Obbligo di notifica e obbligo di informazione

Con l’entrata in vigore della legge sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33), medici, laboratori, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario sono tenuti a notificare le malattie tumorali al registro dei tumori competente. Il medico che comunica la diagnosi è inoltre responsabile di informare il paziente, oralmente e per scritto, sulla registrazione dei suoi dati e sui suoi diritti nonché di notificare la data di tale informazione al registro dei tumori competente.

Quali malattie tumorali sono soggette all’obbligo di notifica?

Devono essere comunicati esclusivamente i dati concernenti diagnosi confermate di malattie tumorali soggette a notifica. I casi sospetti non soggiacciono all’obbligo di notifica. Le malattie soggette all’obbligo di notifica sono elencate nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali (ORMT; RS 818.331).

In caso di domande sulle malattie tumorali soggette all’obbligo di notifica si prega di rivolgersi al registro cantonale dei tumori o al servizio nazionale di registrazione dei tumori.

Chi deve notificare una malattia tumorale?

In linea di principio, è tenuta alla notifica la persona o l’organizzazione che raccoglie ed elabora i dati (comunque da riportare nella cartella clinica).

Chi informa il paziente?

Il medico che comunica la diagnosi è responsabile di informare il paziente, oralmente e per scritto. L’informazione scritta è messa a disposizione dal servizio nazionale di registrazione dei tumori.

Il medico ha inoltre il compito di documentare e notificare al registro dei tumori competente la data dell’informazione al paziente.

Rientra nella discrezionalità del medico stabilire chi informa il paziente nel caso concreto e quando è il momento appropriato per farlo.

Diritto di opporsi alla registrazione dei dati

Quali sono i dati da notificare?

Dati di base per adulti, bambini e adolescenti

1. Sul paziente

  • Cognome e nome
  • Numero d’assicurato (NAVS13)
  • Indirizzo
  • Data di nascita
  • Sesso

2. Sulla persona soggetta all’obbligo di notifica (per eventuali domande da parte del registro dei tumori)

  • Cognome e nome
  • Numero di telefono
  • Indirizzo postale ed elettronico

3. Sull’istituzione soggetta all’obbligo di notifica (per eventuali domande da parte del registro dei tumori)

  • Cognome, nome e funzione della persona preposta
  • Numero di telefono
  • Indirizzo postale ed elettronico

4. Sulla diagnosi

  • Natura della malattia tumorale: tipo e caratteristiche del tumore
  • Estensione del tumore al momento della diagnosi, stadio della malattia, fattori prognostici specifici al tumore
  • Metodo e circostanze d’esame
  • Data dell’informazione al paziente
  • Data della diagnosi e localizzazione di metastasi e recidive

5. Sul trattamento (complesso terapeutico iniziale)

  • Tipo e obiettivo del trattamento
  • Basi su cui si fonda la decisione terapeutica
  • Inizio del trattamento

Dati supplementari per gli adulti

  • Informazioni su patologie preesistenti e concomitanti
  • Informazioni su predisposizioni

Dati supplementari per bambini e adolescenti

  • Informazioni su patologie preesistenti e concomitanti
  • Informazioni su predisposizioni
  • Tipo e obiettivo del trattamento
  • Basi su cui si fonda la decisione terapeutica
  • Inizio del trattamento
  • Esito del primo trattamento
  • Esito del trattamento
  • Dati relativi agli esami di controllo
Ablauf der Meldung_IT

Gli oneri di notifica devono restare entro limiti ragionevoli. Pertanto, le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica possono inoltrare al registro dei tumori solo documenti che allestirebbero in ogni caso nell’ambito della propria attività professionale (come rapporti del tumor board, referti chirurgici, patologici, istologici o citologici, rapporti stilati alla dimissione dall’ospedale, corrispondenza medica o estratti della cartella clinica). Devono inoltre accertarsi che tali documenti contengano esclusivamente informazioni relative alla malattia tumorale.

Per la notifica elettronica di dati al registro dei tumori, a lungo termine dovrà essere utilizzato un formato di dati unitario. A tale scopo sarà creato un cosiddetto «formato di scambio LRMT». L’utilizzazione di questo formato non è obbligatoria per legge. Tuttavia a lungo termine il suo utilizzo sarà vantaggioso per tutti gli interessati. Maggiori informazioni sono disponibili alla rubrica «Formato di dati per la notifica al registro dei tumori».

Cos’è un formato di scambio?

Un formato di scambio è un formato di dati definito secondo standard tecnici e semantici unitari per il flusso d’informazioni tra due sistemi informatici. Un vantaggio determinante dei formati di scambio consiste nel fatto che non sarà più necessario avere colloqui bilaterali o definire interfacce, poiché tutti gli interessati si atterranno al medesimo standard sovraordinato. Ciò migliorerà nettamente l’efficienza del flusso di dati per tutti gli interessati e, sul lungo periodo, diminuirà l’onere per la creazione di interfacce.

Ulteriori informazioni

Diritti nell’ambito della registrazione dei tumori

Con la nuova legge sulla registrazione delle malattie tumorali, dal 1° gennaio 2018 i pazienti hanno il diritto di ricevere informazioni, nonché di fare opposizione. Inoltre hanno il diritto di ottenere accesso ai dati e sostegno.

Formato di dati per la notifica al registro dei tumori

Le istituzioni soggette all’obbligo di notifica e i fabbricanti di software trovano qui la specifica normativa e informazioni sul «formato di scambio LRMT». Lo scopo è di promuovere un formato unitario di dati per la notifica al registro dei tumori.

Ultima modifica 30.05.2022

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