Questa pagina fornisce informazioni sulle modifiche in corso o già approvate della legge sui trapianti.
Attualmente sono in corso parallelamente due revisioni della legislazione:
Questa pagina fornisce informazioni sulle modifiche in corso o già approvate della legge sui trapianti.
Attualmente sono in corso parallelamente due revisioni della legislazione:
Il 21 ottobre 2020, la Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani (Convenzione contro il traffico di organi umani) (informazioni generali sulla Convenzione contro il traffico di organi umani). La Convenzione è in vigore per la Svizzera dal 1° febbraio 2021. Di conseguenza, sono state apportate diverse modifiche alla legge sui trapianti e alla legge sulla ricerca umana.
Già prima delle modifiche, la legge sui trapianti e la legge sulla ricerca umana prevedevano un cosiddetto divieto di commercio o di commercializzazione in base al quale organi, tessuti o cellule non possono essere alienati o acquistati a scopo di trapianto o di ricerca dietro compenso finanziario o un altro vantaggio; stabilivano anche che per il prelievo è in ogni caso necessario il consenso del donatore. Dal 1° febbraio 2021, sono punibili anche i reati di traffico di organi commessi all’estero come prescritto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa. Prima delle modifiche, il commercio e la commercializzazione erano vietati in Svizzera solo se avvenivano sul territorio nazionale o dalla Svizzera verso l’estero. Mentre la Convenzione contro il traffico di organi umani riguarda unicamente reati associati appunto a organi, la Svizzera si spinge oltre ed estende la validità delle sue disposizioni anche ai tessuti e alle cellule. Gli obiettivi della Convenzione valgono anche per gli organi, i tessuti e le cellule utilizzati per fabbricare agenti terapeutici. Un divieto di commercializzazione in tal senso è previsto nella modifica del 22 marzo 2019 della legge sugli agenti terapeutici per l’attuazione del regolamento UE relativo ai dispositivi medici. Inoltre, si presuppone il consenso al prelievo e si applicano nuove disposizioni penali.
La Svizzera sottoscrive la Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani.
Dal 22 novembre 2017 all'8 marzo 2018 il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione per l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani (Convenzione contro il traffico di organi umani) e la relativa trasposizione (modifica della legge sui trapianti). Sono pervenuti 47 pareri, di cui la maggioranza è favorevole alla ratifica della Convenzione da parte del Consiglio federale e alle modifiche legislative proposte.
Rapporto sui risultati della consultazione e pareri:
Documenti per la consultazione svoltasi dal 22.11.2017 all'8.3.2018:
Il Consiglio federale trasmette al Parlamento il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani.
Su proposta della sua commissione consultiva, il Consiglio nazionale accoglie il disegno del Consiglio federale all’unanimità.
Su proposta della sua commissione consultiva, il Consiglio degli Stati accoglie il progetto del Consiglio federale con 41 voti contro 2.
I parlamentari del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati adottano la Convenzione contro il traffico di organi umani e i relativi adeguamenti di legge necessari per la sua trasposizione all'unanimità.
La Svizzera è il decimo Paese a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani.
La Convenzione e gli articoli di legge rivisti entrano in vigore.
Alla base della revisione parziale della legge sui trapianti vi è stata una mozione depositata nel 2009 sull’attribuzione ai frontalieri di organi donati. Nell’ambito della revisione sono state apportate anche altre modifiche.
La revisione permette ai cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS affiliati a una cassa malati svizzera nonché ai loro familiari che sottostanno a questo stesso obbligo assicurativo di beneficiare della parità di trattamento rispetto alle persone domiciliate in Svizzera in materia di attribuzione di organi destinati al trapianto. Lo stesso vale per i cittadini dell’UE e dell’AELS che hanno diritto a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni durante un soggiorno limitato nel tempo nonché per i cittadini di Paesi terzi ammessi in quanto frontalieri a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Questa modifica è in vigore dal 1° maggio 2016, mentre le altre sono entrate in vigore il 15 novembre 2017.
