L’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) forma l’allegato 2 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre). L’EMAp contiene i mezzi e gli apparecchi, che sono utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l’aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura o, nell’ambito delle cure conformemente, all’articolo 25a LAMal, i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Attualità relative alle prestazioni dell'assicurazione malattia
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Modifiche
Le modifiche dell’ EMAp non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).
Modifiche dell'allegato 2 OPre EMAp valide dal 1°gennaio 2026 (PDF, 511 kB, 01.07.2024)Rettifica:
03.07.01.03.1 IMR utili. propria, IMR cure, Valido a partire dal
03.07.08.05.1 IMR utili. propria, Valido a partire dal
03.07.08.06.1 IMR utili. propria, IMR cure, Valido a partire dal
Versioni precedenti delle modifiche nell'EMAp
Modifiche dell'allegato 2 OPre EMAp valide dal 1°luglio 2024 (PDF, 550 kB, 12.07.2024)Rettifica: Pos. 17.06: Limitazione, Pos. 25.02.03.00.1: Limitazione
Rettifica versione francese: Pos. 25.02.02.00.1: testo modificato
Elenco dei mezzi e degli apparecchi, modifiche del 29 novembre 2023 valide dal 1° gennaio 2024 (PDF, 1 MB, 19.12.2023)Rettifica: Pos. 99.11.01.04.1: nessuna modifica nell'IMR cure
Elenco dei mezzi e degli apparecchi, Modificazioni del 1° luglio 2019 e 1° ottobre 2019, Versione corretta dal 22 agosto 2019 (PDF, 324 kB, 22.08.2019)Rettifica: Posizioni 17.02.01.11.1, 17.02.01.12.1 e 17.03.01.10.1, Quantità / Unità
Elenco dei mezzi e degli apparecchi Modificazioni del 1° aprile 2019, Versione corretta del 11 marzo 2019 (PDF, 460 kB, 11.03.2019)Rettifica: capitoli 15.10 Cateteri monouso e 99.10 Lubrificante
Commenti alle modifiche
Edizione completa dell’EMAp
L’EMAp non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° gennaio 2025 in formato excel versione corretta il 4 febbraio 2025 (XLSX, 500 kB, 10.02.2025)Rettifica vers. tedesca: Data di correzione “Valido a partire dal”: Pos. 15.13.01.00.1, Pos. 24.03.01.00.1
Rett. vers. francese: Data di correzione “Valido a partire dal”: Pos. 03.07.01.05.1, Pos. 03.07.08.05.2, Pos. 03.07.09.01.1, Pos. 03.07.09.20.1, Pos. 05.20.04.00.1, Pos. 05.20.05.00.1, Pos. 05.20.06.00.1, Pos. 14.01.03.00.1
Rett. vers. italiana: Data di correzione “Valido a partire dal”: Pos. 03.07.08.05.2 Pos. 03.07.10.01.1, Pos. 03.07.10.02.1
Versioni precedenti dell'EMAp (Elenco completo)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° luglio 2024 versione corretta dal 12 luglio 2024 (PDF, 5 MB, 12.07.2024)Rettifica: Pos. 25.02.03.00.1: Limitazione, Rettifica Pos. 17.06 Limitazione
Rettifica versione francese: Pos. 25.02.02.00.1: testo modificato
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1°l luglio 2024 in formato Excel versione corretta dal 12 luglio 2024 (XLSX, 501 kB, 12.07.2024)Rettifica: Pos. 25.02.03.00.1: Limitazione, Pos. 17.06: Limitazione,
Rettifica versione francese: Pos. 25.02.02.00.1: testo modificato
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° gennaio 2024 in formato Excel, Versione corretta del 7 marzo 2024 (XLSX, 475 kB, 07.03.2024)Rettifica versione tedesca: Pos. 03.07.08.06.1: Limitazione
Rettifica versione francese: Pos. 03.07.04.02.1, 14.01.01.01.3, 14.10.61.00.1 MMR soins
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° gennaio 2024 (PDF, 1 MB, 19.12.2023)Rettifica: Pos. 99.11.01.04.1: nessuna modifica nell'IMR cure
