti.
Ulteriori informazioni su questo tema sono disponibili alla pagina Fornitori di prestazioni e nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) più in basso.

Esperienza pratica per l’autorizzazione a esercitare la professione a carico dell’AOMS

Tutti gli psicoterapeuti e psicologi psicoterapeuti devono aver maturato tre anni di pratica clinica prima di poter fatturare autonomamente le loro prestazioni a carico dell’AOMS.

Per le persone che, in data 1° luglio 2022, disponevano già di un’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e di un’esperienza clinica in psicoterapia di almeno tre anni, si applica una disposizione transitoria.
Per tutte le altre persone valgono le normali condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 50c OAMal.

Esperienza pratica per l’autorizzazione a carico dell’AOMS secondo l’articolo 50c OAMal

Vengono computati:
a) i due anni che devono essere svolti nell’ambito del perfezionamento; e
b) un ulteriore anno che può essere svolto prima o dopo l’ottenimento del titolo di perfezionamento, ma comunque dopo l’inizio dello stesso. Il terzo anno può essere svolto solo presso un istituto che offre trattamenti di psicoterapia e psichiatria riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM):

  • Per futuri specialisti in psicoterapia per adulti: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale ambulatoriale o stazionario di categoria A, B o, dal 1° gennaio 2023, di categoria C. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) «Specialista in psichiatria e psicoterapia» dell’ISFM del 1° luglio 2009 nella versione del 15 dicembre 2016.

  • Inoltre, dal 1° luglio 2024 anche i centri di perfezionamento professionale riconosciuti dall’ISFM come centri di perfezionamento professionale di categoria A o B nell’ambito di una specializzazione (gerontopsichiatria e gerontopsicoterapia, psichiatria di consultazione e di liaison, psichiatria e psicoterapia forensi, psichiatria e psicoterapia delle dipendenze) saranno inclusi nell’articolo 50c lettera b numero 1 dell’OAMal. Per le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2024, agli psicologi psicoterapeuti sarà quindi riconosciuta quale condizione di autorizzazione un’esperienza in un istituto con categoria di specializzazione A o B. Si fa inoltre riferimento al programma di perfezionamento professionale rivisto «Specialista in psichiatria e psicoterapia» nella nuova versione del 1° gennaio 2024.

  • Per futuri specialisti in psicoterapia infantile e adolescenziale: presso un istituto riconosciuto dall’ISFM come centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C. La suddivisione dei centri di perfezionamento professionale nelle diverse categorie si basa sul programma di perfezionamento professionale accreditato dal DFI «Specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale» dell’ISFM del 1° luglio 2006 nella versione del 20 dicembre 2018.

Il riconoscimento deve essere o essere stato valido nel momento in cui è o è stata esercitata l’attività presso il centro di perfezionamento professionale; l’ambito rilevante dell’istituto deve essere riconosciuto. Il link al registro dei centri di perfezionamento professionale riconosciuti dall’ISFM e ai programmi di perfezionamento professionale si trova sotto la rubrica «Link».

L’ordine con il quale sono svolti i tre anni non è prescritto (per il tempo parziale cfr. domanda «Viene accreditata anche l’esperienza clinica svolta in tempo parziale?»).

È previsto che le associazioni professionali stabiliscano nel medio termine ulteriori criteri clinici specifici per gli psicologi psicoterapeuti che esercitano a carico dell’AOMS, che gli istituti coinvolti consentano di far pratica con un numero adeguato di pazienti trattati per uno spettro di disturbi commisurato al futuro ambito di attività e che tali istituti presentino una dimensione minima adeguata con un ambiente interprofessionale. Non appena queste disposizioni potranno essere implementate, sarà possibile adeguare di conseguenza anche la normativa.

In termini di tempo e per quanto riguarda la supervisione qualificata, si applicano condizioni analoghe a quelle per il riconoscimento degli anni clinici di perfezionamento in psicoterapia, secondo l’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi).

  • La pratica clinica per l’autorizzazione a carico dell’AOMS può essere acquisita durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia, o dopo l’ottenimento del titolo di perfezionamento.

  • Secondo lo standard di qualità 2.2 nell’allegato 1 dell’OEAc-LPPsi, la pratica clinica deve essere acquisita in linea di principio durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia.

  • Si applicano i requisiti della supervisione qualificata, analogamente a quelli per il riconoscimento nell’ambito del perfezionamento, secondo l’OEAc-LPPsi. Di norma, i supervisori devono disporre di un perfezionamento qualificato in psicoterapia, di un’esperienza professionale rilevante e di una specializzazione in supervisione. Un attestato di capacità di «psicoterapia delegata» non qualifica alla supervisione.

Esperienza pratica per l’autorizzazione a carico dell’AOMS secondo la disposizione transitoria OAMal

Per le persone che, in data il 1° luglio 2022, adempivano già tutti i requisiti per la qualificazione (incl. l’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione) e disponevano di tre anni di esperienza clinica in psicoterapia, si applica una disposizione transitoria che permette di autorizzare coloro che esercitano la psicoterapia clinica da tempo. 