Viene ora sancito chiaramente che l’autorizzazione per un prelievo di organi potrà essere richiesta agli stretti congiunti successivamente alla decisione d’interruzione dei provvedimenti medici per mantenere in vita. Inoltre sono disciplinate, nel caso di un donatore incapace di discernimento, le condizioni alle quali si possono prendere provvedimenti medici preparatori in vista di un prelievo d’organi. Se non si conosce la volontà del donatore, gli stretti congiunti possono acconsentire a provvedimenti medici preparatori solo se questi sono indispensabili alla riuscita del trapianto ed espongono il donatore soltanto a rischi e costrizioni minimi.
I donatori viventi di organi necessitano di controlli postdonazione durante l’intero arco di vita, mentre i donatori di cellule staminali del sangue per i dieci anni seguenti alla donazione. Con la modifica, la sicurezza finanziaria per i controlli postdonazione è stata migliorata. Gli assicuratori devono assumersi le spese mediche per il controllo postdonazione versando un importo forfettario unico al Fondo per i controlli postdonazione. L’Istituzione comune LAMal (la fondazione degli assicuratori-malattie) gestisce questi importi forfettari. La Confederazione si assume le spese amministrative per la gestione del registro dei donatori viventi di organi nel quale sono inseriti e valutati i dati relativi ai controlli postdonazione. Una nuova ordinanza disciplina inoltre il trapianto incrociato di reni tra vivi.
La mozione Maury Pasquier 08.3519 «Modifica della legge sui trapianti» è stata depositata e il Parlamento l'ha trasmessa al Consiglio federale il 27.05.2009.
Procedura di consultazione nel quadro della revisione parziale della legge sui trapianti (29.06 - 21.10. 2011)
La procedura di consultazione è terminata il 21 ottobre 2011.
Il Consiglio federale approva il rapporto relativo alla procedura di consultazione
Il disegno di legge e il relativo messaggio sono trasmessi al Parlamento
Il Consiglio degli Stati approva all'unanimità e senza modifiche il disegno di legge e lo trasmette al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale approva il progetto di legge all'unanimità. Quattro modifiche apportate dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) sono state adottate. Esse riguardano i provvedimenti medici preparatori (art. 10), il finanziamento del registro per l'assistenza ai donatori viventi di organi (art. 15a), l'informazione della popolazione (art. 61) e le disposizioni penali (art. 69). Il progetto è sottoposto al Consiglio degli Stati per l'appianamento delle divergenze.
Il Consiglio degli Stati approva le modifiche decise dal Consiglio nazionale relative agli articoli 10, 15a e 61; per contro rifiuta la modifica apportata all'articolo 69 capoverso 3. Il progetto è rimandato al Consiglio nazionale per l'appianamento delle divergenze.
Il Consiglio nazionale approva la decisione del Consiglio degli Stati relativa all'articolo 69 capoverso 3. Tutte le divergenze sono state quindi appianate e il progetto è pronto per la votazione finale.
Nella votazione finale entrambe le Camere approvano il progetto. La legge potrà entrare in vigore dopo i necessari adeguamenti del diritto di esecuzione.
Pubblicazione del testo di legge rivisto nel Foglio federale n° 25 (FF 2015 3961)
Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore il 1° maggio 2016 le modifiche degli articoli 17 e 21 della legge sui trapianti, unitamente ai necessari adeguamenti a livello di ordinanza. Le altre modifiche della legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2017.
Nella sua seduta dell’18 ottobre 2017, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 15 novembre 2017 la revisione della legge sui trapianti e le relative ordinanze di esecuzione.
Nella sua seduta del 18 ottobre 2017, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 15 novembre 2017 la legge sui trapianti rivista e il relativo diritto d’esecuzione. Nell’ambito della revisione sono state adeguate diverse ordinanze e ne è stata elaborata una nuova. Per informazioni in merito consultare le pagine corrispondenti:
Ultima modifica 05.09.2024
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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