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° gennaio 2024 in formato Excel (XLSX, 475 kB, 28.02.2024)Rettifica versione tedesca: Pos. 03.07.08.06.1: Limitazione
Rettifica versione francese: Pos. 03.07.04.02.1, 14.01.01.01.3, 14.10.61.00.1 MMR soins
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022, versione corretta dal 26 ottobre 2022 (PDF, 2 MB, 26.10.2022)Rettifica: Posizione 17.30.01.30.1, 17.30.01.31.1 e 17.30.01.32.1: Limitazione
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022 in formato Excel, Versione corretta del 26 ottobre 2022 (XLSX, 431 kB, 26.10.2022)Rettifica: Posizione 17.30.01.30.1, 17.30.01.31.1 e 17.30.01.32.1: Limitazione
Rettifica versione francese: Posizione 35.10.03.06.1: testo (gomito); posizione 35.11.01.01.2: testo (noleggio); posizione 35.30.01.00.1: Quantità / Unità
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022 (PDF, 1 MB, 22.09.2022)Rettifica: Posizione 35.01.08.35.1: Quantità / Unità; Posizione 35.11.01.01.2: complemento testuale ai prestazioni di servizio inclusi
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022 in formato Excel, Versione corretta del 3 ottobre 2022 (XLSX, 431 kB, 03.10.2022)Rettifica versione francese:03.05.02.00.1 soppresso, come nuova pos. 03.07.10.15.1
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022 in formato Excel, Versione corretta del 29 settembre 2022 (XLSX, 431 kB, 29.09.2022)Rettifica excel: Ordine corretto e sottocategorie completate (colonna C e D)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° ottobre 2022 in formato excel (XLSX, 431 kB, 22.09.2022)Rettifica: Posizione 35.01.08.35.1: Quantità / Unità; Posizione 35.11.01.01.2: complemento testuale ai prestazioni di servizio inclusi
Rettifica versione francese: posizione 03.06.01.00.2: IMR cure; Rettifica versione francese: posizione 03.07.04.02.1: IMR utilizzazione propria
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° aprile 2022 (PDF, 1 MB, 18.03.2022)Rettifica versione italiana: Posizione 26.01.04.02.1: testo modificato (Soppressione «Rimunerazione: v. pos. 26»)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° aprile 2022 in formato Excel, Versione corretta del 11 maggio 2022 (XLSX, 348 kB, 11.05.2022)Rettifica versione italiana: posizione 25.05.04.00.1: Valutazione
Rettifica versione tedesca: posizione 30.02: Introduzione
Rettifica versione francese: posizione 15.10.03.00.1: testo; posizioni 26.01.03.00.1 e 26.01.04.00.1: Testo rimunerazione
Elenco dei mezzi e degli apparecchi valide dal 1° aprile 2022 in formato Excel (XLSX, 347 kB, 18.03.2022)Rettifica versione tedesca e italiana: Posizione 26.01.04.02.1: testo modificato (Soppressione «Rimunerazione: v. pos. 26»)
Elenco dei mezzi degli apparecchi del 01.10.2021, Versione corretta del 01.11.2021 (PDF, 1 MB, 01.11.2021)Rettifica versione italiana: Posizione 09.04.01.00.2: Limitazione
Elenco dei mezzi degli apparecchi del 01.10.2021 in formato Excel, Versione corretta del 01.11.2021 (XLSX, 311 kB, 01.11.2021)Rettifica versione tedesca: Capitolo 14.10: Limitazione
Rettifica versione francese: Capitolo 14.10: Limitazione; Posizione 14.12.99.02.2: Limitazione; 35.10: Introduzione
Rettifica versione italiana: Posizione 09.04.01.00.2: Limitazione; Capitolo 17.12.01: Introduzione
Elenco dei mezzi e degli apparechi del 01.10.2021, Versione corretta del 12.08.2021 (PDF, 1 MB, 12.08.2021)Rettifica versione tedesca: posizione 01.01.03.00.1 numero di posizione