Il nuovo disciplinamento è entrato in vigore il 1º luglio 2022, giorno di riferimento al quale si deve disporre di tutte le qualifiche per poter conteggiare l’esperienza clinica con la disposizione transitoria dell’OAMal.

La disposizione transitoria vale anche per l’organizzazione e singoli fornitori di prestazioni.

La disposizione transitoria della modifica dell’OAMal (cpv. 5) rende possibile l’autorizzazione di professionisti qualificati con un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione anche nei casi in cui, pur non soddisfacendo le condizioni relative all’esperienza clinica di cui all’articolo 50c lettera b OAMal (esperienza in un istituto riconosciuto dall’ISFM), disponessero già di un’esperienza clinica in psicoterapia di almeno tre anni al momento dell’entrata in vigore del nuovo disciplinamento il 1º luglio 2022.

È riconosciuta un’esperienza professionale di almeno tre anni nell’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato.

Nello specifico si può trattare di:

  • un’attività di psicoterapia svolta durante il perfezionamento, eventualmente accreditata anche per il perfezionamento stesso.
    a) attività di psicoterapia delegata
    b) attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria (ad es. in una clinica)

  • un’attività di psicoterapia dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento
    a) attività di psicoterapia delegata
    b) attività di psicoterapia nell’assistenza ambulatoriale o stazionaria,
    c) attività di psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, indipendentemente se le prestazioni sono pagate dai pazienti stessi oppure assunte da un’assicurazione complementare.

In termini di tempo e per quanto riguarda la supervisione qualificata, si applicano condizioni analoghe a quelle per il riconoscimento degli anni clinici di perfezionamento in psicoterapia, secondo l’ordinanza del DFI sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi).

  • La pratica clinica per l’autorizzazione a carico dell’AOMS può essere acquisita durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia, o dopo l’ottenimento del titolo di perfezionamento.

  • Secondo lo standard di qualità 2.2 nell’allegato 1 dell’OEAc-LPPsi, la pratica clinica deve essere acquisita in linea di principio durante il periodo di perfezionamento in psicoterapia.

  • Si applicano i requisiti della supervisione qualificata, analogamente a quelli per il riconoscimento nell’ambito del perfezionamento, secondo l’OEAc-LPPsi. Di norma, i supervisori devono disporre di un perfezionamento qualificato in psicoterapia, di un’esperienza professionale rilevante e di una specializzazione in supervisione. Un attestato di capacità di «psicoterapia delegata» non qualifica alla supervisione.

Attività delegata

La psicoterapia delegata rientrava in un accordo transitorio stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 V 46 del 24 marzo 1981) autorizzando che la psicoterapia fornita da un professionista non medico fosse rimunerata come prestazione medica.

La disposizione transitoria dell’OPre prevedeva che le prestazioni di psicoterapia delegata potessero essere rimunerate per sei mesi al massimo dopo l’entrata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

Ciò significa che tutte le regole del sistema TARMED per l’attività delegata sono rimaste valide fino al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, chi esercitava in forma delegata senza soddisfare i requisiti di autorizzazione poteva continuare a esercitare in forma delegata non oltre tale data.

Durante questa fase transitoria era possibile esercitare parallelamente in forma delegata nonché a titolo indipendente e per conto proprio.  

2. Indicazioni riguardanti la prestazione di psicoterapia praticata da
psicologi dal 1° luglio 2022 

Le indicazioni riguardanti l’effettiva prestazione di psicoterapia e i dettagli sulla prescrizione medica e il numero di sessioni possono essere reperiti nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Quali prestazioni sono coperte dall’AOMS dal
1° luglio 2022?

I principi dell’AOMS si applicano anche alla psicoterapia praticata da psicologi: le prestazioni sono rimborsate solamente in caso di malattia.

Si applica l’articolo 11b dell'OPre.

Secondo le norme sulla psicoterapia medica, valgono i principi e i metodi di cui all’articolo 2 OPre.

Le prestazioni degli psicologi psicoterapeuti comprendono, oltre all’effettiva psicoterapia, anche prestazioni di coordinamento. Queste devono essere associate alla psicoterapia e riguardare da un lato il coordinamento con il medico prescrivente nell’ambito del trattamento della malattia psichica e dall’altro lato la concertazione con altri professionisti coinvolti nel trattamento in un’ottica di assistenza coordinata.

La prestazione di psicoterapia include anche i primi colloqui per la raccolta in particolare di elementi anamnestici e diagnostici.

Chi può prescrivere le prestazioni?

Per poter essere rimunerate dall’AOMS, le prestazioni non mediche di psicoterapia devono essere prescritte da un medico.

La regolare abilitazione a prescrivere è limitata a medici con i seguenti diplomi di medico specialista ottenuti o riconosciuti in Svizzera (art. 11b cpv. 1 lett. a OPre):
- medicina interna generale;
- pediatria;
- psichiatria e psicoterapia;
- psichiatria e psicoterapia infantile;
- medici con formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (ASMPP).