Elenco dei mezzi e degli apparechi del 01.10.2021 in formato Excel, Versione corretta del 12.08.2021 (XLSX, 310 kB, 06.07.2021)Rettifica versione francese: Posizioni 14.11.04.00.2: prezzo e 14.12.03.00.1: posizione soppressa
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.03.2021, Versione corretta del 22.02.2021 (PDF, 1 MB, 23.02.2021)Rettifica: Posizioni 14.12.99.01.2 e 14.12.99.02.2: Limitazione
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.03.2021 in formato Excel, Versione corretta del 22.02.2021 (XLSX, 285 kB, 23.02.2021)Rettifica: Posizioni 14.12.99.01.2 e 14.12.99.02.2: Limitazione
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.07.2019, Versione corretta dal 22.08.2019 (PDF, 1 MB, 22.08.2019)Rettifica: Posizioni 17.02.01.11.1, 17.02.01.12.1 e 17.03.01.10.1, Quantità / Unità
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.07.2019 in formato Excel, Versione corretta dal 22.08.2019 (XLSX, 229 kB, 22.08.2019)Rettifica: Posizioni 17.02.01.11.1, 17.02.01.12.1 e 17.03.01.10.1, Quantità / Unità
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.04.2019, Versione corretta del 11.03.2019 (PDF, 1 MB, 11.03.2019)Rettifica: capitoli 15.10 Cateteri monouso e 99.10 Lubrificante
Elenco dei mezzi e degli apparecchi del 01.04.2019 in formato Excel, Versione corretta del 11.03.2019 (XLSX, 233 kB, 11.03.2019)Rettifica: capitoli 15.10 Cateteri monouso e 99.10 Lubrificante
FAQ sull'adeguamento della remunerazione del materiale sanitario dal 1° ottobre 2021
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal):
Articolo 25 capoverso 2 lettera b, articolo 25a capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2 terzo periodo, articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e capoverso 3 secondo e terzo periodo e disposizione transitoria della modifica del 18 dicembre 2020 (Rimunerazione del materiale sanitario).
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal):
Articolo 33 lettera e, articolo 37a lettera b, articolo 37f e articolo 55.
Ordinanza sulle prestazioni (OPre), capitolo 6:
Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici (art. 20–24) e allegato 2 (Elenco dei mezzi e degli apparecchi [EMAp]).
Gli IMR elencati nell’EMAp rappresentano l’importo massimo che gli assicuratori possono imunerare per i relativi prodotti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Per la fatturazione è determinante il prezzo effettivo che include l’IVA.
Se la voce "Quantità / Unità" contiene l'indicazione "Forfait" o "per anno", potrebbe trattarsi di articoli che contengono diversi prodotti singoli. Per queste posizioni, i prodotti (per lo più materiali di consumo) sono necessari in quantità diverse e con una certa regolarità. L’IMR corrispondente viene quindi indicato come montante forfettario. Questo IMR non rappresenta una rimunerazione forfettaria nell'unità di tempo corrispondente (ad esempio "per/giorno", "per/mese", "per anno"), ma corrisponde alla massima assunzione dei costi dei materiali effettivamente utilizzati. I materiali utilizzati devono essere fatturati al prezzo effettivo.
I materiali della categoria A sono semplici materiali di consumo con un legame diretto con le cure e che sono riutilizzabili per vari pazienti.
I materiali della categoria B sono mezzi e apparecchi che possono essere utilizzati dall’assicurato stesso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio oppure case di cura.
I materiali della categoria C sono mezzi e apparecchi che possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio oppure case di cura.
L’IMR utilizzazione propria si applica per i mezzi e gli apparecchi della categoria B utilizzati dall’assicurato stesso, con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente od organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. In questo caso il prodotto non è fatturato da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente od organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. L’IMR utilizzazione propria non si applica quando l’assicurato soggiorna in casa di cura.
L’IMR cure si applica in caso di utilizzo di mezzi e apparecchi durante il soggiorno dell’assicurato in una casa di cura o di fatturazione da parte di infermieri o di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio.
In questi casi si applica l’IMR utilizzazione propria, se
- l’utilizzo avviene da parte dell’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento o nell’ambito delle cure prestate da personale infermieristico che esercita a titolo indipendente, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e
- l’assicurato non soggiorna in casa di cura.
Quando l’assicurato soggiorna in casa di cura si applica l’IMR cure.
Per mezzi e apparecchi che sono utilizzati nel quadro di un trattamento medico ambulatoriale la rimunerazione avviene secondo le convenzioni tariffali per questi fornitori di prestazioni e assicuratori.
Per la rimunerazione del materiale della categoria A non occorre una prescrizione medica specifica. Per la rimunerazione del materiale sanitario delle categorie B e C è necessaria una prescrizione medica; una prescrizione medica per le cure non è sufficiente.
In caso di rimunerazione di determinati mezzi e apparecchi (p. es. materiale per l’incontinenza) già oggi si applicano diversi IMR annui massimi a seconda della situazione (p. es. grado d’incontinenza). In questo senso, già oggi la rimunerazione annuale massima va calcolata pro rata, per esempio in caso di cambiamento del grado d’incontinenza nel corso dell’anno. Il calcolo pro rata dell’IMR annuale massimo è necessario anche in caso di fatturazione durante lo stesso anno sulla base dell’IMR utilizzazione propria e dell’IMR cure.
In caso di utilizzo dei mezzi e degli apparecchi nel quadro delle cure prestate da personale infermieristico su prescrizione medica non occorre un contratto di consegna. Quest’ultimo è invece necessario in caso di utilizzo da parte dell’assicurato stesso o con l’ausilio di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o al trattamento.
Riteniamo che le case di cura o le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio possano fatturare il prezzo effettivo, ossia il prezzo d’acquisto (che può comprendere uno sconto), oltre ai costi per logistica, magazzino e amministrazione che variano in funzione di sconti, organizzazione, volumi ecc. e devono essere controllati e giustificati nella contabilità. Come nel caso del prezzo per il pubblico per i centri di consegna, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono tenute a fare usufruire
degli sconti ottenuti i pazienti o i loro assicuratori malattie (art. 56 cpv. 3 LAMal). In virtù dell’articolo sulla trasparenza di cui nella revisione della legge sugli agenti terapeutici, le autorità possono controllare il rispetto dell’obbligo di fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti (art. 56 legge sugli agenti terapeutici [LATer]). Inoltre, i costi per logistica, magazzino e amministrazione non possono essere fatturati una seconda volta con un’altra modalità.
In linea con il calcolo degli IMR cure, la consulenza agli assicurati non può tuttavia essere compresa nel prezzo.
Il compito della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) è consistito nel determinare la riduzione dell’IMR cure sulla base dell’IMR utilizzazione propria e nel fornire al Dipartimento federale dell’interno (DFI) una raccomandazione affinché quest’ultimo potesse prendere una decisione definitiva per l’IMR cure. A tale scopo l’UFSP ha commissionato uno studio nel quale gli esperti fondano la riduzione sulle seguenti considerazioni: in caso di consegna di mezzi e apparecchi tramite infermieri i costi sono inferiori. Da un lato grazie alla struttura dell’acquisto più conveniente e, dall’altro, perché parti di prestazioni parzialmente incluse (p. es. consulenza agli assicurati) decadono nell’IMR in caso di utilizzo da parte di professionisti oppure possono essere fatturate attraverso altri tariffari. L’IMR cure è stato fissato in modo tale che la rimunerazione copra solo i costi.