Tra i titoli di medico specialista in medicina interna generale rientrano anche i precedenti titoli federali di medico specialista in «medicina interna» e «medicina generale», che dal 2011 sono stati raggruppati nel titolo di «medicina interna generale». Le persone in possesso dei titoli precedenti continuano a disporne.

Le prestazioni relative a interventi in caso di crisi o terapie brevi su pazienti con gravi malattie di recente diagnosi o in una situazione di pericolo di morte possono essere prescritte una volta da medici con qualsiasi titolo di perfezionamento (in qualsiasi specialità medica, inclusi i medici generici) fino a un massimo di 10 sedute.

I medici generici possono prescrivere un massimo di 10 sedute anche se esercitano come medici di famiglia e dispongono di certificati di formazione continua. Neanche un valore intrinseco TARMED sostituisce un titolo di medico specialista.

Quali disposizioni si applicano riguardo al numero delle sedute?

Secondo l’articolo 11b capoverso 2 OPre, per ogni prescrizione medica sono possibili al massimo 15 sedute di psicoterapia praticata da uno psicologo.

Per la prescrizione di altre 15 sedute al massimo è necessario uno scambio informativo tra il medico prescrivente e lo psicoterapeuta che esegue le sedute.

Ciò si applica soltanto a una prescrizione medica ordinaria (cfr. sopra: Chi può prescrivere le prestazioni?). Le prestazioni relative a interventi in caso di crisi o terapie brevi possono essere prescritte una sola volta fino a un massimo di 10 sedute. Per un eventuale prolungamento del trattamento dopo un intervento in caso di crisi o una terapia breve è necessaria una prescrizione medica ordinaria. Dopo 30 sedute cumulate (10 sedute di terapia breve/interventi in caso di crisi sommate a 20 sedute prescritte regolarmente) è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.

Quali disposizioni si applicano riguardo al proseguimento di un trattamento dopo 30 sedute?

Conformemente all’articolo 11b capoverso 3 OPre, prima della prosecuzione della psicoterapia dopo 30 sedute è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.

Ciò vale anche per il proseguimento di una psicoterapia iniziata come intervento in caso di crisi o come terapia breve e continuata con una prescrizione medica ordinaria. Dopo 30 sedute cumulate (10 sedute di terapia breve/interventi in caso di crisi sommate a 20 sedute prescritte regolarmente) è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.

Il rapporto con la proposta di proseguire la psicoterapia è redatto dal medico prescrivente. Quando la psicoterapia viene prescritta da specialisti in medicina interna generale o in medicina infantile e adolescenziale, il rapporto deve contenere l’esito di una valutazione del caso effettuata da uno specialista in possesso di un titolo di perfezionamento in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale.

A seconda della vulnerabilità del paziente, questa valutazione può essere effettuata sulla base della cartella clinica.

Non è necessaria un’ulteriore valutazione del caso per le psicoterapie prescritte da specialisti in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale o con formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (ASMPP).

3. Monitoraggio

Al fine di monitorare gli effetti del nuovo disciplinamento sui costi e sull' offerta di prestazioni, il Consiglio federale ha previsto un monitoraggio e una valutazione.

Il primo rapporto di monitoraggio commissionato dall'UFSP è stato pubblicato il 3 maggio 2024 (Disponibile solo in tedesco e francese).

4. Ulteriori informazioni e FAQ

  • Concernenti l’introduzione della procedura di autorizzazione formale da parte dei Cantoni per fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale entrata in vigore il 1° gennaio 2022: Fornitori di prestazioni (in particolare le domande frequenti, FAQ). Questa nuova procedura cantonale si applica anche agli psicologi psicoterapeuti e alle loro organizzazioni.
  • Concernenti la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi), la formazione e il perfezionamento, l’esercizio della professione nel campo della psicoterapia: Domande più frequenti (FAQ) sulla legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi).

Ulteriori informazioni

Monitoraggio all'UFSP

Il monitoraggio osserva ed evidenzia sviluppi e tendenze nel settore della sanità.

Prestazioni e tariffe

Quali prestazioni mediche sono rimborsate dall’AOMS (assicurazione malattie, assicurazione di base)? In quale ospedale è possibile farsi curare? Cosa accade in caso di maternità? Quali tariffe e prezzi sono stabiliti d’autorità?

Documenti di riferimento relativi all'Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e all’Ordinanza sulle prestazioni (OPre) con i suoi allegati

L’OFSP publie les documents de référence relatifs à l’OAMal et l’OPAS et ses annexes 1, 1a, 2, 3 et 4.

Ultima modifica 11.07.2024

Inizio pagina

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
Divisione prestazioni assicurazione malattia
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna
Svizzera
Tel. +41 58 469 17 33
E-mail

Stampare contatto

https://www.bag.admin.ch/content/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Nicht-aerztliche-Leistungen/neuregelung-der-psychologischen-psychotherapie-ab-1-juli-2022.html