Dopo la presentazione della domanda, l’UFSP verifica se il dossier è completo. In caso contrario, invita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti. Se lo ritiene necessario, l’UFSP può compiere ulteriori passi per completare il dossier, per esempio consultare esperti o svolgere ricerche bibliografiche supplementari. Non appena è completo e l’UFSP ha terminato di trattarlo, il dossier viene sottoposto al comitato Mezzi e apparecchi (EMAp) della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) (art. 37f cpv. 1 OAMal), il quale valuta se i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità sono soddisfatti (art. 32 cpv. 1 LAMal). In seguito viene formulata una raccomandazione all’attenzione del DFI. Se occorrono ulteriori informazioni, il comitato EMAp rinvia la domanda all’UFSP o al richiedente per l’ulteriore elaborazione.
La raccomandazione del comitato EMAp della CFAMA è sottoposta alla consultazione degli Uffici, dopodiché i relativi riscontri vengono trasmessi al DFI, unitamente alla raccomandazione. Sulla base di questa documentazione il DFI decide in merito alle modifiche dell’EMAp.
Tra la raccomandazione del comitato EMAp della CFAMA e la decisione del DFI trascorrono circa quattro mesi, poi le modifiche vengono pubblicate sul sito web dell’UFSP e il richiedente viene informato al riguardo. È consigliabile abbonarsi alla Newsletter Prestazioni nell’assicurazione malattie per essere informati regolarmente sui cambiamenti in materia di rimunerazione. Le modifiche riguardanti la rimunerazione del materiale sanitario saranno pubblicate presumibilmente in settembre.
Se un’istituzione intende fatturare prestazioni in qualità di centro di consegna necessita, oltre all’autorizzazione come organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio secondo l’articolo 51 OAMal, anche di un’autorizzazione come centro di consegna di mezzi e apparecchi secondo l’articolo 55 OAMal, in particolare di un contratto di consegna con gli assicuratori. Dal 1° gennaio 2022 il rilascio delle autorizzazioni a fatturare a carico dell’AOMS per (nuovi) fornitori di prestazioni ambulatoriali compete ai Cantoni. Il numero di codice creditore (numero RCC) continuerà a essere assegnato da SASIS AG.
Un’istituzione opera come organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio per persone assicurate alle quali fornisce o fattura prestazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 OPre e deve quindi applicare l’IMR cure per il finanziamento dei mezzi e apparecchi secondo la nuova disposizione dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b OPre, come qualsiasi altra organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. Se invece è attiva come centro di consegna ai sensi dell’articolo 55 OAMal e non fornisce o fattura prestazioni di cura ai sensi dell’articolo 7 OPre, si applica l’IMR utilizzazione propria. Allo stesso modo, l’istituzione è tenuta a
rispettare la disposizione dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a OPre, la quale prevede che si applichi sempre l’IMR cure per la rimunerazione di mezzi e apparecchi durante la degenza della persona assicurata nella casa di cura.
Sulla base dell’articolo 52 capoverso 3 LAMal, l’articolo 24 capoverso 6 OPre prevede che gli assicuratori possano convenire, con le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o con il personale infermieristico, tariffe per la rimunerazione di mezzi e apparecchi che figurano nell’EMAp secondo l’articolo 46 LAMal. I fornitori di prestazioni sono dunque liberi di stipulare convenzioni tariffali per la rimunerazione forfettaria del materiale di cura. Queste ultime devono essere in linea con la legge
e rispettare i principi di equità e di economicità ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 LAMal. Spetta all’autorità che approva verificare se la convenzione è conforme a legge e principi. Questo significa che le convenzioni devono prevedere anche l’applicazione di contributi ridotti nelle situazioni di cui all’articolo 24 capoverso 2 OPre e devono tenere conto delle riduzioni dell’IMR cure rispetto all’IMR utilizzazione propria definite nell’EMAp.
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Circolari
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Ultima modifica 13.02.2025
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